Art. 12 
 
Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n.  102  del  2014.
                      Informazione e formazione 
 
  1. L'articolo 13 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art.  13  (Programma  nazionale  di  informazione   e   formazione
sull'efficienza energetica).  -  1.  Entro  il  31  gennaio  2021,  e
successivamente con cadenza triennale, l'ENEA,  di  concerto  con  il
GSE, predispone un programma di informazione e formazione finalizzato
a promuovere e facilitare l'uso  efficiente  dell'energia  e,  previa
acquisizione   delle   osservazioni   degli    stakeholder    tramite
consultazione pubblica, lo sottopone all'approvazione  del  Ministero
dello sviluppo economico. 
  2. Il programma di cui al comma 1 si conclude nell'anno 2030 ed  e'
definito tenendo conto delle caratteristiche dei soggetti  a  cui  e'
rivolto ed include azioni volte a: 
  a) sensibilizzare ed incoraggiare  le  imprese  nell'esecuzione  di
diagnosi energetiche e  nell'utilizzo  degli  strumenti  incentivanti
finalizzati all'installazione di tecnologie efficienti; 
  b) stimolare comportamenti  dei  dipendenti  che  contribuiscano  a
ridurre i consumi energetici della pubblica amministrazione; 
  c) educare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado  ad  un
uso consapevole dell'energia; 
  d) sensibilizzare le famiglie, in particolare quelle che vivono  in
condomini, rispetto ai benefici delle diagnosi energetiche e rispetto
ad un uso consapevole dell'energia; 
  e) prevedere attivita' di formazione e  informazione  rivolte  agli
amministratori di  condominio,  anche  con  il  coinvolgimento  delle
relative associazioni di categoria a livello nazionale e regionale; 
  f)  favorire  la  partecipazione  delle  banche  e  degli  istituti
finanziari  al   finanziamento   di   interventi   di   miglioramento
dell'efficienza energetica, anche attraverso la messa a  disposizione
di dati ed esperienze di partenariato pubblico-privato; 
  g)  sensibilizzare  le  imprese  e  i  clienti  domestici  sull'uso
efficiente   dell'energia   anche   attraverso   la   diffusione   di
informazioni  sui  meccanismi  di  incentivazione  e  le   rispettive
modalita' di accesso; 
  h) promuovere programmi di formazione  per  la  qualificazione  dei
soggetti che operano  nell'ambito  dei  servizi  energetici  e  degli
installatori di elementi edilizi connessi all'energia; 
  i) promuovere soluzioni di progettazione edilizia, urbanistica e di
arredo degli interni idonei a contenere i consumi energetici; 
  l)  promuovere  e  predisporre  una  guida  facile,  riepilogativa,
aggiornata  annualmente,  contenente  indicazioni,  buone   pratiche,
normativa di riferimento,  spiegazioni  circa  i  diversi  meccanismi
incentivanti  l'efficienza  energetica,  elaborata  da  GSE,  ENEA  e
Agenzia delle Entrate, ciascuno in relazione alle proprie funzioni. 
  3. L'ENEA, nel  rispetto  delle  procedure  di  evidenza  pubblica,
seleziona uno o piu' soggetti altamente qualificati che  operano  nel
settore della comunicazione e dell'informazione, per  lo  svolgimento
di una o piu' delle attivita' previste dal programma di cui al  comma
1. 
  4. All'attuazione del programma di cui al comma 1, si provvede  nel
limite massimo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2021
al 2030, a valere sulla quota spettante al Ministero  dello  sviluppo
economico, dei proventi annui delle aste delle quote di emissione  di
CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013,  n.
30, destinati ai progetti energetico-ambientali, con le  modalita'  e
nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello  stesso  articolo  19,  previa
verifica dell'entita' dei proventi disponibili annualmente.».