Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti
definizioni per i termini indicanti i rispettivi materiali: 
    a) «cuoio» e «pelle»: in conformita' all'allegato I, paragrafo 2,
lettera a), della direttiva 94/11/CE, termine generale per  designare
la pelle o il  pellame  di  un  animale  che  ha  conservato  la  sua
struttura fibrosa originaria piu' o meno intatta,  conciato  in  modo
che non marcisca. I peli o la lana possono essere stati  asportati  o
no. Il cuoio e' anche ottenuto da pelli o pellame tagliati in  strati
o in segmenti, prima o dopo la conciatura. Se pero'  la  pelle  o  il
pellame  conciati  sono   disintegrati   meccanicamente   o   ridotti
chimicamente  in  particelle   fibrose,   pezzetti   o   polveri   e,
successivamente, con o  senza  l'aggiunta  di  un  elemento  legante,
vengono trasformati in fogli o in altre forme, detti  fogli  o  forme
non possono essere  denominati  «cuoio»  e  qualora  rientrino  nella
definizione di cui alla lettera d)  sono  denominati  «rigenerato  di
fibre  di  cuoio».  Se  il  cuoio  ha  uno  strato  di  rivestimento,
indipendentemente  da  come  sia  stato  applicato,  o   uno   strato
accoppiato a colla, tali strati non devono essere  superiori  a  0,15
mm. Se il materiale mantiene la grana originaria  quale  si  presenta
quando l'epidermide sia stata ritirata e senza che nessuna  pellicola
di superficie sia stata eliminata mediante sfioratura,  scarnatura  o
spaccatura, puo' essere utilizzato il termine «cuoio pieno fiore»; 
    b)  «cuoio  rivestito»  e  «pelle  rivestita»:   in   conformita'
all'allegato I, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 94/11/CE, un
prodotto di cuoio e pelle nel  quale  lo  strato  di  rivestimento  o
l'accoppiatura a colla non superano un terzo  dello  spessore  totale
del prodotto, ma sono superiori a 0,15 mm; 
    c) «pelliccia»:  in  conformita'  all'allegato  I,  paragrafo  2,
lettera a),  della  direttiva  94/11/CE,  i  materiali  di  cui  alla
precedente lettera a) che mantengono per loro natura sempre il pelo o
la lana o entrambi; 
    d) «rigenerato di fibre di cuoio»: il materiale con un  contenuto
minimo del 50 per cento in peso di fibre di pelle secca,  in  cui  la
cute  conciata  e'  disintegrata  meccanicamente  o  chimicamente  in
particelle fibrose, piccoli pezzi o polveri e, successivamente, con o
senza la combinazione di legante chimico, trasformata in fogli. 
  2. Ai fini del presente decreto  si  applicano  le  definizioni  di
«messa  a  disposizione  sul  mercato»,  «immissione  sul   mercato»,
«fabbricante», «importatore», «distributore», «operatori  economici»,
«ritiro», «vigilanza del mercato» ed «immissione in  libera  pratica»
di cui all'articolo 2, punti 1, 2, 3, 5, 6,  7,  15,  17  e  19,  del
regolamento (CE) n. 765/2008, e le seguenti definizioni: 
    a)  «manufatto»:  qualsiasi  prodotto   finito   ottenuto   dalla
lavorazione, industriale o artigianale, e pronto ad  essere  messo  a
disposizione sul mercato; 
    b)  «etichetta»:  cartellino  in   tessuto,   cartone   o   altra
composizione da apporre  al  materiale  o  al  manufatto,  contenente
l'indicazione delle informazioni richieste sul prodotto; 
    c) «contrassegno»: segno distintivo apposto  al  materiale  o  al
manufatto mediante cucitura, ricamo, stampa,  impronta  a  rilievo  o
qualsiasi altra tecnologia di applicazione, contenente  l'indicazione
delle informazioni richieste sul prodotto. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per la direttiva 94/11/CE del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio del 23 marzo 1994, si veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Per il regolamento (CE) n.  765/2008  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008,  si  veda  nelle
          note alle premesse.