Art. 4 
 
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo  n.  192  del  2005.
                        Ambito di intervento 
 
  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  192,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2-ter, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
      «b-bis) l'integrazione negli edifici di  impianti  tecnici  per
l'edilizia  e  di  infrastrutture  per  la   ricarica   dei   veicoli
elettrici;»; 
    b) al comma 2-ter, lettera c), dopo la parola «definizione»  sono
inserite le seguenti: «di una  strategia  di  lungo  termine  per  la
ristrutturazione del parco immobiliare nazionale e»; 
    c) al comma 2-ter, lettera l), dopo la parola  «promozione»  sono
inserite le seguenti: «dell'efficienza energetica e»; 
    d) al comma 2-ter, lettera m), dopo  le  parole  «della  politica
energetica del settore» sono inserite le seguenti: «e  all'incremento
del  tasso  di  riqualificazione  energetica  degli  edifici  tramite
maggiori strumenti informativi dedicati ai cittadini, alle imprese  e
alla pubblica amministrazione»; 
    e) al comma 3, lettera a), dopo le parole «al comma  3-bis»  sono
inserite le seguenti: «e al comma 3-bis.1»; 
    f) al comma 3, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: c-bis)
gli edifici dichiarati inagibili o collabenti; 
    g) al comma 3, la lettera e) e' sostituita  dalla  seguente:  «e)
gli edifici che risultano non compresi  nelle  categorie  di  edifici
classificati sulla base della destinazione d'uso di cui  all'articolo
3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
quali box,  cantine,  autorimesse,  parcheggi  multipiano,  depositi,
strutture stagionali a protezione degli  impianti  sportivi,  il  cui
utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di  sistemi
tecnici di climatizzazione, resta fermo in ogni caso quanto  previsto
in materia di  integrazione  delle  infrastrutture  di  ricarica  dei
veicoli elettrici negli edifici secondo quanto previsto al decreto di
cui all'articolo 4, comma 1;»; 
    h) al comma 3-bis, lettera b), dopo la parola «l'esercizio,» sono
inserite le seguenti: «la conduzione, il controllo,» e dopo le parole
«degli  impianti  tecnici,  di  cui»  sono  inserite   le   seguenti:
«all'articolo 4, comma 1-ter e». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  citato
          decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come modificato
          dal presente decreto: 
                «Art.  3  (Ambito  di  intervento).  -  1.  Salve  le
          esclusioni di cui  al  comma  3,  il  presente  decreto  si
          applica, ai fini del contenimento dei consumi energetici: 
                  a) alla progettazione e realizzazione di edifici di
          nuova costruzione e degli impianti in essi  installati,  di
          nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere
          di  ristrutturazione  degli  edifici   e   degli   impianti
          esistenti con le modalita' e le eccezioni previste ai commi
          2 e 3; 
                  b)   all'esercizio,   controllo,   manutenzione   e
          ispezione  degli  impianti  termici  degli  edifici,  anche
          preesistenti, secondo quanto previsto agli articoli 7 e 9; 
                  c) alla certificazione  energetica  degli  edifici,
          secondo quanto previsto all'articolo 6. 
                2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti,
          e per quanto riguarda i requisiti minimi  prestazionali  di
          cui all'articolo 4, e' prevista un'applicazione graduale in
          relazione al tipo di intervento. A tale fine, sono previsti
          diversi gradi di applicazione: 
                  a) una applicazione integrale  a  tutto  l'edificio
          nel caso di: 
                    1)  ristrutturazione  integrale  degli   elementi
          edilizi costituenti l'involucro  di  edifici  esistenti  di
          superficie utile superiore a 1000 metri quadrati; 
                    2) demolizione e  ricostruzione  in  manutenzione
          straordinaria di  edifici  esistenti  di  superficie  utile
          superiore a 1000 metri quadrati; 
                  b) una applicazione integrale, ma limitata al  solo
          ampliamento  dell'edificio   nel   caso   che   lo   stesso
          ampliamento risulti volumetricamente superiore  al  20  per
          cento dell'intero edificio esistente; 
                  c)  una  applicazione  limitata  al   rispetto   di
          specifici parametri, livelli prestazionali e  prescrizioni,
          nel caso di interventi su edifici esistenti, quali: 
                    1)   ristrutturazioni    totali    o    parziali,
          manutenzione  straordinaria   dell'involucro   edilizio   e
          ampliamenti volumetrici all'infuori di quanto gia' previsto
          alle lettere a) e b); 
                    2) nuova installazione  di  impianti  termici  in
          edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti; 
                    3) sostituzione di generatori di calore. 
                2-bis. Il presente decreto  si  applica  all'edilizia
          pubblica e privata. 
