Art. 5 Mutuo riconoscimento 1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle definizioni ed all'uso dei termini «cuoio», «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito», «pelle rivestita», «pelliccia» e «rigenerato di fibre di cuoio», nei materiali nonche' nei manufatti con essi prodotti, fabbricati ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ne' nei medesimi materiali e manufatti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).