Art. 8 
 
Introduzione dell'articolo 4-quater del decreto  legislativo  n.  192
  del 2005. Portale  Nazionale  sulla  prestazione  energetica  degli
  edifici 
 
  1. Dopo l'articolo 4-ter del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, e' inserito il seguente: 
    «Articolo   4-quater   (Portale   Nazionale   sulla   prestazione
energetica degli edifici). - 1. E' istituito, presso ENEA, il Portale
Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, con lo scopo di
fornire ai cittadini, alle imprese e  alla  pubblica  amministrazione
informazioni  sulla  prestazione  energetica  degli  edifici,   sulle
migliori pratiche per le  riqualificazioni  energetiche  efficaci  in
termini  di  costi,  sugli  strumenti  di  promozione  esistenti  per
migliorare la prestazione energetica degli edifici, ivi  compresa  la
sostituzione delle caldaie a  combustibile  fossile  con  alternative
piu' sostenibili, e sugli attestati di prestazione energetica. 
    2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1,  secondo
le modalita' previste dal decreto di cui al comma 4, ENEA  istituisce
uno  sportello  unico  finalizzato  a  fornire  assistenza  ed   ogni
informazione utile: 
      a) ai cittadini e alle imprese  relativamente:  alla  mappatura
energetica degli edifici, alla conformita' alla normativa di settore,
alla valutazione del potenziale di efficientamento e  alla  selezione
delle  priorita'   di   intervento,   ivi   compresi   i   piani   di
riqualificazione per fasi successive, alla selezione degli  strumenti
di  promozione  piu'  adeguati  allo  scopo,  alla  formazione  delle
competenze professionali; 
      b) alla pubblica amministrazione relativamente: alla  mappatura
energetica degli edifici, alla conformita' alla normativa di settore,
alla valutazione del potenziale di efficientamento e  alla  selezione
delle  priorita'   di   intervento,   ivi   compresi   i   piani   di
riqualificazione per fasi successive, alla selezione degli  strumenti
di promozione piu' adeguati allo scopo, anche tramite l'utilizzo  dei
contratti EPC, alla formazione delle competenze tecniche. 
      3. Le attivita' di cui  al  comma  1  sono  fornite  a  seguito
dell'acquisizione e dell'elaborazione, da parte  del  Portale,  delle
informazioni di cui al comma 4 relative alla  consistenza  del  parco
immobiliare nazionale, alla sua  prestazione  energetica  e  ai  suoi
consumi  energetici,  nonche'  agli  interventi  gia'   eseguiti   di
riqualificazione energetica degli edifici. 
      4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente disposizione,  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, il Ministro dell'economia e delle finanze e  il  Ministro
per l'innovazione  tecnologica  e  la  digitalizzazione,  sentita  la
Conferenza Unificata, individua, con apposito decreto,  le  modalita'
di funzionamento del portale di cui al comma 1,  sia  in  termini  di
erogazione del servizio che di gestione dei flussi informativi, oltre
alle  opportune  forme  di   collaborazione   e   raccordo   tra   le
amministrazioni interessate, per  le  quali  risulti  prioritario  il
ricorso a dati organizzati dei catasti regionali, laddove  esistenti,
che  alimentino  il  portale   nazionale   mediante   meccanismi   di
interoperabilita' tra i sistemi, per assicurare un celere e  compiuto
afflusso per via telematica dei dati presenti: 
        a) nel catasto degli attestati di prestazione  energetica  di
cui  all'articolo  6,  comma  12,  lettera  d),   ivi   comprese   le
informazioni sugli impianti termici; 
        b) nella banca dati di cui  al  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 2 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 14 maggio 2018, n. 110, recante "Modalita' di gestione dei flussi
informativi alla banca  dati  istituita  presso  il  Gestore  Servizi
Energetici  GSE  S.p.a.   relativa   agli   incentivi   nei   settori
dell'efficienza energetica e della produzione  di  energia  da  fonti
rinnovabili"; 
        c) nel database "Progetto  Patrimonio  della  PA",  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; 
        d)  nel  Sistema  informativo  sulle  operazioni  degli  enti
pubblici (SIOPE), relativi alle sole  informazioni  di  spesa  per  i
consumi energetici, di cui all'articolo 28 della  legge  27  dicembre
2002, n. 289, e all'articolo 14, commi da 6  a  11,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196; 
        e) nel Sistema informatico integrato di cui al  decreto-legge
8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge  13
agosto 2010, n. 129, e relativi alle  utenze  intestate  agli  utenti
privati e  alle  Pubbliche  amministrazioni,  previa  stipula  di  un
protocollo d'intesa tra l'ENEA e l'Acquirente Unico  S.p.A.,  sentiti
l'Autorita' di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente e il Garante
per la protezione dei dati personali. 
    5. Il portale di cui al comma  1  e'  alimentato  da  ogni  altra
informazione relativa alla  consistenza  del  parco  immobiliare,  ai
consumi energetici e agli interventi di  riqualificazione  energetica
degli   edifici   pubblici,   gia'   in   possesso   della   pubblica
amministrazione, nonche' dai dati relativi all'adozione di  contratti
EPC per  gli  edifici  della  pubblica  amministrazione  stessa,  ove
disponibili, dei quali tiene apposito registro. 
    6. Il portale  di  cui  al  comma  1  fornisce  supporto  e  ogni
informazione  utile  al  Ministero  dello  sviluppo   economico,   al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  e,
previa richiesta, alla Conferenza Unificata, necessari ad  assicurare
il monitoraggio  del  raggiungimento  degli  obiettivi  nazionali  in
materia  di  efficienza  energetica  e  integrazione  delle   energie
rinnovabili negli edifici, per l'elaborazione delle strategie  e  dei
programmi di promozione in materia  di  efficienza  energetica  negli
edifici, nonche' per le attivita' di cui all'articolo 10, comma 2. 
    7.  Il  portale  di  cui  al  comma  1  fornisce,  per  finalita'
statistiche e di studio, anche in  forma  aggregata  e  nel  rispetto
della normativa in materia di trattamento dei dati personali, i  dati
e le elaborazioni realizzate secondo le  modalita'  definite  con  il
decreto di cui al  comma  4.  Inoltre,  rende  disponibili  anche  ai
singoli proprietari degli immobili i dati del sistema informativo  di
cui all'articolo 6, comma 12, lettera d), confluiti nel portale.». 
  2. All'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite  di
un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, mediante
riduzione del  fondo  per  il  recepimento  della  normativa  europea
previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012,  n.  234.
Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.