Art. 10 
 
Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n.  102  del  2014.
  Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento 
 
  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 4 luglio 2014,  n.  102,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Entro il  30  ottobre
2020, e successivamente ogni cinque anni, previa specifica  richiesta
della Commissione europea, il GSE predispone e trasmette al Ministero
dello sviluppo economico, alle Regioni e alle  Province  Autonome  un
rapporto contenente  una  valutazione  del  potenziale  nazionale  di
applicazione della  cogenerazione  ad  alto  rendimento  nonche'  del
teleriscaldamento e teleraffreddamento  efficienti,  elaborata  sulla
base delle indicazioni  di  cui  all'allegato  VIII  della  direttiva
2012/27/UE  come   sostituito   dal   Regolamento   4   marzo   2019,
n.2019/826/UE.  Tale  rapporto  e'  articolato  territorialmente  per
Regioni e Province Autonome. Nel  predisporre  il  rapporto,  il  GSE
tiene conto dei piani energetico ambientali adottati dalle Regioni  e
dalle Province autonome, anche in attuazione  del  burden  sharing  e
dell'analisi  dei  potenziali  nazionali  di  cogenerazione  ad  alto
rendimento  a  norma  dell'articolo  5  del  decreto  legislativo  20
febbraio 2007, n. 20, e consulta  le  associazioni  di  categoria  di
riferimento,  al  fine  di  identificare  gli  attuali  ostacoli  che
limitano la diffusione della cogenerazione ad alto rendimento,  e  di
proporre le piu' efficaci azioni correttive.»; 
  b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma: 
  «1-bis. Al fine di redigere la  valutazione  di  cui  al  comma  1,
l'Acquirente Unico,  relativamente  ai  dati  contenuti  nel  Sistema
informativo integrato di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n.  105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129,  e
SNAM, relativamente alle  utenze  di  fornitura  di  gas,  mettono  i
medesimi dati a disposizione del Gestore dei Servizi Energetici.»; 
  c) al comma 2, le parole «all'allegato 4, parte 1» sono  sostituite
dalle seguenti: «all'allegato VIII della  direttiva  2012/27/UE  come
sostituito dal Regolamento 4 marzo 2019, n.2019/826/UE e all'allegato
4»; 
  d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3.  Il  Ministero  dello
sviluppo economico, sentiti il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare  e  la  Conferenza  unificata,  approva  il
rapporto e lo notifica alla Commissione europea entro le scadenze  da
essa all'uopo fissate.». 
 
          Note all'art. 10: 
              - Il testo dell'art. 10 del citato decreto  legislativo
          4  luglio  2014,  n.  102,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art.   10   (Promozione   dell'efficienza    per    il
          riscaldamento e  il  raffreddamento).  -  1.  Entro  il  30
          ottobre 2020, e successivamente ogni  cinque  anni,  previa
          specifica  richiesta  della  Commissione  europea,  il  GSE
          predispone  e  trasmette  al   Ministero   dello   sviluppo
          economico,  alle  Regioni  e  alle  Province  Autonome   un
          rapporto  contenente   una   valutazione   del   potenziale
          nazionale  di  applicazione  della  cogenerazione  ad  alto
          rendimento     nonche'     del     teleriscaldamento      e
          teleraffreddamento efficienti, elaborata sulla  base  delle
          indicazioni  di  cui  all'allegato  VIII  della   direttiva
          2012/27/UE come sostituito dal Regolamento  4  marzo  2019,
          n.2019/826/UE. Tale rapporto e' articolato territorialmente
          per  Regioni  e  Province  Autonome.  Nel  predisporre   il
          rapporto,  il  GSE  tiene  conto   dei   piani   energetico
          ambientali  adottati  dalle  Regioni   e   dalle   Province
          autonome,  anche  in  attuazione  del  burden   sharing   e
          dell'analisi dei potenziali nazionali di  cogenerazione  ad
          alto rendimento a norma dell'art. 5 del decreto legislativo
          20 febbraio 2007, n. 20,  e  consulta  le  associazioni  di
          categoria di  riferimento,  al  fine  di  identificare  gli
          attuali  ostacoli  che   limitano   la   diffusione   della
          cogenerazione ad alto rendimento, e  di  proporre  le  piu'
          efficaci azioni correttive. 
