Art. 14 
 
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n.  102  del  2014.
             Fondo nazionale per l'efficienza energetica 
 
  1. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014,  n.  102,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, alle lettere a) e  b),  la  parola  «2020»,  ovunque
ricorra, e' sostituita dalla seguente: «2030»; 
  b)  al  comma  3,  alla  lettera  e),  le  parole  «servizi.»  sono
sostituite dalle seguenti «servizi;» dopo la lettera e)  e'  aggiunta
la seguente: «e-bis) efficienza energetica e  riduzione  dei  consumi
nel settore dei trasporti.»; 
  c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di stimolare
i  finanziamenti  privati  per  la  realizzazione  di  interventi  di
efficienza  energetica  promossi  dal  Fondo,  incidendo  anche   sul
processo decisionale delle imprese, nell'ambito  degli  aggiornamenti
dei  provvedimenti  di  cui  al  comma   5,   valuta   modalita'   di
valorizzazione delle risultanze delle  diagnosi  energetiche  di  cui
all'articolo 8, tenendo conto, inoltre, delle  possibilita'  e  degli
strumenti proposti dall'iniziativa sui Finanziamenti intelligenti per
edifici intelligenti promossa dalla Commissione europea.»; 
    d) al comma 5, dopo  le  parole  «di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze», sono inserite le seguenti: «e con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti». 
 
