Art. 13 
 
                      Modifiche all'articolo 14 
               del decreto legislativo n. 102 del 2014 
 
  1. All'articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014,  n.  102,
sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) il comma 6 e' abrogato; 
  b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria,  restauro
e ristrutturazione  edilizia,  il  maggior  spessore  delle  murature
esterne  e  degli  elementi  di  chiusura  superiori  ed   inferiori,
necessario per ottenere una riduzione minima del  10  per  cento  dei
limiti di trasmittanza previsti dal  decreto  legislativo  19  agosto
2005,  n.  192,  e  successive  modificazioni,  certificata  con   le
modalita' di cui al medesimo decreto legislativo, non e'  considerato
nei computi per la determinazione dei volumi,  delle  altezze,  delle
superfici e dei rapporti di copertura. Entro  i  limiti  del  maggior
spessore di  cui  sopra,  e'  permesso  derogare,  nell'ambito  delle
pertinenti procedure di rilascio  dei  titoli  abitativi  di  cui  al
titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,
n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o  dai
regolamenti edilizi comunali, in  merito  alle  distanze  minime  tra
edifici,  alle  distanze  minime  dai  confini  di  proprieta',  alle
distanze minime di protezione  del  nastro  stradale  e  ferroviario,
nonche'  alle  altezze  massime  degli  edifici.  Le  deroghe   vanno
esercitate nel rispetto delle distanze minime  riportate  nel  codice
civile.». 
 
