Art. 5 
 
                        Mutuo riconoscimento 
 
  1. Le disposizioni del  presente  decreto  non  si  applicano  alle
definizioni ed all'uso dei termini  «cuoio»,  «pelle»,  «cuoio  pieno
fiore»,  «cuoio  rivestito»,   «pelle   rivestita»,   «pelliccia»   e
«rigenerato di fibre di cuoio», nei materiali nonche'  nei  manufatti
con essi prodotti, fabbricati ovvero  commercializzati  in  un  altro
Stato membro dell'Unione  europea  o  in  Turchia  ne'  nei  medesimi
materiali   e   manufatti   fabbricati   in    uno    Stato    membro
dell'Associazione   europea   di   libero   scambio   (EFTA),   parte
dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).