Art. 3 
 
                           Prove di esame 
 
  1. Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da  una
prova orale. Le due prove scritte  consistono  nella  stesura  di  un
elaborato ovvero nella risposta sintetica a quesiti, senza  l'ausilio
di strumenti informatici, nelle materie rispettivamente  indicate  ai
commi 2 e 3. 
  2. La prima prova scritta verte, congiuntamente  o  disgiuntamente,
sulle seguenti materie: 
    a) elementi di diritto amministrativo; 
    b) elementi di diritto costituzionale. 
  3. La seconda prova scritta verte sulla seguente materia: 
    a) elementi di contabilita' di stato. 
  4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano  riportato
in ciascuna  prova  scritta  una  votazione  non  inferiore  a  21/30
(ventuno/trentesimi). 
  5. La prova orale verte, oltre  che  sulle  materie  oggetto  delle
prove scritte di cui ai commi 2 e 3, sulle seguenti materie: 
    a) elementi di scienza delle finanze; 
    b) elementi di diritto privato; 
    c)  ordinamento  del  Ministero  dell'interno,  con   particolare
riferimento al Dipartimento, e ordinamento del  personale  del  Corpo
nazionale. 
  6. Nell'ambito della prova orale e' accertata la  conoscenza  della
lingua straniera, scelta dal candidato all'atto  della  presentazione
della domanda, tra quelle  indicate  nel  bando  di  concorso,  e  la
conoscenza  dell'uso  delle  apparecchiature  e  delle   applicazioni
informatiche piu' diffuse. 
  7. La prova orale si intende superata se il candidato  ottiene  una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).