          Note all'art. 13: 
              - Il testo dell'art. 14 del citato decreto  legislativo
          4  luglio  2014,  n.  102,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art.  14  (Servizi  energetici  ed  altre  misure  per
          promuovere l'efficienza energetica). - 1.  I  contratti  di
          prestazione    energetica    stipulati    dalla    pubblica
          amministrazione  contengono  gli  elementi  minimi  di  cui
          all'allegato 8 al presente decreto. 
              2. All'art. 4, comma  1  dell'allegato  2  del  decreto
          legislativo 30 maggio 2008, n. 115, dopo la lettera  a)  e'
          aggiunta  la  seguente:   "aa)   per   la   prima   stipula
          contrattuale, la riduzione stimata dell'indice  di  energia
          primaria per la climatizzazione invernale di  almeno  il  5
          per  cento  rispetto  al  corrispondente  indice  riportato
          sull'attestato  di  prestazione   energetica,   nei   tempi
          concordati tra le parti e, comunque,  non  oltre  il  primo
          anno di vigenza contrattuale;". 
              3.  Le  Regioni  e  le  Province  Autonome   forniscono
          assistenza tecnica  alle  pubbliche  amministrazioni  nella
          stesura dei contratti di rendimento  energetico  e  rendono
          disponibili  al  pubblico   informazioni   sulle   migliori
          pratiche disponibili nell'attuazione dei suddetti contratti
          anche con il supporto di ENEA. 
              4. L'ENEA, entro 60 giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente disposizione, in  collaborazione  con
          le Regioni, integra il contratto-tipo per il  miglioramento
          del rendimento energetico  dell'edificio  di  cui  all'art.
          4-ter, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.
          192, e successive modificazioni, con gli elementi minimi di
          cui all'allegato 8. 
              5. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
          di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare e con  il  Ministro  dei  beni  e
          delle attivita' culturali e del turismo, il Ministro  delle
          infrastrutture  e  trasporti  e  con  il  Ministro  per  la
          semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con
          la Conferenza unificata, sono approvate  entro  180  giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto, linee
          guida  per  semplificare  ed   armonizzare   le   procedure
          autorizzative per l'installazione in ambito residenziale  e
          terziario  di  impianti  o  dispositivi   tecnologici   per
          l'efficienza energetica e per lo sfruttamento  delle  fonti
          rinnovabili  nonche'  per  armonizzare  le   regole   sulla
          attestazione della prestazione energetica degli edifici,  i
          requisiti dei certificatori e il sistema  dei  controlli  e
          delle sanzioni.  Tali  linee  guida  sono  finalizzate,  in
          particolare, a favorire: 
                a)  la   gestione   delle   procedure   autorizzative
          attraverso portali  on-line  accessibili  da  cittadini  ed
          imprese  e  contenenti  altresi'  informazioni  su  vincoli
          emergenti dalla pianificazione urbanistica territoriale; 
                b) uniformita' e snellimento della  documentazione  a
          supporto delle richieste autorizzative; 
                c)   applicazione   di   costi    amministrativi    o
          d'istruttoria   massimi,   tali    da    non    scoraggiare
          l'installazione di tecnologie efficienti. 
              6. (abrogato). 
              7.   Nel   caso   di   interventi    di    manutenzione
          straordinaria, restauro  e  ristrutturazione  edilizia,  il
          maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di
          chiusura superiori ed inferiori,  necessario  per  ottenere
          una riduzione  minima  del  10  per  cento  dei  limiti  di
          trasmittanza previsti dal  decreto  legislativo  19  agosto
          2005, n. 192, e successive modificazioni,  certificata  con
          le modalita' di cui al medesimo decreto legislativo, non e'
          considerato nei computi per la determinazione  dei  volumi,
          delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura.
          Entro i limiti  del  maggior  spessore  di  cui  sopra,  e'
          permesso derogare, nell'ambito delle  pertinenti  procedure
          di rilascio dei titoli abitativi di cui al  titolo  II  del
          d.P.R. 6 giugno 2001,  n.  380,  a  quanto  previsto  dalle
          normative nazionali, regionali o  dai  regolamenti  edilizi
          comunali, in merito alle distanze minime tra edifici,  alle
          distanze minime dai confini di  proprieta',  alle  distanze
          minime di protezione del  nastro  stradale  e  ferroviario,
          nonche' alle altezze  massime  degli  edifici.  Le  deroghe
          vanno  esercitate  nel  rispetto  delle   distanze   minime
          riportate nel codice civile. 
              8.  Al  comma  9-bis,  dell'art.  5,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  26  agosto  1993,  n.  412,  e
          successive modificazioni, dopo la lettera c) sono  aggiunte
          le seguenti: 
                "d) si  procede  alle  ristrutturazioni  di  impianti
          termici  individuali  gia'  esistenti,  siti   in   stabili
          plurifamiliari,  qualora  nella   versione   iniziale   non
          dispongano gia' di  camini,  canne  fumarie  o  sistemi  di
          evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra
          il tetto dell'edificio,  funzionali  e  idonei  o  comunque
          adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione; 
                e) vengono installati uno o  piu'  generatori  ibridi
          compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione  a
          gas e  da  una  pompa  di  calore  e  dotati  di  specifica
          certificazione di prodotto.". 
              9.  Il  comma  9-ter,  dell'art.  5,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  26  agosto  1993,  n.  412,  e
          successive modificazioni, e' sostituito da seguente: 
              "9-ter. Per accedere alle  deroghe  previste  al  comma
          9-bis, e' obbligatorio: 
                i. nei  casi  di  cui  alla  lettera  a),  installare
          generatori  di  calore  a  gas  a  camera  stagna  il   cui
          rendimento sia superiore  a  quello  previsto  all'art.  4,
          comma 6, lettera  a),  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59; 
                ii. nei casi di  cui  alle  lettere  b),  c),  e  d),
          installare generatori di calore a gas a condensazione i cui
          prodotti  della   combustione   abbiano   emissioni   medie
          ponderate di ossidi di azoto non  superiori  a  70  mg/kWh,
          misurate secondo le norme di prodotto vigenti; 
                iii. nel caso di  cui  alla  lettera  e),  installare
          generatori di calore a gas a condensazione i  cui  prodotti
          della combustione  abbiano  emissioni  medie  ponderate  di
          ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo
          le norme di prodotto vigenti, e  pompe  di  calore  il  cui
          rendimento sia superiore  a  quello  previsto  all'art.  4,
          comma 6, lettera  b),  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59; 
                iv. in tutti  i  casi,  posizionare  i  terminali  di
          scarico in conformita' alla vigente norma tecnica UNI7129 e
          successive modifiche e integrazioni.". 
              10. I provvedimenti  di  cui  all'art.  4,  comma  1  e
          all'art. 6, comma 12  del  decreto  legislativo  19  agosto
          2005, n. 192 sono adottati entro 120 giorni dalla  data  di
          entrata  in  vigore   del   presente   decreto,   favorendo
          l'applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale di
          regole  semplici  per  la  valutazione  della   prestazione
          energetica e l'attestazione  della  prestazione  energetica
          degli edifici. 
              11. Ai progetti  di  efficienza  energetica  di  grandi
          dimensioni, non inferiori a 35.000 TEP/anno, il cui periodo
          di riconoscimento dei certificati bianchi termini entro  il
          2014, e' prorogata la durata degli  incentivi  sino  al  31
          dicembre 2018, a fronte di progetti definiti  dallo  stesso
          proponente e previa verifica tesa  a  valutare  in  maniera
          stringente le reali peculiarita' dei progetti e  purche'  i
          progetti stessi siano in grado di produrre  nuovi  risparmi
          di energia  in  misura  complessivamente  equivalente  alla
          soglia minima annua indicata, siano  concretamente  avviati
          entro il 31  dicembre  2018  e  rispondano  a  criteri  di:
          collegamento funzionale a nuovi  investimenti  in  impianti
          energeticamente efficienti  installati  nel  medesimo  sito
          industriale;   efficientamento   energetico   di   impianti
          collegati alla medesima filiera produttiva, anche  in  siti
          diversi,   avviati   nella   medesima   data;   risanamento
          ambientale nei siti di interesse nazionale di cui  all'art.
          252  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.   152;
          salvaguardia dell'occupazione. 
              12. E' fatto divieto ai  distributori  di  energia,  ai
          gestori dei sistemi di distribuzione  e  alle  societa'  di
          vendita di energia al dettaglio,  di  tenere  comportamenti
          volti ad ostacolare lo sviluppo  del  mercato  dei  servizi
          energetici e ad impedire la richiesta e la  prestazione  di
          servizi  energetici  o  altre   misure   di   miglioramento
          dell'efficienza   energetica,   compresa   la   preclusione
          dell'accesso al mercato per  i  concorrenti  o  l'abuso  di
          posizione dominante. 
              12-bis. Lo Stato, le regioni e gli enti  locali,  anche
          con il supporto dell'ANCI, favoriscono l'eliminazione degli
          ostacoli  di  ordine  regolamentare  e  non   regolamentare
          all'efficienza   energetica,    attraverso    la    massima
          semplificazione delle procedure amministrative,  l'adozione
          di orientamenti e comunicazioni interpretative e la messa a
          disposizione  di  informazioni  chiare  e  precise  per  la
          promozione dell'efficienza energetica.».