Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per 
    a) «Beneficiari»: 
      1) orfani di crimini domestici, figli minorenni  e  maggiorenni
economicamente non autosufficienti,  della  vittima  di  un  omicidio
commesso dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato,  ovvero
dall'altra persona dell'unione civile, anche se l'unione e'  cessata,
ovvero dalla persona che e' o e' stata legata da relazione  affettiva
e stabile convivenza, da dichiararsi  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. 30 maggio  1989,  n.
223, anche in conformita' a quanto previsto  dall'articolo  1,  comma
37, della legge 20 maggio 2016, n. 76; 
      2) orfani, figli minorenni  e  maggiorenni  economicamente  non
autosufficienti, di madre vittima di omicidio, ai sensi dell'articolo
576, comma 1, n. 5.1, del codice penale; 
      3) orfani, figli minorenni  e  maggiorenni  economicamente  non
autosufficienti, di madre vittima di omicidio, a seguito dei  delitti
di cui agli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale; 
    b) «Fondo»: il  Fondo  di  rotazione  per  la  solidarieta'  alle
vittime  dei  reati  di  tipo  mafioso,  delle  richieste  estorsive,
dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonche' agli orfani  per
crimini  domestici  di  cui  all'articolo  2,  comma  6-sexies,   del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,  come  modificato
dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, dall'articolo  11
della legge 11 gennaio 2018, n. 4  e  disciplinato  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60; 
    c) «Comitato»: il Comitato di solidarieta'  per  le  vittime  dei
reati di tipo mafioso istituito presso il Ministero  dell'interno  ai
sensi dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1999, n. 512; 
    d) «Commissario»:  il  Commissario  per  il  coordinamento  delle
iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo  mafioso,
che presiede il Comitato; 
    e) «Concessionario»: CONSAP «Concessionaria Servizi  Assicurativi
Pubblici S.p.A.», che gestisce  il  Fondo  per  conto  del  Ministero
dell'interno  sulla  base   di   apposita   convenzione,   ai   sensi
dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102,
nonche' ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della  legge  22  dicembre
1999, n. 512. 
 
          Note all'art. 2: 
 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  13  del
          decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,  n.
          223 (Approvazione del nuovo  regolamento  anagrafico  della
          popolazione residente): 
                «Art.  13  (Dichiarazioni  anagrafiche).  -   1.   Le
          dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai  responsabili  di
          cui  all'art.  6  del  presente  regolamento  concernono  i
          seguenti fatti: 
                  a) trasferimento di residenza  da  altro  comune  o
          dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero; 
                  b)  costituzione  di  nuova  famiglia  o  di  nuova
          convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione
          della famiglia o della convivenza; 
                  c) cambiamento di abitazione; 
                  d) cambiamento dell'intestatario  della  scheda  di
          famiglia o del responsabile della convivenza; 
                  e) cambiamento della qualifica professionale; 
                  f) cambiamento del titolo di studio. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 37  dell'art.  1  della
          legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle  unioni
          civili tra persone dello stesso sesso  e  disciplina  delle
          convivenze): 
                «Art. 1 - 1. - 36. (Omissis). 
                37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti  di
          cui  al  comma  36,  per   l'accertamento   della   stabile
          convivenza si fa riferimento alla dichiarazione  anagrafica
          di cui all'art. 4 e alla lettera b) del comma  1  dell'art.
          13 del regolamento di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. 
                (Omissis).». 
              - Il testo degli articoli 576, 609-bis e 609-octies del
          codice penale e' riportato nelle Note alle premesse. 
              -  Il  testo  del  comma  6-sexies  dell'art.   2   del
          decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26  febbraio  2011,  n.  10,  e'
          riportato nelle Note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 7 luglio
          2016, n. 122 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
          derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione  europea
          - Legge europea 2015-2016): 
                «Art. 14 (Fondo  per  l'indennizzo  in  favore  delle
          vittime). - 1. Il Fondo di rotazione  per  la  solidarieta'
          alle vittime dei reati di  tipo  mafioso,  delle  richieste
          estorsive e dell'usura e'  destinato  anche  all'indennizzo
          delle vittime dei reati previsti dall'art. 11 e  assume  la
          denominazione di "Fondo di rotazione  per  la  solidarieta'
          alle vittime dei reati di  tipo  mafioso,  delle  richieste
          estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti. 
                2. Ferme restando le disposizioni di cui  all'art.  5
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, il  Fondo  e'  altresi'
          alimentato da un contributo  annuale  dello  Stato  pari  a
          2.600.000 euro per l'anno 2016, a 5.400.000 euro per l'anno
          2017 e a 4 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
          2018. 
                3.  Il  Fondo  e'  surrogato,   quanto   alle   somme
          corrisposte a titolo di indennizzo agli aventi diritto, nei
          diritti della parte civile o dell'attore verso il  soggetto
          condannato al risarcimento del danno. 
                4.   In   caso    di    disponibilita'    finanziarie
          insufficienti nell'anno di  riferimento  a  soddisfare  gli
          aventi diritto, e' possibile per gli stessi un  accesso  al
          Fondo in quota proporzionale e l'integrazione  delle  somme
          non percepite dal Fondo  medesimo  negli  anni  successivi,
          senza interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi. 
                5.  Si   applicano,   in   quanto   compatibili,   le
          disposizioni del  titolo  II  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 19  febbraio  2014,
          n. 60. Con regolamento da emanare ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge,  sono
          apportate le necessarie modifiche al citato regolamento  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.  60  del
          2014.». 
              - Il testo dell'art. 11 della citata legge  11  gennaio
          2018, n. 4, e' riportato nelle Note alle premesse. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   19
          febbraio 2014,  n.  60,  recante  «Regolamento  recante  la
          disciplina del Fondo di rotazione per la solidarieta'  alle
          vittime  dei  reati  di  tipo  mafioso,   delle   richieste
          estorsive  e  dell'usura,  a  norma  dell'art.   2,   comma
          6-sexies, del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2011, n. 10» e' pubblicato nella Gazz. Uff.  n.  83  del  9
          aprile 2014. 
              - Il testo dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1999, n.
          512, e' riportato nelle Note alle premesse. 
              - Il testo del comma 5 dell'art. 19  del  decreto-legge
          1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 3 agosto 2009, n. 102, e' riportato nelle  Note  alle
          premesse.