Art. 2 Definizioni 1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per a) «Beneficiari»: 1) orfani di crimini domestici, figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti, della vittima di un omicidio commesso dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, ovvero dall'altra persona dell'unione civile, anche se l'unione e' cessata, ovvero dalla persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, da dichiararsi secondo le modalita' di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, anche in conformita' a quanto previsto dall'articolo 1, comma 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76; 2) orfani, figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti, di madre vittima di omicidio, ai sensi dell'articolo 576, comma 1, n. 5.1, del codice penale; 3) orfani, figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti, di madre vittima di omicidio, a seguito dei delitti di cui agli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale; b) «Fondo»: il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonche' agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, dall'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60; c) «Comitato»: il Comitato di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1999, n. 512; d) «Commissario»: il Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso, che presiede il Comitato; e) «Concessionario»: CONSAP «Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.», che gestisce il Fondo per conto del Ministero dell'interno sulla base di apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche' ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 22 dicembre 1999, n. 512.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente): «Art. 13 (Dichiarazioni anagrafiche). - 1. Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti: a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero; b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza; c) cambiamento di abitazione; d) cambiamento dell'intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza; e) cambiamento della qualifica professionale; f) cambiamento del titolo di studio. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 37 dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze): «Art. 1 - 1. - 36. (Omissis). 37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'art. 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'art. 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. (Omissis).». - Il testo degli articoli 576, 609-bis e 609-octies del codice penale e' riportato nelle Note alle premesse. - Il testo del comma 6-sexies dell'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e' riportato nelle Note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016): «Art. 14 (Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime). - 1. Il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura e' destinato anche all'indennizzo delle vittime dei reati previsti dall'art. 11 e assume la denominazione di "Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti. 2. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, il Fondo e' altresi' alimentato da un contributo annuale dello Stato pari a 2.600.000 euro per l'anno 2016, a 5.400.000 euro per l'anno 2017 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. 3. Il Fondo e' surrogato, quanto alle somme corrisposte a titolo di indennizzo agli aventi diritto, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno. 4. In caso di disponibilita' finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento a soddisfare gli aventi diritto, e' possibile per gli stessi un accesso al Fondo in quota proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite dal Fondo medesimo negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi. 5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo II del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le necessarie modifiche al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 60 del 2014.». - Il testo dell'art. 11 della citata legge 11 gennaio 2018, n. 4, e' riportato nelle Note alle premesse. - Il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, recante «Regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, a norma dell'art. 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10» e' pubblicato nella Gazz. Uff. n. 83 del 9 aprile 2014. - Il testo dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, e' riportato nelle Note alle premesse. - Il testo del comma 5 dell'art. 19 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e' riportato nelle Note alle premesse.