          Note all'art. 14: 
              - Il testo  dell'art.  15  del  decreto  legislativo  4
          luglio 2014, n. 102, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 15 (Fondo nazionale per l'efficienza energetica).
          - 1.  E'  istituito  presso  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico il "Fondo nazionale per l'efficienza energetica",
          di seguito "Fondo", che opera secondo le modalita'  di  cui
          al comma 2 e per le finalita' di cui al comma 3. Le risorse
          del  fondo  di  cui  all'art.  22,  comma  4,  del  decreto
          legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato  dall'art.
          4-ter, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.
          192, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per
          l'importo di 5 milioni di  euro  nell'anno  2014  e  di  25
          milioni di euro nell'anno 2015, per essere riassegnate  nei
          medesimi esercizi al Fondo. A tal fine, la Cassa conguaglio
          per il settore elettrico provvede al versamento all'entrata
          del bilancio dello Stato degli importi  indicati  al  primo
          periodo, a valere sulle disponibilita' giacenti  sul  conto
          corrente bancario intestato al  predetto  Fondo,  entro  30
          giorni dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto  per
          l'importo relativo al 2014 ed entro  il  31  marzo  per  il
          2015. La dotazione del Fondo puo' essere integrata: 
                a) per il periodo 2015-2030, a valere  sulle  risorse
          annualmente confluite nel fondo di cui all'art.  22,  comma
          4, del decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  come
          modificato dall'art. 4-ter, comma 2 del decreto legislativo
          19 agosto 2005, n. 192, secondo  le  modalita'  di  cui  al
          presente  comma,  previa  determinazione  dell'importo   da
          versare con il medesimo decreto di cui  all'art.  5,  comma
          12, lettera a); 
                b) fino a  15  milioni  euro  annui  per  il  periodo
          2014-2030 a carico del Ministero dello sviluppo economico e
          fino a 35 milioni di euro annui per il periodo 2014-2030  a
          carico del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, a valere sui  proventi  annui  delle
          aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai  progetti
          energetico  ambientali  cui  all'art.   19,   del   decreto
          legislativo  13  marzo  2013,  n.   30,   previa   verifica
          dell'entita' dei proventi disponibili annualmente,  con  le
          modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6  dello  stesso
          art. 19; 
                b-bis) ulteriori risorse a carico del Ministero dello
          sviluppo economico o del Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del  mare  a  valere  sui  proventi
          annui delle aste delle quote di emissione di CO2  destinati
          ai progetti  energetico  ambientali  cui  all'art.  19  del
          decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, non  diversamente
          impegnate e previa verifica delle disponibilita' accertate. 
              2. Il Fondo  ha  natura  rotativa  ed  e'  destinato  a
          sostenere il  finanziamento  di  interventi  di  efficienza
          energetica, realizzati anche attraverso le ESCO, il ricorso
          a forme di partenariato pubblico  -  privato,  societa'  di
          progetto o di scopo appositamente costituite, mediante  due
          sezioni destinate rispettivamente a: 
                a) la concessione di garanzie, su singole  operazioni
          o su portafogli di operazioni finanziarie; 
                b)  l'erogazione  di  finanziamenti,  direttamente  o
          attraverso banche e  intermediari  finanziari,  inclusa  la
          Banca  Europea  degli  Investimenti,  anche   mediante   la
          sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento  di
          tipo chiuso che abbiano come  oggetto  di  investimento  la
          sottoscrizione di titoli di credito di  nuova  emissione  o
          l'erogazione, nelle forme consentite dalla legge, di  nuovi
          finanziamenti, nonche' mediante la sottoscrizione di titoli
          emessi ai  sensi  della  legge  30  aprile  1999,  n.  130,
          nell'ambito di operazioni di  cartolarizzazione  aventi  ad
          oggetto crediti di privati verso piccole e medie imprese  e
          ESCO per investimenti per l'efficienza energetica. 
              3. Il Fondo e' destinato  a  favorire,  sulla  base  di
          obiettivi  e  priorita'  periodicamente  stabiliti  e   nel
          rispetto  dei  vincoli  previsti  dalla  vigente  normativa
          comunitaria in materia di aiuti di stato, il  finanziamento
          di  interventi  coerenti  con   il   raggiungimento   degli
          obiettivi nazionali di efficienza  energetica,  promuovendo
          il  coinvolgimento  di  istituti  finanziari,  nazionali  e
          comunitari, e investitori privati sulla base di un'adeguata
          condivisione dei  rischi,  con  particolare  riguardo  alle
          seguenti finalita': 
                a)  interventi   di   miglioramento   dell'efficienza
          energetica  degli  edifici  di  proprieta'  della  Pubblica
          Amministrazione; 
                b) realizzazione di reti per il  teleriscaldamento  e
          per il teleraffrescamento; 
                c) efficienza energetica dei servizi e infrastrutture
          pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica; 
                d)  efficientamento  energetico  di  interi   edifici
          destinati  ad   uso   residenziale,   compresa   l'edilizia
          popolare; 
                e) efficienza energetica e riduzione dei  consumi  di
          energia nei settori dell'industria e dei servizi; 
                e-bis) efficienza energetica e riduzione dei  consumi
          nel settore dei trasporti. 
              4. Gli interventi di  realizzazione  e  ampliamento  di
          reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, avviati tra
          la data di entrata in  vigore  del  decreto  legislativo  3
          marzo 2011, n. 28, e la  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto legislativo, possono  avere  accesso  alle
          garanzie offerte dal Fondo, secondo le  modalita'  definite
          con i provvedimenti di cui al comma 5 e  fermi  restando  i
          vincoli richiamati al comma 3. 
              4-bis. Il Ministero dello sviluppo economico,  al  fine
          di stimolare i finanziamenti privati per  la  realizzazione
          di interventi di efficienza energetica promossi dal  Fondo,
          incidendo anche sul  processo  decisionale  delle  imprese,
          nell'ambito degli aggiornamenti dei provvedimenti di cui al
          comma  5,  valuta   modalita'   di   valorizzazione   delle
          risultanze delle diagnosi energetiche di  cui  all'art.  8,
          tenendo  conto,  inoltre,  delle   possibilita'   e   degli
          strumenti  proposti   dall'iniziativa   sui   Finanziamenti
          intelligenti  per  edifici  intelligenti   promossa   dalla
          Commissione europea. 
              5. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma
          3, nel rispetto degli equilibri di  finanza  pubblica,  con
          uno o piu' decreti di natura non regolamentare da  adottare
          entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto
          dal  Ministro  dello  sviluppo  economico  e  dal  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e
          acquisito  il  parere  della  Conferenza  Unificata,   sono
          individuate le priorita', i criteri,  le  condizioni  e  le
          modalita' di funzionamento, di gestione e di intervento del
          Fondo, nonche' le modalita' di articolazione  per  sezioni,
          di cui una dedicata  in  modo  specifico  al  sostegno  del
          teleriscaldamento,  e  le  relative  prime  dotazioni.  Nel
          quadro dei progetti e programmi ammissibili  all'intervento
          del Fondo, tenendo conto del miglior rapporto tra  costo  e
          risparmio energetico, sono individuati termini e condizioni
          di maggior favore per interventi che  presentino  specifica
          valenza prestazionale volti a: 
                a) creare nuova occupazione; 
                b)  migliorare  l'efficienza  energetica  dell'intero
          edificio; 
                c) promuovere nuovi edifici a energia quasi zero; 
                d) introdurre misure  di  protezione  antisismica  in
          aggiunta alla riqualificazione energetica; 
                e) realizzare reti per il teleriscaldamento e per  il
          teleraffrescamento in ambito agricolo o  comunque  connesse
          alla generazione distribuita a biomassa. 
              6. La dotazione  del  Fondo  puo'  essere  incrementata
          mediante versamento volontario di contributi  da  parte  di
          Amministrazioni centrali, Regioni e altri enti e  organismi
          pubblici,  ivi   incluse   le   risorse   derivanti   dalla
          programmazione dei  fondi  strutturali  e  di  investimento
          europei secondo criteri, condizioni e  modalita'  stabilite
          con i provvedimenti di cui al comma  5.  La  dotazione  del
          Fondo  e',  inoltre,  incrementata  con  i  proventi  delle
          sanzioni di cui all'art. 16, comma 23. 
              7. Gli interventi di garanzia del Fondo di cui al comma
          2, lettera a) sono assistiti dalla  garanzia  dello  Stato,
          quale  garanzia  di  ultima   istanza,   secondo   criteri,
          condizioni e modalita' da stabilire con decreto  di  natura
          non  regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e   delle
          finanze, adottato entro 90 giorni  dall'entrata  in  vigore
          del presente decreto. La garanzia dello Stato  e'  inserita
          nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero
          dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art.  31  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196. La sezione  destinata  alla
          concessione di garanzie, di cui al comma 2,  e'  ricompresa
          nel Sistema nazionale di garanzia di cui all'art. 1,  comma
          48 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
              8.  Le  garanzie  concesse  dal  Fondo  possono  essere
          assistite  dalla   garanzia   del   Fondo   Europeo   degli
          Investimenti  o  di  altri  fondi  di  garanzia   istituiti
          dall'Unione Europea o da essa cofinanziati. 
              9. La gestione del Fondo e dei relativi interventi puo'
          essere  attribuita  sulla  base  di  una  o  piu'  apposite
          convenzioni, a societa' in house ovvero a societa'  o  enti
          in possesso dei necessari requisiti tecnici,  organizzativi
          e di terzieta' nel rispetto della vigente normativa europea
          e nazionale in materia di contratti  pubblici.  Agli  oneri
          connessi alla gestione e  al  funzionamento  del  Fondo  si
          provvede a valere sulle medesime risorse. 
              10.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».