                2-ter. Il presente decreto disciplina in particolare: 
                  a) la metodologia per il calcolo delle  prestazioni
          energetiche degli edifici; 
                  b) le prescrizioni e i requisiti minimi in  materia
          di  prestazioni  energetiche  degli  edifici  quando   sono
          oggetto di: 
                    1) nuova costruzione; 
                    2) ristrutturazioni importanti; 
                    3) riqualificazione energetica; 
                    b-bis) l'integrazione negli edifici  di  impianti
          tecnici per l'edilizia e di infrastrutture per la  ricarica
          dei veicoli elettrici; 
                    c) la  definizione  di  una  strategia  di  lungo
          termine  per  la  ristrutturazione  del  parco  immobiliare
          nazionale e di un Piano di azione per la  promozione  degli
          edifici a "energia quasi zero"; 
                    d) l'attestazione  della  prestazione  energetica
          degli edifici e delle unita' immobiliari; 
                    e) lo  sviluppo  di  strumenti  finanziari  e  la
          rimozione  di  barriere  di  mercato  per   la   promozione
          dell'efficienza energetica degli edifici; 
                    f) l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili
          negli edifici; 
                    g) la realizzazione di un sistema  coordinato  di
          ispezione periodica degli impianti termici negli edifici; 
                    h) i requisiti professionali  e  di  indipendenza
          degli esperti o degli organismi cui affidare l'attestazione
          della prestazione energetica degli  edifici  e  l'ispezione
          degli impianti di climatizzazione; 
                    i) la realizzazione  e  l'adozione  di  strumenti
          comuni allo Stato e alle regioni e province autonome per la
          gestione degli adempimenti a loro carico; 
                    l) la  promozione  dell'efficienza  energetica  e
          dell'uso   razionale    dell'energia    anche    attraverso
          l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti  finali,
          la  formazione  e  l'aggiornamento  degli   operatori   del
          settore; 
                    m)  la  raccolta  delle  informazioni   e   delle
          esperienze, delle  elaborazioni  e  degli  studi  necessari
          all'orientamento della politica energetica  del  settore  e
          all'incremento del  tasso  di  riqualificazione  energetica
          degli  edifici  tramite  maggiori   strumenti   informativi
          dedicati  ai  cittadini,  alle  imprese  e  alla   pubblica
          amministrazione. 
                3.  Sono  escluse  dall'applicazione   del   presente
          decreto le seguenti categorie di edifici: 
                  a)  gli   edifici   ricadenti   nell'ambito   della
          disciplina della parte seconda e dell'articolo  136,  comma
          1, lettere b) e c),  del  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42, recante il codice dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, fatto salvo quanto disposto al comma 3-bis e  al
          comma 3-bis.1; 
                  b) gli edifici industriali e artigianali quando gli
          ambienti  sono  riscaldati  per   esigenze   del   processo
          produttivo o utilizzando  reflui  energetici  del  processo
          produttivo non altrimenti utilizzabili; 
                  c) edifici rurali non  residenziali  sprovvisti  di
          impianti di climatizzazione; 
                  c-bis)   gli   edifici   dichiarati   inagibili   o
          collabenti; 
                  d) i fabbricati isolati con  una  superficie  utile
          totale inferiore a 50 metri quadrati; 
                  e) gli edifici che  risultano  non  compresi  nelle
          categorie  di  edifici  classificati   sulla   base   della
          destinazione d'uso di cui all'articolo 3  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.  412,  quali
          box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano,  depositi,
          strutture stagionali a protezione degli impianti  sportivi,
          il cui utilizzo  standard  non  prevede  l'installazione  e
          l'impiego di  sistemi  tecnici  di  climatizzazione,  resta
          fermo  in  ogni  caso  quanto  previsto   in   materia   di
          integrazione delle infrastrutture di ricarica  dei  veicoli
          elettrici negli edifici secondo quanto previsto al  decreto
          di cui all'articolo 4, comma 1; 
                  f) gli edifici adibiti a luoghi  di  culto  e  allo
          svolgimento di attivita' religiose. 
                3-bis. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera a),
          il  presente  decreto   si   applica   limitatamente   alle
          disposizioni concernenti: 
                  a)  l'attestazione  della  prestazione   energetica
          degli edifici, di cui all'articolo 6; 
                  b) l'esercizio, la  conduzione,  il  controllo,  la
          manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici, di  cui
          all'articolo 4, comma 1-ter e all'articolo 7. 
                3-bis.1. Gli edifici di cui al comma 3,  lettera  a),
          sono esclusi  dall'applicazione  del  presente  decreto  ai
          sensi del  comma  3-bis,  solo  nel  caso  in  cui,  previo
          giudizio    dell'autorita'    competente    al     rilascio
          dell'autorizzazione ai sensi del codice di cui  al  decreto
          legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  il  rispetto  delle
          prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale  del  loro
          carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili
          storici, artistici e paesaggistici. 
                3-ter. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera d),
          il presente decreto si applica limitatamente alle  porzioni
          eventualmente adibite ad  uffici  e  assimilabili,  purche'
          scorporabili  ai  fini  della  valutazione  di   efficienza
          energetica.».