Art. 7 
 
Modifiche all'articolo 4-ter del decreto legislativo n. 192 del 2005.
  Strumenti finanziari e superamento delle barriere di mercato 
 
  1. All'articolo 4-ter del decreto legislativo 19  agosto  2005,  n.
192, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: 
      «1-bis. Gli incentivi di cui al comma 1, qualora siano volti  a
migliorare    l'efficienza    energetica    in    occasione     della
ristrutturazione  degli  edifici,  sono   commisurati   ai   risparmi
energetici perseguiti o conseguiti. Gli strumenti  di  incentivazione
favoriscono inoltre la sinergia tra  i  fondi  nazionali  e  i  fondi
strutturali  europei.  Il  monitoraggio   dei   risparmi   energetici
perseguiti o conseguiti, e' effettuato dalla medesima  autorita'  che
concede  l'incentivo,  tenendo  conto  di  almeno  uno  dei  seguenti
criteri: 
        1)  la  prestazione  energetica  dell'apparecchiatura  o  del
materiale utilizzato per la ristrutturazione; 
        2) i valori standard per il calcolo dei  risparmi  energetici
negli edifici; 
        3) il confronto degli  attestati  di  prestazione  energetica
rilasciati prima e dopo la ristrutturazione; 
        4) una diagnosi energetica; 
        5) un altro metodo pertinente,  trasparente  e  proporzionato
che indichi il miglioramento della prestazione energetica. 
      1-ter. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro dello sviluppo  economico,  acquisita  l'intesa
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono  stabiliti  i
requisiti degli  operatori  che  provvedono  all'installazione  degli
elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l'edilizia, tenendo  conto
della necessita' di garantire l'adeguata competenza  degli  operatori
che provvedono all'installazione degli elementi edilizi e dei sistemi
tecnici per  l'edilizia,  considerando  tra  l'altro  il  livello  di
formazione   professionale,   conseguito   anche   attraverso   corsi
specialistici e certificazioni. Decorsi centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del predetto decreto, gli incentivi  di  cui  al
comma 1 sono concessi a  condizione  che  i  predetti  sistemi  siano
installati da un operatore in possesso dei requisiti prescritti.»; 
    b) al comma 3, le parole: «, sulla base del modello  contrattuale
previsto all'articolo 7, comma 12, del  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 28 dicembre 2012, recante disposizioni in  materia
di incentivazione  della  produzione  di  energia  termica  da  fonti
rinnovabili  ed  interventi  di  efficienza  energetica  di   piccole
dimensioni,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla   Gazzetta
Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013» sono soppresse; 
    c) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
      «4-bis.  Al  fine   di   sostenere   la   mobilitazione   degli
investimenti  per  la  riqualificazione   energetica   necessaria   a
conseguire gli obiettivi indicativi  di  cui  all'articolo  3-bis,  e
sfruttando le potenzialita' del Portale Nazionale di cui all'articolo
4-quater,  l'ENEA  e  il  Gestore  Servizi  Energetici  S.p.a.  (GSE)
predispongono  congiuntamente,  e  trasmettono  al  Ministero   dello
sviluppo economico e alla Conferenza  Unificata,  ognuno  avvalendosi
delle proprie competenze, un rapporto contenente proposte finalizzate
a: 
        1) aggregare i progetti,  anche  mediante  la  promozione  di
piattaforme, gruppi di investimento e consorzi  di  piccole  e  medie
imprese, per  consentire  l'accesso  degli  investitori,  nonche'  lo
sviluppo di soluzioni standard  differenziate  in  base  al  tipo  di
potenziali clienti; 
        2) ridurre il rischio percepito  dagli  investitori  privati,
nelle operazioni di  finanziamento  degli  interventi  di  efficienza
energetica negli edifici; 
        3) ottimizzare, in collaborazione con  i  Comuni,  l'utilizzo
degli strumenti pubblici di promozione degli interventi di efficienza
energetica negli edifici, con l'obiettivo di  stimolare  investimenti
privati supplementari o superare le inefficienze del mercato; 
        4)   orientare   gli   investimenti    privati    verso    la
riqualificazione energetica del  parco  immobiliare  pubblico,  anche
attraverso lo sviluppo  del  mercato  dei  servizi  energetici  e  la
diffusione dell'adozione di contratti EPC; 
        5) fornire, in  collaborazione  con  i  Comuni,  strumenti  e
servizi di consulenza accessibili e trasparenti, come sportelli unici
