Art. 4 Obblighi di etichettatura o contrassegno 1. Il fabbricante o l'importatore che utilizza i termini di cui all'articolo 2, comma 1, per i materiali o i manufatti con essi fabbricati, e' tenuto ad etichettarli o a contrassegnarli, al fine di individuare la loro composizione, secondo le disposizioni del presente decreto. 2. Il fabbricante o l'importatore e' responsabile dell'esattezza delle informazioni contenute nell'etichetta, nel contrassegno o nel documento commerciale di accompagnamento. 3. Spetta comunque al distributore verificare che i materiali che utilizzano i termini di cui all'articolo 2, comma 1, e i manufatti con essi fabbricati siano dotati dell'etichetta o contrassegno. 4. L'etichetta e il contrassegno dei materiali e dei manufatti di cui al comma 1 sono durevoli, facilmente leggibili, visibili e accessibili; nel caso si tratti di un'etichetta, questa e' saldamente applicata anche mediante supporto attaccato. 5. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, le etichette o i contrassegni possono essere sostituiti dal documento commerciale d'accompagnamento quando i materiali ed i manufatti con essi fabbricati sono immessi sul mercato per essere dati in lavorazione agli operatori economici nella catena di fornitura. 6. Ove i materiali di cui al comma 1 siano parte di un manufatto composto anche da altri materiali di natura diversa, nell'etichetta o nel contrassegno devono essere indicate in modo inequivocabile le parti composte da materiali definiti all'articolo 2, comma 1. 7. L'obbligo di cui al comma 6 non si applica alle fattispecie di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011.
Note all'art. 4: - Per il regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011, si veda nelle note alle premesse.