Art. 2 
 
                         Prova preselettiva 
 
  1. Qualora il numero delle  domande  presentate  superi  di  almeno
dieci volte il numero dei posti messi a concorso,  l'ammissione  alle
prove di esame puo' essere subordinata,  con  decreto  del  Capo  del
Dipartimento, al superamento di una prova preselettiva. 
  2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione  di  quesiti  a
risposta multipla vertenti sulle materie di cui all'articolo 3, commi
2, 3 e 5. 
  3.  Per  la  formulazione  dei  quesiti  e  l'organizzazione  della
preselezione si applica la disposizione dell'articolo 7, comma 2-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
  4. La correzione  degli  elaborati  e'  effettuata  anche  mediante
procedure automatizzate. 
  5. Il numero di candidati da  ammettere  alle  prove  di  esame  e'
stabilito nel bando di concorso, fino a un  numero  non  superiore  a
dieci volte quello dei posti messi a concorso, fermo restando che  la
votazione riportata dal concorrente nella prova preselettiva non puo'
essere inferiore a 6/10 (sei/decimi).  Sono  ammessi  alle  prove  di
esame anche i concorrenti che abbiano  riportato  un  punteggio  pari
all'ultimo degli ammessi. 
  6. La  commissione  esaminatrice  redige,  secondo  l'ordine  della
votazione,  l'elenco  dei  candidati  che  hanno  superato  la  prova
preselettiva. La graduatoria e' approvata con decreto  del  Capo  del
Dipartimento. Con avviso pubblicato nella  Gazzetta  ufficiale  della
Repubblica italiana e' data notizia, con valore di notifica  a  tutti
gli effetti, della pubblicazione,  sul  sito  internet  istituzionale
www.vigilfuoco.it dell'elenco dei candidati ammessi  a  sostenere  le
prove di esame. 
  7.  Il  punteggio  della  prova  preselettiva  non  concorre   alla
formazione del voto finale di merito. 
 
          Note all'art. 2: 
 
              Per il riferimento  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano  le  note  alle
          premesse. 
              Si riporta il testo del comma  2-bis  dell'art.  7  del
          decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.
          487: 
                «2-bis. Le prove di esame possono essere precedute da
          forme  di  preselezione  predisposte   anche   da   aziende
          specializzate in selezione di  personale.  I  contenuti  di
          ciascuna   prova   sono    disciplinati    dalle    singole
          amministrazioni le quali possono  prevedere  che  le  prove
          stesse siano predisposte  anche  sulla  base  di  programmi
          elaborati da esperti in selezione.»