a supporto dei consumatori, denominati "one-stop-shop", in materia di
ristrutturazioni edilizie e di strumenti finanziari per  l'efficienza
energetica negli edifici.». 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4-ter  del  citato
          decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come modificato
          dal presente decreto: 
                «Art. 4-ter (Strumenti finanziari e superamento delle
          barriere di mercato). - 1.  Gli  incentivi  adottati  dallo
          Stato, dalle regioni e dagli  enti  locali  per  promuovere
          l'efficienza energetica degli edifici, a  qualsiasi  titolo
          previsti,  sono  concessi  nel  rispetto  di  requisiti  di
          efficienza commisurati alla tipologia, al tipo di  utilizzo
          e  contesto  in  cui  e'   inserito   l'immobile,   nonche'
          all'entita' dell'intervento. 
                1-bis. Gli incentivi di cui al comma 1, qualora siano
          volti a migliorare  l'efficienza  energetica  in  occasione
          della ristrutturazione degli edifici, sono  commisurati  ai
          risparmi energetici perseguiti o conseguiti. Gli  strumenti
          di incentivazione favoriscono inoltre  la  sinergia  tra  i
          fondi  nazionali  e  i  fondi   strutturali   europei.   Il
          monitoraggio   dei   risparmi   energetici   perseguiti   o
          conseguiti, e'  effettuato  dalla  medesima  autorita'  che
          concede  l'incentivo,  tenendo  conto  di  almeno  uno  dei
          seguenti criteri: 
                  1) la prestazione energetica dell'apparecchiatura o
          del materiale utilizzato per la ristrutturazione; 
                  2) i valori standard per il  calcolo  dei  risparmi
          energetici negli edifici; 
                  3) il  confronto  degli  attestati  di  prestazione
          energetica rilasciati prima e dopo la ristrutturazione; 
                  4) una diagnosi energetica; 
                  5)  un  altro  metodo  pertinente,  trasparente   e
          proporzionato   che   indichi   il   miglioramento    della
          prestazione energetica. 
                1-ter. Con decreto del Presidente  della  Repubblica,
          ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge  23  agosto
          1988, n. 400,  su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, acquisita l'intesa della  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti
          degli  operatori  che  provvedono  all'installazione  degli
          elementi edilizi e  dei  sistemi  tecnici  per  l'edilizia,
          tenendo conto  della  necessita'  di  garantire  l'adeguata
          competenza degli operatori che provvedono all'installazione
          degli  elementi  edilizi  e   dei   sistemi   tecnici   per
          l'edilizia,  considerando  tra  l'altro   il   livello   di
          formazione professionale, conseguito anche attraverso corsi
          specialistici e certificazioni. Decorsi centottanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del predetto  decreto,  gli
          incentivi di cui al comma 1 sono concessi a condizione  che
          i predetti sistemi siano  installati  da  un  operatore  in
          possesso dei requisiti prescritti. 
                2. Al fine di promuovere la realizzazione di  servizi
          energetici  e  di  misure  di  incremento   dell'efficienza
          energetica  degli  edifici  di  proprieta'  pubblica,   con
          particolare  attenzione  agli  edifici  scolastici  e  agli
          ospedali, anche attraverso le ESCO, il ricorso a  forme  di
          partenariato  tra  pubblico  e  privato,  societa'  private
          appositamente costituite o lo strumento  del  finanziamento
          tramite terzi, il fondo di garanzia  cui  all'articolo  22,
          comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  e'
          utilizzato anche per il  sostegno  della  realizzazione  di
          progetti  di   miglioramento   dell'efficienza   energetica
          nell'edilizia pubblica, ivi  inclusa  l'attestazione  della
          prestazione energetica dell'intervento  successiva  a  tale
          realizzazione, entro  i  limiti  delle  risorse  del  fondo
          stesso. La dotazione del fondo e' incrementata attraverso i
          proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di  cui
          all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo  2013,  n.
