Art. 3 
 
         Utilizzo dei termini «cuoio», «pelle», «pelliccia» 
                    e dei termini che ne derivano 
 
  1. E' vietata l'immissione e la messa a  disposizione  sul  mercato
con i  termini,  anche  in  lingua  diversa  dall'italiano,  «cuoio»,
«pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio  rivestito»,  «pelle  rivestita»
«pelliccia» e «rigenerato di fibre di cuoio», sia come aggettivi  sia
come sostantivi, anche se inseriti con prefissi o suffissi  in  altre
parole o in combinazione con esse, ovvero sotto i  nomi  generici  di
«cuoiame», «pellame», «pelletteria» o «pellicceria», di  materiali  o
manufatti composti da materiali che non rispettino le  corrispondenti
definizioni di cui all'articolo 2, comma 1.