Art. 2 
 
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo  n.  192  del  2005.
                              Finalita' 
 
  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera a), dopo le  parole  «migliorare  le  prestazioni
energetiche degli edifici» sono inserite le seguenti: «anche  tramite
l'applicazione di requisiti minimi alla prestazione di edifici nuovi,
nonche' edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione  ed  elementi
edilizi o sistemi tecnici per l'edilizia rinnovati o sostituiti»; 
    b) alla lettera b-bis), dopo le  parole  «determinare  i  criteri
generali»  sono  inserite  le  seguenti:  «per   il   calcolo   della
prestazione energetica,»; 
    c) alla  lettera  b-ter),  le  parole  «effettuare  le  ispezioni
periodiche degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva»
sono sostituite dalle seguenti: «definire le modalita' di  esercizio,
conduzione,  controllo,  ispezione  e  manutenzione  degli   impianti
termici  per  la  climatizzazione  invernale  ed  estiva  e  per   la
preparazione dell'acqua calda sanitaria»; 
    d) alla lettera f), dopo la parola «ambientale» sono inserite  le
seguenti:  «nel  settore  degli  edifici,  definendo   le   strategie
nazionali  di  lungo  termine  per  la  ristrutturazione  del   parco
immobiliare nazionale»; 
    e) alla lettera h-ter), dopo la parola «promuovere» sono inserite
le seguenti: «l'efficienza energetica e»; 
    f) dopo la lettera h-ter), sono aggiunte le seguenti lettere: 
      «h-quater)  perseguire  la  conoscenza  dettagliata  del  parco
immobiliare nazionale, della sua prestazione energetica  e  dei  suoi
consumi, anche attraverso l'implementazione, la valorizzazione ed  il
collegamento  tra  le  banche  dati,  mettendo  tali  informazioni  a
disposizione  dei  cittadini,  delle   imprese   e   della   pubblica
amministrazione  anche  al   fine   di   sviluppare   strumenti   che
incrementino il tasso di riqualificazione energetica degli edifici; 
      h-quinquies) promuovere la diffusione delle  infrastrutture  di
ricarica  dei  veicoli  elettrici  e   definire   gli   obblighi   di
integrazione di tali sistemi negli edifici.». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  citato
          decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come modificato
          dal presente decreto: 
                «Art.  1  (Finalita'). -  1.  Il   presente   decreto
          promuove  il  miglioramento  della  prestazione  energetica
          degli edifici  tenendo  conto  delle  condizioni  locali  e
          climatiche esterne, nonche' delle prescrizioni relative  al
          clima degli  ambienti  interni  e  all'efficacia  sotto  il
          profilo dei costi. 
                2. Il presente decreto definisce e  integra  criteri,
          condizioni e modalita' per: 
                  a)  migliorare  le  prestazioni  energetiche  degli
          edifici anche tramite l'applicazione  di  requisiti  minimi
          alla  prestazione  di  edifici   nuovi,   nonche'   edifici
          esistenti sottoposti a ristrutturazione ed elementi edilizi
          o sistemi tecnici per l'edilizia rinnovati o sostituiti; 
                  b)  favorire  lo  sviluppo,  la  valorizzazione   e
          l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici; 
                  b-bis)  determinare  i  criteri  generali  per   il
          calcolo della prestazione energetica, per la certificazione
          della  prestazione  energetica  degli  edifici  e  per   il
          trasferimento  delle  relative  informazioni  in  sede   di
          compravendita e locazione; 
                  b-ter)  definire   le   modalita'   di   esercizio,
          conduzione,  controllo,  ispezione  e  manutenzione   degli
          impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva
          e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria al fine di
          ridurre il consumo energetico e le emissioni di biossido di
          carbonio; 
                  c) sostenere la diversificazione energetica; 
                  d)  promuovere  la  competitivita'   dell'industria
          nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico; 
                  e)  coniugare   le   opportunita'   offerte   dagli
          obiettivi di  efficienza  energetica  con  lo  sviluppo  di
          materiali, di tecniche di costruzione, di apparecchiature e
          di tecnologie sostenibili nel settore delle  costruzioni  e
          con l'occupazione; 
                  f) conseguire gli obiettivi  nazionali  in  materia
          energetica  e  ambientale  nel   settore   degli   edifici,
          definendo le strategie nazionali di lungo  termine  per  la
          ristrutturazione del parco immobiliare nazionale; 
                  g)  razionalizzare   le   procedure   nazionali   e
          territoriali per l'attuazione delle  normative  energetiche
          al fine di ridurre i costi  complessivi,  per  la  pubblica
          amministrazione e per i cittadini e per le imprese; 
                  h)  applicare  in  modo  omogeneo  e  integrato  la
          normativa su tutto il territorio nazionale; 
                  h-bis) assicurare l'attuazione e la vigilanza sulle
          norme in materia di prestazione energetica  degli  edifici,
          anche  attraverso   la   raccolta   e   l'elaborazione   di
          informazioni e dati; 
                  h-ter) promuovere l'efficienza energetica  e  l'uso
          razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la
          sensibilizzazione degli utenti finali. 
                  h-quater) perseguire la conoscenza dettagliata  del
          parco  immobiliare   nazionale,   della   sua   prestazione
          energetica   e   dei   suoi   consumi,   anche   attraverso
          l'implementazione, la valorizzazione ed il collegamento tra
          le banche dati, mettendo tali informazioni  a  disposizione
          dei   cittadini,   delle   imprese   e    della    pubblica
          amministrazione anche al fine di sviluppare  strumenti  che
          incrementino il tasso di riqualificazione energetica  degli
          edifici; 
                  h-quinquies)   promuovere   la   diffusione   delle
          infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e definire
          gli  obblighi  di  integrazione  di  tali   sistemi   negli
          edifici.».