Art. 9 
 
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo  n.  192  del  2005.
  Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione 
 
  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  192,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3.  Nei  contratti  di
compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili  a
titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione  di  edifici  o  di
singole unita'  immobiliari  soggetti  a  registrazione  e'  inserita
apposita  clausola  con  la  quale  l'acquirente  o   il   conduttore
dichiarano di aver ricevuto  le  informazioni  e  la  documentazione,
comprensiva  dell'attestato,  in  ordine  alla   attestazione   della
prestazione  energetica  degli  edifici;  copia   dell'attestato   di
prestazione energetica deve essere altresi'  allegata  al  contratto,
tranne che nei casi di locazione di singole  unita'  immobiliari.  In
caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti  sono
soggette al pagamento, in solido e in parti  uguali,  della  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione e'
da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di  locazione  di  singole
unita' immobiliari e, se la durata della locazione non eccede  i  tre
anni, essa  e'  ridotta  alla  meta'.  Il  pagamento  della  sanzione
amministrativa non esenta comunque dall'obbligo  di  presentare  alla
regione o provincia autonoma competente la dichiarazione o  la  copia
dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni.
L'Agenzia delle entrate, sulla base di  apposite  intese  nell'ambito
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano, individua, nel quadro delle
informazioni disponibili acquisite con la registrazione  nel  sistema
informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle  rilevanti
ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24  novembre
1981, n. 689, e le trasmette,  in  via  telematica,  alla  regione  o
provincia autonoma competente per l'accertamento e  la  contestazione
della violazione.»; 
    b) al comma 5, dopo le parole «previste dai regolamenti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74,  e  al
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75»,  sono
inserite le seguenti:  «e  dalle  disposizioni  del  decreto  di  cui
all'articolo 4, comma 1-quater»; 
    c) dopo il comma 10, e' aggiunto il seguente: 
      «10-bis.  Quando  un  sistema   tecnico   per   l'edilizia   e'
installato, sostituito o migliorato,  e'  analizzata  la  prestazione
energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell'intero
sistema modificato. I  risultati  sono  documentati  e  trasmessi  al
proprietario dell'edificio,  in  modo  che  rimangano  disponibili  e
possano essere utilizzati per la verifica di conformita' ai requisiti
minimi di cui al presente decreto e per il rilascio  degli  attestati
di prestazione energetica. In tali casi, ove ricorra quanto  previsto
al  comma  5,  e'  rilasciato  un  nuovo  attestato  di   prestazione
energetica.»; 
    d) al comma 12, lettera b), dopo il  numero  8)  e'  inserito  il
seguente: «8-bis) la data del sopralluogo obbligatorio e del relativo
verbale  sottoscritto  dal  proprietario  dell'immobile  o   un   suo
delegato;»; 
    e) dopo il comma 12, e' aggiunto il seguente: 
      «12-bis. Il sistema informativo di cui al comma 12, lettera d),
consente la raccolta dei dati relativi al consumo  di  energia  degli
edifici pubblici e privati, misurato o  calcolato,  per  i  quali  e'
stato  rilasciato  un  attestato   di   prestazione   energetica   in
conformita' del presente articolo.». 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  6  del  citato
          decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come modificato
          dal presente decreto: 
                «Art.  6  (Attestato   di   prestazione   energetica,
          rilascio e affissione). - 1.  A  decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione,  l'attestato
          di prestazione energetica degli edifici e'  rilasciato  per
          gli edifici o le unita' immobiliari  costruiti,  venduti  o
          locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati  al
          comma  6.  Gli  edifici  di  nuova  costruzione  e   quelli
          sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un
          attestato di prestazione energetica prima del rilascio  del
          certificato di agibilita'.  Nel  caso  di  nuovo  edificio,
          l'attestato e' prodotto a cura del  costruttore,  sia  esso
          committente della costruzione o societa' di costruzione che
          opera  direttamente.  Nel  caso   di   attestazione   della
          prestazione  degli  edifici  esistenti,  ove  previsto  dal
          presente  decreto,  l'attestato  e'  prodotto  a  cura  del
          proprietario dell'immobile. 