          30, destinati ai  progetti  energetico-ambientali,  con  le
          modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6  dello  stesso
          articolo 19. Con il decreto di cui all'articolo  22,  comma
          5, del decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  sono
          definite le modalita'  di  gestione  e  accesso  del  fondo
          stesso. 
                3.  L'Agenzia  nazionale  per  le  nuove  tecnologie,
          l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA, entro
          90 giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
          disposizione, mette a disposizione un contratto-tipo per il
          miglioramento  del  rendimento  energetico   dell'edificio,
          analogo al contratto di rendimento energetico europeo  EPC,
          che  individui  e  misuri  gli  elementi  a  garanzia   del
          risultato  e  che   promuova   la   finanziabilita'   delle
          iniziative. 
                4. Entro il  31  dicembre  2013  il  Ministero  dello
          sviluppo economico, sentito il  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e  del  mare  e  la  Conferenza
          unificata, redige un elenco delle misure finanziarie atte a
          favorire  l'efficienza  energetica  negli  edifici   e   la
          transizione verso gli edifici a energia  quasi  zero.  Tale
          elenco  e'  aggiornato  ogni  tre  anni  e   inviato   alla
          Commissione nell'ambito del Piano  d'azione  nazionale  per
          l'efficienza energetica di cui all'articolo  24,  paragrafo
          2, della direttiva 2012/27/UE. 
                4-bis. Al fine di sostenere  la  mobilitazione  degli
          investimenti per la riqualificazione energetica  necessaria
          a conseguire gli obiettivi indicativi di  cui  all'articolo
          3-bis, e sfruttando le potenzialita' del Portale  Nazionale
          di cui all'articolo 4-quater, l'ENEA e il  Gestore  Servizi
          Energetici S.p.a.  (GSE)  predispongono  congiuntamente,  e
          trasmettono al Ministero dello sviluppo  economico  e  alla
          Conferenza  Unificata,  ognuno  avvalendosi  delle  proprie
          competenze, un rapporto contenente proposte finalizzate a: 
                  1)  aggregare  i  progetti,   anche   mediante   la
          promozione  di  piattaforme,  gruppi  di   investimento   e
          consorzi  di  piccole  e  medie  imprese,  per   consentire
          l'accesso  degli  investitori,  nonche'  lo   sviluppo   di
          soluzioni  standard  differenziate  in  base  al  tipo   di
          potenziali clienti; 
                  2) ridurre il rischio percepito  dagli  investitori
          privati, nelle operazioni di finanziamento degli interventi
          di efficienza energetica negli edifici; 
                  3) ottimizzare, in  collaborazione  con  i  Comuni,
          l'utilizzo degli strumenti  pubblici  di  promozione  degli
          interventi di  efficienza  energetica  negli  edifici,  con
          l'obiettivo di stimolare investimenti privati supplementari
          o superare le inefficienze del mercato; 
                  4) orientare  gli  investimenti  privati  verso  la
          riqualificazione energetica del parco immobiliare pubblico,
          anche  attraverso  lo  sviluppo  del  mercato  dei  servizi
          energetici e la diffusione dell'adozione di contratti EPC; 
                  5)  fornire,  in  collaborazione  con   i   Comuni,
          strumenti   e   servizi   di   consulenza   accessibili   e
          trasparenti,  come   sportelli   unici   a   supporto   dei
          consumatori,  denominati  "one-stop-shop",  in  materia  di
          ristrutturazioni edilizie e  di  strumenti  finanziari  per
          l'efficienza energetica negli edifici.».