IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 3 maggio  2019,  n.  37,  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione  europea  -  Legge  europea  2018,  e,   in   particolare,
l'articolo 7; 
  Vista la legge  16  dicembre  1966,  n.  1112,  recante  disciplina
dell'uso dei nomi «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e dei termini che ne
derivano; 
  Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689; 
  Visto l'articolo 2, punti 1, 2, 3,  5,  6,  7,  15,  17  e  19  del
regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 9 luglio 2008, che pone norme  in  materia  di  accreditamento  e
vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione  dei
prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; 
  Vista la direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 23 marzo 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari  e  amministrative  degli  Stati   membri   concernenti
l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle
calzature destinate alla vendita al consumatore; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 settembre 2011, relativo  alle  denominazioni  delle
fibre  tessili  e   all'etichettatura   e   al   contrassegno   della
composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga  la  direttiva
73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo  e  del
Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE; 
  Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 9 ottobre 2013,  che  istituisce  il  codice  doganale
dell'Unione; 
  Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal  decreto
legislativo  15  dicembre  2017,  n.  223,  recante  disposizioni  di
attuazione di disciplina europea in materia di normazione  europea  e
procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni  tecniche
e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione; 
  Vista la direttiva (UE) 2015/1535  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  9  settembre  2015,  che   prevede   una   procedura
d'informazione nel settore delle regolamentazioni  tecniche  e  delle
regole relative ai servizi della societa' dell'informazione; 
  Visto  l'articolo  1  della  legge  24  aprile  2020,  n.  27,   di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, e in particolare il comma 3,  il  quale  dispone  che  i
termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il  10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di
entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti
dalla data di scadenza di ciascuno di essi; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 6 febbraio 2020; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Espletata la procedura di  notifica  alla  Commissione  europea  ai
sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  e  all'Organizzazione  mondiale  del  commercio  ai  sensi
dell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio  in  vigore  dal  1°
gennaio 1995; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 maggio 2020; 
  Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro della giustizia; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto reca disposizioni relative alla  definizione
ed uso dei termini «cuoio»,  «pelle»,  «cuoio  pieno  fiore»,  «cuoio
rivestito», «pelle rivestita», «pelliccia» e «rigenerato di fibre  di
cuoio» ed alla etichettatura e contrassegno dei materiali nonche' dei
manufatti con essi fabbricati, qualora gli stessi  vengano  indicati,
con i medesimi termini, tramite qualsiasi modalita' di  presentazione
e di comunicazione, anche in via elettronica, al fine di fornire  una
corretta informazione al consumatore. 
  2. Le  disposizioni  del  presente  decreto  non  si  applicano  ai
prodotti definiti dalla direttiva 94/11/CE del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 23 marzo 1994. 
 
          N O T E 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  14  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri»: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 3  maggio
          2019, n. 37, recante «Disposizioni per l'adempimento  degli
          obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
          europea - legge europea 2018»: 
                «Art. 7 (Delega al Governo per  l'adozione  di  nuove
          disposizioni in materia di utilizzo  dei  termini  "cuoio",
          "pelle" e "pelliccia" e di quelli da essi derivati  o  loro
          sinonimi. Caso EU-Pilot 4971/13/ENTR). - 1. Ferma  restando
          l'abrogazione della legge 14 gennaio 2013, n.  8,  disposta
          dall'art. 26 della  legge  30  ottobre  2014,  n.  161,  il
          Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di dodici
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          un  decreto  legislativo  che  disciplini  l'utilizzo   dei
          termini "cuoio", "pelle" e "pelliccia" e di quelli da  essi
          derivati o loro sinonimi, nel rispetto  della  legislazione
          dell'Unione  europea  nei   settori   armonizzati   e   dei
          pertinenti principi e criteri direttivi di cui all'art.  32
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
                2. Il decreto  legislativo  di  cui  al  comma  1  e'
          adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico,
          sentite  le  Commissioni   parlamentari   competenti,   che
          esprimono il proprio parere  entro  quaranta  giorni  dalla
          data di assegnazione dello schema di  decreto  legislativo.
          Decorso inutilmente tale termine,  il  decreto  legislativo
          puo' essere comunque adottato. 