                2. Nel caso di vendita, di trasferimento di  immobili
          a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o  unita'
          immobiliari, ove l'edificio o  l'unita'  non  ne  sia  gia'
          dotato, il proprietario e' tenuto a produrre l'attestato di
          prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i  casi,
          il proprietario deve  rendere  disponibile  l'attestato  di
          prestazione energetica al potenziale acquirente o al  nuovo
          locatario   all'avvio   delle   rispettive   trattative   e
          consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita  o
          locazione di un edificio prima della  sua  costruzione,  il
          venditore  o  locatario  fornisce  evidenza  della   futura
          prestazione energetica dell'edificio e produce  l'attestato
          di  prestazione  energetica  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta di rilascio del certificato di agibilita'. 
                3. Nei contratti di compravendita immobiliare,  negli
          atti di trasferimento di immobili a titolo  oneroso  e  nei
          nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unita'
          immobiliari soggetti a registrazione e'  inserita  apposita
          clausola  con  la  quale  l'acquirente  o   il   conduttore
          dichiarano  di  aver  ricevuto   le   informazioni   e   la
          documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine  alla
          attestazione della prestazione  energetica  degli  edifici;
          copia dell'attestato di prestazione energetica deve  essere
          altresi' allegata al contratto,  tranne  che  nei  casi  di
          locazione di singole unita' immobiliari. In caso di  omessa
          dichiarazione o  allegazione,  se  dovuta,  le  parti  sono
          soggette al pagamento, in solido e in parti  uguali,  della
          sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  3.000  a  euro
          18.000; la sanzione e' da euro 1.000 a  euro  4.000  per  i
          contratti di locazione di singole unita' immobiliari e,  se
          la durata della locazione non eccede i tre  anni,  essa  e'
          ridotta   alla   meta'.   Il   pagamento   della   sanzione
          amministrativa  non   esenta   comunque   dall'obbligo   di
          presentare alla regione o provincia autonoma competente  la
          dichiarazione o  la  copia  dell'attestato  di  prestazione
          energetica entro  quarantacinque  giorni.  L'Agenzia  delle
          entrate, sulla base di apposite  intese  nell'ambito  della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
          individua,  nel  quadro  delle   informazioni   disponibili
          acquisite con la registrazione nel sistema informativo  dei
          contratti di cui al presente  comma,  quelle  rilevanti  ai
          fini del procedimento sanzionatorio  di  cui  allalegge  24
          novembre 1981, n. 689, e le trasmette, in  via  telematica,
          alla  regione   o   provincia   autonoma   competente   per
          l'accertamento e la contestazione della violazione. 
                4. L'attestazione della prestazione  energetica  puo'
          riferirsi a una o piu' unita' immobiliari facenti parte  di
          un  medesimo  edificio.   L'attestazione   di   prestazione
          energetica riferita a piu' unita' immobiliari  puo'  essere
          prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione
          d'uso, la medesima  situazione  al  contorno,  il  medesimo
          orientamento e  la  medesima  geometria  e  siano  servite,
          qualora presente, dal medesimo impianto  termico  destinato
          alla climatizzazione invernale  e,  qualora  presente,  dal
          medesimo sistema di climatizzazione estiva. 
                5. L'attestato di prestazione energetica  di  cui  al
          comma 1 ha una validita' temporale massima di dieci anni  a
          partire dal suo rilascio ed e' aggiornato a ogni intervento
          di ristrutturazione o  riqualificazione  che  modifichi  la
          classe energetica dell'edificio o dell'unita'  immobiliare.