              1-bis. Al fine di redigere la  valutazione  di  cui  al
          comma  1,  l'Acquirente  Unico,   relativamente   ai   dati
          contenuti nel  Sistema  informativo  integrato  di  cui  al
          decreto-legge  8  luglio  2010,  n.  105,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e  SNAM,
          relativamente alle utenze di fornitura di  gas,  mettono  i
          medesimi  dati  a  disposizione  del  Gestore  dei  Servizi
          Energetici. 
              2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il  GSE
          effettua un'analisi costi-benefici relativa  al  territorio
          nazionale   basata   sulle   condizioni   climatiche,    la
          fattibilita' economica e l'idoneita' tecnica  conformemente
          all'allegato   VIII   della   direttiva   2012/27/UE   come
          sostituito dal Regolamento 4 marzo  2019,  n.2019/826/UE  e
          all'allegato 4.  L'analisi  costi-benefici  e'  finalizzata
          all'individuazione  delle  soluzioni  piu'  efficienti   in
          termini di uso  delle  risorse  e  di  costi,  in  modo  da
          soddisfare  le  esigenze  in  materia  di  riscaldamento  e
          raffreddamento. 
              3. Il Ministero dello sviluppo  economico,  sentiti  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare e la Conferenza unificata, approva il  rapporto  e  lo
          notifica alla Commissione europea entro le scadenze da essa
          all'uopo fissate. 
              4. Ai fini della  valutazione  di  cui  al  comma  1  e
          dell'analisi costi-benefici di  cui  al  comma  2,  il  GSE
          istituisce una  banca  dati  sulla  cogenerazione  e  sulle
          infrastrutture di teleriscaldamento  e  teleraffreddamento,
          esistenti  e  in  realizzazione,  anche   avvalendosi   dei
          risultati del monitoraggio di cui  all'art.  1,  comma  89,
          della legge 23 agosto 2004, n. 239. Il GSE assicura  che  i
          dati e le informazioni raccolti siano  condivisibili  dalle
          Regioni. Ai fini  della  costruzione  e  dell'aggiornamento
          della suddetta banca dati: 
                a) l'Agenzia delle Dogane  e  dei  Monopoli  mette  a
          disposizione  del  GSE,  con  cadenza  almeno  annuale,  le
          informazioni  relative  agli  impianti   di   cogenerazione
          desunte dalla propria banca dati Anagrafica Accise; 
                b) i titolari di infrastrutture di  teleriscaldamento
          e teleraffreddamento trasmettono al  GSE  i  dati  relativi
          alla propria infrastruttura, ove non gia'  trasmessi,  e  i
          relativi aggiornamenti in caso di variazioni; 
                c)  le  amministrazioni  pubbliche   che   rilasciano
          autorizzazioni o concedono agevolazioni  a  sostegno  della
          cogenerazione   trasmettono   annualmente   al    GSE    le
          informazioni relative agli impianti autorizzati o agevolati
          e alle modalita' di sostegno adottate; 
                d) i titolari o  i  responsabili  degli  impianti  di
          cogenerazione,  fatti  salvi  i  casi  in   cui   non   sia
          economicamente sostenibile, dotano gli impianti  stessi  di
          apparecchi di misurazione del calore utile.  Sono  esentate
          le unita' di cogenerazione  con  capacita'  di  generazione
          inferiore a 50 kWe, i cui soggetti titolari o  responsabili
          dell'impianto, autocertificano il calore  utile,  ai  sensi
          del  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445; 
                e) TERNA  S.p.A.  trasmette  annualmente  al  GSE  le
          informazioni  disponibili   relative   agli   impianti   di
          cogenerazione. 
              Il GSE definisce, d'intesa con gli enti interessati, le
          modalita'  tecniche  delle  comunicazioni   di   cui   alle
          precedenti lettere, secondo criteri di  semplificazione  ed
          efficienza. Con apposita convenzione tra il GSE e l'Agenzia
          delle Dogane e dei Monopoli,  sono  definite  le  modalita'
          tecniche per la fornitura delle informazioni  di  cui  alla
          lettera a) e  le  procedure  operative  per  assicurare  il
          reciproco allineamento delle  informazioni  presenti  nella
          banca dati sulla cogenerazione predisposta dal GSE e  nella
          banca dati dell'Anagrafica Accise dell'Agenzia delle Dogane
          e dei Monopoli. 
