Art. 11 
 
Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n.  102  del  2014.
  Disponibilita'  di  regimi  di  qualificazione,  accreditamento   e
  certificazione 
 
  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 4 luglio 2014,  n.  102,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3, e' sostituito dal seguente: 
  «3. UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA, sentite le  Regioni
e  le  Province  autonome,  le  associazioni  dei  consumatori  e  le
associazioni di categoria, entro centottanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore  della  presente  disposizione,  elabora  le  norme
tecniche riguardanti gli esperti in gestione dell'energia, al fine di
individuare specifiche competenze  in  materia  di  esecuzione  delle
diagnosi energetiche, anche in relazione alla  particolare  normativa
tecnica di settore.»; 
  b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La  Conferenza  delle
Regioni e delle Province Autonome, in  collaborazione  con  ENEA,  le
Associazioni  imprenditoriali  e  professionali  e  sentito  il  CTI,
definisce e rende disponibili  programmi  di  formazione  finalizzati
alla qualificazione degli installatori di elementi  edilizi  connessi
al miglioramento della prestazione energetica degli edifici.»; 
  c) al comma 6, la lettera d) e' soppressa. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Il testo dell'art. 12 del citato decreto  legislativo
          4  luglio  2014,  n.  102,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 12 (Disponibilita' di regimi  di  qualificazione,
          accreditamento e certificazione). - 1. ACCREDIA, sentito il
          CTI per il necessario collegamento con la normativa tecnica
          di  settore,  entro  il  31  dicembre  2014,  sottopone  al
          Ministero  dello  sviluppo   economico   e   al   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  per
          l'approvazione   gli    schemi    di    certificazione    e
          accreditamento per la conformita' alle  norme  tecniche  in
          materia di ESCO, esperti in gestione dell'energia,  sistemi
          di gestione dell'energia, e alle disposizioni del  presente
          decreto che garantiscano trasparenza ai consumatori,  siano
          affidabili  e   contribuiscano   al   conseguimento   degli
          obiettivi nazionali di  efficienza  energetica.  Essi  sono
          resi pubblici. 
              2. Al fine di favorire la diffusione  dell'utilizzo  di
          diagnosi energetiche fruibili da tutti  i  clienti  finali,
          UNI-CEI, in collaborazione  con  CTI  ed  ENEA,  entro  180
          giorni dalla pubblicazione del  presente  decreto,  elabora
          norme tecniche in materia di diagnosi  energetiche  rivolte
          ai   settori   residenziale,   industriale,   terziario   e
          trasporti, in conformita' ai dettati di cui all'allegato  2
          al presente decreto. 
              3. UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA,  sentite
          le Regioni e le  Province  autonome,  le  associazioni  dei
          consumatori  e  le   associazioni   di   categoria,   entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente   disposizione,   elabora   le   norme    tecniche
          riguardanti gli esperti in gestione dell'energia,  al  fine
          di  individuare  specifiche  competenze   in   materia   di
          esecuzione delle diagnosi energetiche, anche  in  relazione
          alla particolare normativa tecnica di settore. 
              4.  La  Conferenza  delle  Regioni  e  delle   Province
          Autonome,  in  collaborazione  con  ENEA,  le  Associazioni
          imprenditoriali e professionali e sentito il CTI, definisce
          e rende disponibili  programmi  di  formazione  finalizzati
          alla qualificazione degli installatori di elementi  edilizi
          connessi  al  miglioramento  della  prestazione  energetica
          degli edifici. 
              5. I soggetti di cui all'art. 7, comma 1,  lettere  c),
          d) ed e) del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, decorsi
          ventiquattro  mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, possono partecipare al meccanismo dei  certificati
          bianchi   solo   se   in   possesso   di    certificazione,
          rispettivamente, secondo le norme UNI CEI 11352 e  UNI  CEI
          11339. 
              6. ENEA in collaborazione con ACCREDIA, il GSE, la FIRE
          e  il  CTI,  entro  il  31  dicembre  2014  definisce   uno
          protocollo  per  l'iscrizione  agli  elenchi  riportati  di
          seguito.  Tali  elenchi  sono  pubblicati  sul   sito   web
          istituzionale dell'ENEA. 
                a) ESCO certificate UNI CEI 11352; 
                b)  esperti  in  Gestione  dell'Energia   certificati
          secondo la UNI CEI 11339; 
                c) organizzazioni certificate ISO 50001; 
                d) (soppressa).».