          La validita' temporale massima e' subordinata  al  rispetto
          delle  prescrizioni  per  le  operazioni  di  controllo  di
          efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in
          particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali
          necessita' di adeguamento, previste dai regolamenti di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile  2013,
          n. 74, e al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
          aprile 2013, n. 75 e dalle disposizioni del decreto di  cui
          all'articolo  4,  comma  1-quater.  Nel  caso  di   mancato
          rispetto di dette disposizioni, l'attestato di  prestazione
          energetica decade il 31  dicembre  dell'anno  successivo  a
          quello in cui e' prevista la prima scadenza non  rispettata
          per le  predette  operazioni  di  controllo  di  efficienza
          energetica. A tali fini, i libretti  di  impianto  previsti
          dai decreti di cui all'articolo 4,  comma  1,  lettera  b),
          sono allegati, in originale o in  copia,  all'attestato  di
          prestazione energetica. 
                6.  Nel  caso  di  edifici  utilizzati  da  pubbliche
          amministrazioni e aperti al pubblico con  superficie  utile
          totale superiore a 500 m2, ove l'edificio non ne  sia  gia'
          dotato, e' fatto obbligo  al  proprietario  o  al  soggetto
          responsabile della gestione,  di  produrre  l'attestato  di
          prestazione energetica entro centottanta giorni dalla  data
          di entrata in  vigore  della  presente  disposizione  e  di
          affiggere  l'attestato  di   prestazione   energetica   con
          evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo
          chiaramente visibile al pubblico. A partire  dal  9  luglio
          2015, la soglia di 500 m2 di cui sopra, e' abbassata a  250
          m2. Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli
          enti proprietari di  cui  all'articolo  3  della  legge  11
          gennaio 1996, n. 23. 
                6-bis. Il fondo di garanzia di cui  all'articolo  22,
          comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  e'
          utilizzato entro i limiti delle risorse  del  fondo  stesso
          anche  per  la  copertura   delle   spese   relative   alla
          certificazione energetica e  agli  adeguamenti  di  cui  al
          comma 6 del presente articolo. 
                7. Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie
          utile totale superiore a 500 m²,  per  i  quali  sia  stato
          rilasciato l'attestato di prestazione energetica di cui  ai
          commi 1 e  2,  e'  fatto  obbligo,  al  proprietario  o  al
          soggetto responsabile della gestione dell'edificio  stesso,
          di  affiggere  con  evidenza  tale  attestato  all'ingresso
          dell'edificio o in  altro  luogo  chiaramente  visibile  al
          pubblico. 
                8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione,  ad
          eccezione  delle  locazioni  degli   edifici   residenziali
          utilizzati meno di quattro mesi all'anno, i  corrispondenti
          annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione  commerciali
          riportano   gli   indici    di    prestazione    energetica
          dell'involucro  e  globale  dell'edificio   o   dell'unita'
          immobiliare e la classe energetica corrispondente. 
                9. Tutti i contratti,  nuovi  o  rinnovati,  relativi
          alla gestione degli impianti termici o  di  climatizzazione
          degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente
          un soggetto pubblico, devono prevedere  la  predisposizione
          dell'attestato di prestazione  energetica  dell'edificio  o
          dell'unita' immobiliare interessati. 
                10. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di
          prestazione energetica viene meno ove sia gia'  disponibile
          un   attestato   in   corso   di   validita',    rilasciato
          conformemente alla direttiva 2002/91/CE. 
                10-bis. Quando un sistema tecnico per  l'edilizia  e'
          installato,  sostituito  o  migliorato,  e'  analizzata  la
          prestazione energetica globale della parte modificata e, se
          del caso, dell'intero sistema modificato. I risultati  sono
          documentati e trasmessi al proprietario  dell'edificio,  in
          modo che rimangano disponibili e possano essere  utilizzati
          per la verifica di conformita' ai requisiti minimi  di  cui
          al presente decreto legislativo e  per  il  rilascio  degli
          attestati di prestazione  energetica.  In  tali  casi,  ove
          ricorra quanto previsto al comma 5, e' rilasciato un  nuovo
          attestato di prestazione energetica. 
