Art. 5 
 
Introduzione dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n.  192  del
  2005. Strategia di ristrutturazione a lungo termine 
 
  1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, dopo l'articolo  3
e' inserito il seguente: 
    «Articolo 3-bis (Strategia di ristrutturazione a lungo  termine).
- 1. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, acquisito  il
parere della Conferenza unificata, e' adottata, entro  trenta  giorni
dall'entrata in vigore della presente disposizione, la  strategia  di
lungo termine per sostenere la ristrutturazione del  parco  nazionale
di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati,
al fine di ottenere un parco immobiliare  decarbonizzato  e  ad  alta
efficienza energetica entro il 2050, facilitando  la  trasformazione,
efficace in termini di costi, degli edifici esistenti  in  edifici  a
energia quasi zero. La strategia di ristrutturazione a lungo  termine
e' recepita nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima  e
comprende: 
      a) una ricognizione del parco immobiliare nazionale fondata, se
del caso, su  campionamenti  statistici  e  sulla  quota  di  edifici
ristrutturati prevista nel 2020; 
      b) l'individuazione di approcci alla ristrutturazione  efficace
in termini di  costi  in  base  al  tipo  di  edificio  e  alla  zona
climatica, tenendo conto, ove possibile, dei momenti piu'  opportuni,
nel ciclo di vita degli edifici, per la realizzazione  di  interventi
di riqualificazione energetica,  anche  valutando  l'introduzione  di
obblighi di ristrutturazione, e promuovendo  l'utilizzo  di  tecniche
che implichino maggior uso di elementi prefabbricati e  la  riduzione
del tempo dei lavori di cantiere; 
      c) una rassegna delle  politiche  e  delle  azioni  in  vigore,
nonche' delle modifiche rivolte a migliorarne l'efficacia, rivolte: 
        1) ai segmenti del parco immobiliare nazionale caratterizzati
dalle prestazioni peggiori; 
        2) ad alleviare la poverta' energetica; 
        3) a rimuovere le barriere alla diffusione  degli  interventi
di riqualificazione energetica, quali ad esempio le differenze tra  i
soggetti titolari di interessi contrapposti sul medesimo immobile; 
        4) a superare le inefficienze, quali ad esempio i casi in cui
agli investimenti sostenuti per la riqualificazione energetica  degli
edifici non corrispondono adeguati benefici economici,  energetici  e
ambientali; 
        5) a promuovere  le  tecnologie  intelligenti,  ivi  comprese
quelle che favoriscono l'interconnessione tra edifici; 
        6) a promuovere le competenze e  la  formazione  nei  settori
edile e dell'efficienza energetica; 
      d) la proposta di politiche e azioni, anche di  lungo  termine,
volte a stimolare  le  ristrutturazioni  importanti  ed  efficaci  in
termini di costi,  valutando  la  promozione  delle  ristrutturazioni
importanti ottenibili per  fasi  successive,  ad  esempio  attraverso
l'introduzione  di  un  sistema  facoltativo   di   «passaporto»   di
ristrutturazione degli edifici, tenendo conto delle risultanze  dello
studio della Commissione europea di  cui  all'articolo  19-bis  della
direttiva  2010/31/UE  e  individuando  le  modalita'  per  garantire
risorse  finanziarie  adeguate  anche   attraverso   meccanismi   che
consentano l'utilizzo  di  agevolazioni  fiscali  anche  qualora  gli
interventi siano integralmente realizzati e finanziati da societa' di
servizi energetici o altri soggetti finanziatori; 
      e) la proposta di politiche e azioni, anche di  lungo  termine,
rivolte ad accelerare la riqualificazione  energetica  di  tutti  gli
edifici pubblici; 
      f)   l'integrazione   degli   interventi   di   efficientamento
energetico degli edifici con gli  interventi  per  la  riduzione  del
rischio sismico e di incendio, volta ad ottimizzare la  sicurezza,  i
costi di investimento e la durata degli edifici, tramite la  proposta
di requisiti, anche aggiuntivi rispetto a quelli di cui  all'articolo
4, comma 1, numero 3-quinquies), ai fini dell'accesso agli incentivi; 
      g)  una  stima  affidabile  del  risparmio  energetico  atteso,
nonche' dei benefici in senso lato come, a titolo  esemplificativo  e
non esaustivo, quelli connessi alla salute,  alla  sicurezza  e  alla
qualita' dell'aria. 
    2. La strategia di cui  al  comma  1  prevede  la  fissazione  di
obiettivi indicativi periodici per il 2030, il 2040 e  il  2050,  ivi
incluso il raggiungimento di un  tasso  annuale  di  ristrutturazione
degli  edifici,  al  fine   del   miglioramento   della   prestazione
energetica, pari almeno  al  3%,  la  definizione  di  indicatori  di
progresso misurabili, e specifica il modo in cui il conseguimento  di
tali obiettivi  contribuisce  al  conseguimento  degli  obiettivi  di
efficienza energetica stabiliti nel Piano integrato per  l'energia  e
il clima. 
    3. Lo schema di strategia di cui al comma 1 e'  sottoposto,  dopo
la sua elaborazione, a consultazione pubblica e i risultati  di  tale
consultazione  sono  inclusi,  in  forma  sintetica,  nella  versione
definitiva  della  strategia  stessa.  Durante   l'attuazione   della
strategia sono svolte periodicamente,  e  in  modo  inclusivo,  delle
consultazioni pubbliche per valutare l'aggiornamento del documento. 
    4.   Nei   successivi   aggiornamenti    della    strategia    di
ristrutturazione a lungo termine nell'ambito del Piano integrato  per
l'energia e il clima, nonche' nelle  relazioni  nazionali  intermedie
integrate sull'energia e il clima, sono inclusi i  dettagli  relativi
all'attuazione della strategia stessa, ivi comprese le politiche e le
azioni in essa previste, i costi sostenuti e i risultati ottenuti.».