                3. Con il medesimo  decreto  legislativo  di  cui  al
          comma 1 si provvede ad abrogare le  disposizioni  nazionali
          non  piu'  applicabili  e   ad   adottare   le   necessarie
          disposizioni recanti sanzioni penali o  amministrative  per
          le  violazioni  degli  obblighi  contenuti   nello   stesso
          decreto. 
                4. Lo schema del decreto legislativo di cui al  comma
          1 e' sottoposto alla procedura di informazione prima  della
          definitiva adozione, in applicazione della  direttiva  (UE)
          2015/1535 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  9
          settembre 2015, recepita  con  il  decreto  legislativo  15
          dicembre 2017, n. 223. 
                5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del
          decreto legislativo previsto al  comma  1,  possono  essere
          emanate disposizioni correttive e integrative nel  rispetto
          delle procedure di cui ai commi da 1 a 4. 
                6.  Dall'attuazione  del  presente  articolo  e   del
          decreto legislativo di cui al comma 1 non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  Le
          amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti
          previsti con le risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente.». 
              - La  legge  16  dicembre  1966,  n.  1112  «Disciplina
          dell'uso dei nomi "cuoio",  "pelle"  e  "pelliccia"  e  dei
          termini che ne  derivano»,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 325 del 27 dicembre 1966. 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  «Modifiche  al
          sistema penale», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.
          329 del 30 novembre 1981, S.O. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  765/2008  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 9 luglio  2008,  che  fissa  le
          norme in materia di accreditamento e abroga il  regolamento
          (CEE) n. 339/93, e' pubblicato nella G.U.U.E. L 218 del  13
          agosto 2008. 
              - La direttiva 94/11/CE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 23  marzo  1994,  sul  ravvicinamento  delle
          disposizioni legislative,  regolamentari  e  amministrative
          degli  Stati   membri   concernenti   l'etichettatura   dei
          materiali usati nelle principali componenti delle calzature
          destinate alla vendita al consumatore, e' pubblicata  nella
          G.U.C.E. L 100 del 19 aprile 1994. 
              - Il  regolamento  (UE)  n.  1007/2011  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 27  settembre  2011,  relativo
          alle denominazioni delle fibre tessili e  all'etichettatura
          e al contrassegno della composizione fibrosa  dei  prodotti
          tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e
          le  direttive  del  Parlamento  europeo  e  del   Consiglio
          96/73/CE e 2008/121/CE, e' pubblicato nella G.U.U.E. L  272
          del 18 ottobre 2011. 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  952/2013  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  9  ottobre  2013  ,   che
          istituisce il codice doganale  dell'Unione,  e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. L 269 del 10 ottobre 2013. 
              - La legge 21 giugno  1986,  n.  317  «Disposizioni  di
          attuazione di disciplina europea in materia  di  normazione
          europea  e  procedura  d'informazione  nel  settore   delle
          regolamentazioni  tecniche  e  delle  regole  relative   ai
          servizi della societa'  dell'informazione»,  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 1986. 
              - La direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio,  del  9  settembre  2015,  che  prevede  una
          procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni
          tecniche e delle regole relative ai servizi della  societa'
          dell'informazione, e' pubblicata nella G.U.U.E. L  241  del
          17 settembre 2015. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, della legge
          24  aprile  2020,  n.  27  «Conversione   in   legge,   con
          modificazioni, del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
          recante misure  di  potenziamento  del  Servizio  sanitario
          nazionale e di sostegno economico per famiglie,  lavoratori
          e  imprese   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19. Proroga dei termini  per  l'adozione  di  decreti
          legislativi»: 
                «Art. 1. (Omissis). 
                3. In considerazione dello  stato  di  emergenza  sul
          territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
          all'insorgenza di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
          trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei
          ministri del 31 gennaio  2020,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n.  26  del  1°  febbraio  2020,  i  termini  per
          l'adozione di decreti legislativi con scadenza  tra  il  10
          febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che  non  siano  scaduti
          alla data di entrata in vigore della presente  legge,  sono
          prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di
          ciascuno di essi. I decreti legislativi  di  cui  al  primo
          periodo, il cui termine di adozione sia scaduto  alla  data
          di entrata in vigore della presente legge,  possono  essere
          adottati entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, nel rispetto dei principi  e  criteri
          direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi
          di delega.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per la direttiva 94/11/CE del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio del 23 marzo 1994, si veda  nelle  note  alle
          premesse.