                11. L'attestato di qualificazione energetica,  al  di
          fuori di  quanto  previsto  all'articolo  8,  comma  2,  e'
          facoltativo ed e' predisposto al fine  di  semplificare  il
          successivo   rilascio   dell'attestato    di    prestazione
          energetica. A  tale  fine,  l'attestato  di  qualificazione
          energetica  comprende  anche  l'indicazione  di   possibili
          interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e  la
          classe  di  appartenenza   dell'edificio,   o   dell'unita'
          immobiliare, in  relazione  al  sistema  di  certificazione
          energetica in  vigore,  nonche'  i  possibili  passaggi  di
          classe  a  seguito  della  eventuale  realizzazione   degli
          interventi  stessi.  L'estensore  provvede  ad  evidenziare
          opportunamente  sul  frontespizio  del  documento  che   il
          medesimo   non   costituisce   attestato   di   prestazione
          energetica dell'edificio, ai sensi  del  presente  decreto,
          nonche', nel sottoscriverlo, quale e' od e'  stato  il  suo
          ruolo con riferimento all'edificio medesimo. 
                12.  Con  decreto   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della
          tutela del territorio e del mare,  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti  e  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
          semplificazione,  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata,
          sentito il CNCU, avvalendosi delle metodologie  di  calcolo
          definite  con  i  decreti  di  cui   all'articolo   4,   e'
          predisposto l'adeguamento del decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo  economico  26  giugno  2009,   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, nel  rispetto
          dei seguenti criteri e contenuti: 
                  a)  la  previsione  di   metodologie   di   calcolo
          semplificate,  da  rendere  disponibili  per  gli   edifici
          caratterizzati  da   ridotte   dimensioni   e   prestazioni
          energetiche di modesta qualita', finalizzate  a  ridurre  i
          costi a carico dei cittadini; 
                  b) la definizione di un  attestato  di  prestazione
          energetica   che   comprende   tutti   i   dati    relativi
          all'efficienza energetica dell'edificio che  consentano  ai
          cittadini di valutare e confrontare  edifici  diversi.  Tra
          tali dati sono obbligatori: 
                    1)    la    prestazione    energetica     globale
          dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che
          di  energia  primaria   non   rinnovabile,   attraverso   i
          rispettivi indici; 
                    2) la classe  energetica  determinata  attraverso
          l'indice di prestazione energetica  globale  dell'edificio,
          espresso in energia primaria non rinnovabile; 
                    3)  la  qualita'  energetica  del  fabbricato   a
          contenere i consumi energetici per il  riscaldamento  e  il
          raffrescamento,  attraverso  gli  indici   di   prestazione
          termica utile per la climatizzazione  invernale  ed  estiva
          dell'edificio; 
                    4) i valori di  riferimento,  quali  i  requisiti
          minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge; 
                    5) le emissioni di anidride carbonica; 
                    6) l'energia esportata; 
                    7)  le  raccomandazioni  per   il   miglioramento
          dell'efficienza energetica dell'edificio  con  le  proposte
          degli  interventi  piu'  significativi  ed   economicamente
          convenienti,  separando  la  previsione  di  interventi  di
          ristrutturazione importanti da quelli  di  riqualificazione
          energetica; 
                    8) le  informazioni  correlate  al  miglioramento
          della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di
          carattere finanziario; 
                    8-bis) la data del sopralluogo obbligatorio e del
          relativo    verbale    sottoscritto    dal     proprietario
          dell'immobile o un suo delegato; 
                  c) la definizione di  uno  schema  di  annuncio  di
          vendita  o  locazione,  per   esposizione   nelle   agenzie
          immobiliari,  che  renda  uniformi  le  informazioni  sulla
          qualita' energetica degli edifici fornite ai cittadini; 
                  d) la definizione di un sistema informativo  comune
          per tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio
          per le regioni e le province  autonome,  che  comprenda  la
          gestione di un catasto degli edifici,  degli  attestati  di
          prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici. 
                12-bis. Il sistema informativo di cui  al  comma  12,
          lettera d), consente  la  raccolta  dei  dati  relativi  al
          consumo  di  energia  degli  edifici  pubblici  e  privati,
          misurato o calcolato, per i quali e'  stato  rilasciato  un
          attestato di  prestazione  energetica  in  conformita'  del
          presente articolo.».