              5. In base ai risultati della valutazione effettuata  a
          norma del comma 1, e dell'analisi costi-benefici di cui  al
          comma  2,  con  decreto  del   Ministero   dello   sviluppo
          economico,  sentito  il  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e  del  mare  e  d'intesa  con  la
          Conferenza  unificata,  sono  individuate  le   misure   da
          adottare entro il 2020 e  il  2030  al  fine  di  sfruttare
          secondo analisi dei  costi  e  criteri  di  efficienza,  il
          potenziale  di  aumento   della   cogenerazione   ad   alto
          rendimento     nonche'     del     teleriscaldamento      e
          teleraffreddamento  efficienti,   nonche'   sono   definite
          soglie, espresse in termini  di  calore  di  scarto  utile,
          domanda di calore o distanze tra gli impianti industriali e
          le reti di teleriscaldamento, per l'esenzione  dei  singoli
          impianti o reti dalle  disposizioni  di  cui  al  comma  7,
          lettere c) e d). Le esenzioni sono aggiornate  con  cadenza
          triennale  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico   che
          notifica alla Commissione le modifiche adottate. Qualora la
          valutazione di cui al comma 1 non individui  un  potenziale
          economicamente  sfruttabile,  i  cui  vantaggi  superino  i
          costi, con decreto del Ministero dello sviluppo  economico,
          sentito il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del  mare  e  la  Conferenza  unificata,  sono
          individuati gli interventi o le aree territoriali  esentati
          dagli obblighi di cui al comma 6. 
              6. Il decreto di cui al comma 5 individua le  modalita'
          attraverso cui le Regioni e le Province autonome concorrono
          alla  definizione  delle  misure  ivi  previste   ed   alla
          individuazione delle relative priorita' di  intervento,  in
          considerazione del conseguente impatto sugli obiettivi  dei
          piani  energetico  ambientali  da  esse   adottati.   Nella
          predisposizione degli strumenti di pianificazione urbana  e
          territoriale di propria competenza, i comuni tengono  conto
          di tali misure, e dispongono in merito  valutando  altresi'
          gli effetti sulla qualita' dell'aria sulla base  di  quanto
          prescritto  nel  piano  di  cui  all'art.  9  del   decreto
          legislativo 13 agosto 2010, n. 155. 
              7. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 e al comma 8,
          a decorrere  dal  5  giugno  2014  e'  fatto  obbligo  agli
          operatori proponenti dei seguenti  progetti  di  effettuare
          un'analisi costi-benefici,  conformemente  all'allegato  4,
          parte 2, per le finalita' di seguito indicate: 
                a)  nuovi  impianti  di  generazione  elettrica   con
          potenza termica totale in ingresso superiore a  20  MW,  al
          fine   di   valutare   l'eventuale   predisposizione    del
          funzionamento dell'impianto come impianto di  cogenerazione
          ad alto rendimento; 
                b)  ammodernamento   sostanziale   di   impianti   di
          generazione  elettrica  con  potenza  termica   totale   in
          ingresso superiore a 20 MW, al fine di valutare l'eventuale
          conversione  della  produzione  in  cogenerazione  ad  alto
          rendimento; 
                c)  nuovi  impianti  industriali   o   ammodernamento
          sostanziale di  impianti  esistenti,  con  potenza  termica
          totale in ingresso superiore a 20 MW, che  generano  calore
          di scarto a un livello di temperatura  utile,  al  fine  di
          valutare le possibilita' di uso del calore  di  scarto  per
          soddisfare una domanda economicamente giustificabile, anche
          attraverso la cogenerazione, e della  connessione  di  tale
          impianto   a    una    rete    di    teleriscaldamento    e
          teleraffreddamento; 
                d)   nuove   reti   di   teleriscaldamento    e    di
          teleraffreddamento o  ammodernamento  sostanziale  di  reti
          esistenti; 
                e) installazione di un nuovo impianto  di  produzione
          di energia termica, con potenza termica totale in  ingresso
          superiore a 20 MW, al fine di valutare il possibile uso del
          calore di scarto degli impianti industriali  situati  nelle
          vicinanze. 
              L'installazione  di  attrezzature  per  la  cattura  di
          biossido di carbonio prodotto da un impianto di combustione
          a scopo di  stoccaggio  geologico  non  e'  considerata  un
          ammodernamento ai fini  delle  lettere  b),  c)  e  d)  del
          presente comma. Nell'ambito dell'analisi costi-benefici  di
          cui alle lettere c) e d) del presente comma, l'operatore si
          avvale del supporto  delle  societa'  responsabili  per  il
          funzionamento   delle   reti   di    teleriscaldamento    e
          teleraffreddamento, ove esistenti. 
