Art. 4 
 
              Obblighi di etichettatura o contrassegno 
 
  1. Il fabbricante o l'importatore che utilizza  i  termini  di  cui
all'articolo 2, comma 1, per i  materiali  o  i  manufatti  con  essi
fabbricati, e' tenuto ad etichettarli o a contrassegnarli, al fine di
individuare  la  loro  composizione,  secondo  le  disposizioni   del
presente decreto. 
  2. Il fabbricante o l'importatore  e'  responsabile  dell'esattezza
delle informazioni contenute nell'etichetta, nel contrassegno  o  nel
documento commerciale di accompagnamento. 
  3. Spetta comunque al distributore verificare che i  materiali  che
utilizzano i termini di cui all'articolo 2, comma 1,  e  i  manufatti
con essi fabbricati siano dotati dell'etichetta o contrassegno. 
  4. L'etichetta e il contrassegno dei materiali e dei  manufatti  di
cui al comma  1  sono  durevoli,  facilmente  leggibili,  visibili  e
accessibili; nel caso si tratti di un'etichetta, questa e' saldamente
applicata anche mediante supporto attaccato. 
  5. Fatto salvo quanto disposto  dal  comma  1,  le  etichette  o  i
contrassegni possono  essere  sostituiti  dal  documento  commerciale
d'accompagnamento  quando  i  materiali  ed  i  manufatti  con   essi
fabbricati sono immessi sul mercato per essere  dati  in  lavorazione
agli operatori economici nella catena di fornitura. 
  6. Ove i materiali di cui al comma 1 siano parte  di  un  manufatto
composto anche da altri materiali di natura diversa, nell'etichetta o
nel contrassegno devono essere indicate  in  modo  inequivocabile  le
parti composte da materiali definiti all'articolo 2, comma 1. 
  7. L'obbligo di cui al comma 6 non si applica alle  fattispecie  di
cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1007/2011 del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il regolamento (UE) n. 1007/2011  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del  27  settembre  2011,  si  veda
          nelle note alle premesse.