              8. Sono esentate dall'analisi di  cui  al  comma  7  le
          seguenti tipologie di impianto: 
                a) gli impianti di produzione dell'energia  elettrica
          per i carichi di punta e l'energia  elettrica  di  riserva,
          progettati per essere in funzione  per  meno  di  1500  ore
          operative annue calcolate come media mobile per un  periodo
          di cinque anni; 
                b)  gli  impianti  che  devono  essere   ubicati   in
          prossimita' di un sito di stoccaggio geologico approvato ai
          sensi della direttiva 2009/31/CE. 
              9. Ai fini del rilascio dei provvedimenti autorizzativi
          per gli interventi di cui al comma 7, lettere dalla a) alla
          e), fatte salve le esenzioni apportate con  il  decreto  di
          cui al comma 5, lo Stato  ovvero  le  Regioni  e  gli  Enti
          Locali,  secondo   la   ripartizione   delle   attribuzioni
          risultante dalle norme vigenti, tengono conto: 
                a) per le domande presentate dal 5 giugno  2014,  dei
          risultati dell'analisi di cui al  comma  7  garantendo  che
          siano soddisfatti i requisiti di cui al medesimo comma; 
                b)  per  le  domande  presentate  decorrere  dal   31
          dicembre 2015, anche dei risultati della valutazione di cui
          al comma 1. 
              10. Qualora sussistano motivi di diritto, proprieta'  o
          bilancio, le autorita' di cui al comma 9  possono  esentare
          singoli  impianti  dall'obbligo  di  applicare  le  opzioni
          considerate, anche quando i  benefici  siano  superiori  ai
          costi. Il Ministero dello sviluppo  economico,  sulla  base
          delle  indicazioni  delle  medesime  autorita'   competenti
          richiamate al  comma  9,  trasmette  alla  Commissione  una
          notifica motivata di tale decisione entro  tre  mesi  dalla
          data di adozione. 
              11. I commi 7, 8, 9  e  10  del  presente  articolo  si
          applicano agli impianti contemplati dal decreto legislativo
          4 marzo 2014 n. 46 fatte salve le  eventuali  esenzioni  di
          detto decreto. 
              12. L'elettricita' da cogenerazione ad alto rendimento,
          determinata  conformemente  alle  disposizioni  di  cui  al
          decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, e dal decreto 4
          agosto 2011  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
          concerto con il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 218 del 19 settembre 2011, ha diritto  al  rilascio,  su
          richiesta dell'operatore,  della  garanzia  di  origine  di
          elettricita'  da  cogenerazione  ad  alto  rendimento,   in
          seguito  denominata  garanzia  di  origine,  contenente  le
          informazioni di cui all'allegato 5. 
              13. La  garanzia  di  origine  e'  rilasciata  dal  GSE
          secondo    criteri    oggettivi,    trasparenti    e    non
          discriminatori. La garanzia di origine: 
                a) corrisponde a una quantita' standard di 1  MWh  ed
          e' relativa alla produzione netta di energia misurata  alle
          estremita' dell'impianto e  trasferita  alla  rete  e  puo'
          essere rilasciata  solo  qualora  l'elettricita'  annua  da
          cogenerazione ad alto rendimento sia  non  inferiore  a  50
          MWh, arrotondata con criterio commerciale; 
                b)  e'  utilizzabile  dai  produttori  ai  quali   e'
          rilasciata   affinche'   essi   possano   dimostrare    che
          l'elettricita' da essi venduta e' prodotta da cogenerazione
          ad alto rendimento; 
                c) e' rilasciata subordinatamente  alla  verifica  di
          attendibilita' dei dati forniti  dal  richiedente  e  della
          loro conformita' alle disposizioni del presente decreto.  A
          tale scopo, fatte salve le  competenze  dell'Autorita'  per
          l'energia elettrica, il gas e il  sistema  idrico,  il  GSE
          dispone controlli sugli impianti in esercizio,  sulla  base
          di un programma annuo; 
                d) se rilasciata in altri  Stati  membri  dell'Unione
          europea  e'  riconosciuta  anche  in  Italia,  purche'   la
          medesima garanzia di origine includa tutti gli elementi  di
          cui all'allegato 5  e  sempreche'  provenga  da  Paesi  che
          adottino strumenti di promozione  ed  incentivazione  della
          cogenerazione ad alto rendimento analoghi a quelli  vigenti
          in Italia e riconoscano la stessa possibilita' ad  impianti
          ubicati sul territorio  italiano,  sulla  base  di  accordi
          stipulati tra il Ministero dello sviluppo  economico  e  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare e le competenti autorita'  del  Paese  estero  da  cui
          l'elettricita' da cogenerazione ad  alto  rendimento  viene
          importata. 
              14. Qualsiasi rifiuto di  riconoscere  la  garanzia  di
          origine,  in  particolare  per  ragioni  connesse  con   la
          prevenzione delle frodi, deve  essere  fondato  su  criteri
          oggettivi,  trasparenti  e  non  discriminatori.   Il   GSE
          comunica tale rifiuto e la  sua  motivazione  al  Ministero
          dello sviluppo economico che lo notifica alla Commissione. 
              15. Qualunque forma di sostegno pubblico a favore della
          cogenerazione e' subordinata alla condizione che  l'energia
          elettrica  prodotta  provenga  da  cogenerazione  ad   alto
          rendimento e che il calore  di  scarto  sia  effettivamente
          utilizzato  per  soddisfare  una   domanda   economicamente
          giustificabile, ferme restando le disposizioni  transitorie
          previste dal decreto legislativo 20 febbraio 2007, n. 20  e
          dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 
              16. Ai fini della individuazione  delle  tecnologie  di
          cogenerazione,   del   calcolo    della    produzione    da
          cogenerazione e del metodo di determinazione del rendimento
          del processo di cogenerazione si applicano gli allegati  al
          decreto legislativo 20 febbraio 2007, n. 20, come integrato
          e modificato dal decreto 4 agosto 2011 del  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
              17. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  ed  il
          sistema idrico, con uno o piu'  provvedimenti  da  adottare
          entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto e sulla base di  indirizzi  formulati  dal
          Ministro dello sviluppo economico, al fine di promuovere lo
          sviluppo del teleriscaldamento e teleraffrescamento e della
          concorrenza: 
                a) definisce gli standard di continuita', qualita'  e
          sicurezza   del    servizio    di    teleriscaldamento    e
          teleraffreddamento,  ivi  inclusi  gli  impianti   per   la
          fornitura   del   calore   e   i   relativi   sistemi    di
          contabilizzazione di cui all'art. 9, comma 1; 
                b) stabilisce i criteri per la  determinazione  delle
          tariffe  di  allacciamento  delle  utenze  alla  rete   del
          teleriscaldamento  e  le  modalita'  per  l'esercizio   del
          diritto di scollegamento; 
                c) fatto  salvo  quanto  previsto  alla  lettera  e),
          individua modalita' con cui sono resi pubblici da parte dei
          gestori delle reti i prezzi per la  fornitura  del  calore,
          l'allacciamento  e  la  disconnessione,   le   attrezzature
          accessorie, ai  fini  delle  analisi  costi-benefici  sulla
          diffusione del teleriscaldamento effettuate  ai  sensi  del
          presente articolo; 
                d)  individua  condizioni  di  riferimento   per   la
          connessione    alle    reti    di    teleriscaldamento    e
          teleraffrescamento, al fine di favorire  l'integrazione  di
          nuove unita' di generazione del calore e  il  recupero  del
          calore utile disponibile in ambito locale, in coordinamento
          alle misure definite in  attuazione  del  comma  5  per  lo
          sfruttamento del potenziale economicamente sfruttabile; 
                e) stabilisce le  tariffe  di  cessione  del  calore,
          esclusivamente nei casi di nuove reti di  teleriscaldamento
          qualora sussista l'obbligo di allacciamento  alla  rete  di
          teleriscaldamento, imposto da Comuni o Regioni. 
              18. Le disposizioni di cui al  comma  17  si  applicano
          secondo criteri di gradualita' anche alle reti in esercizio
          alla data di entrata in vigore del presente  provvedimento,
          ferma   restando   la   salvaguardia   degli   investimenti
          effettuati e della concorrenza nel settore. L'Autorita' per
          l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico esercita i
          poteri di controllo, ispezione e  sanzione  previsti  dalla
          legge 14 novembre 1995, n. 481.».