Art. 15 
 
Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n.  102  del  2014.
                              Sanzioni 
 
  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 4 luglio 2014,  n.  102,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1,  le  parole  «commi  1  e  3,  sono  soggetti»  sono
sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 3, se tenute  a  tale  obbligo,
sono soggette»; 
  b) al comma 6, secondo periodo, le parole  «La  disposizione»  sono
sostituite dalle seguenti: «Fermo quanto  previsto  dall'articolo  9,
comma 5-ter, la disposizione»; 
  c) al comma 7, secondo periodo, le parole  «La  disposizione»  sono
sostituite dalle seguenti: «Fermo quanto  previsto  dall'articolo  9,
comma 5-ter, la disposizione»; 
  d) al comma 9, le parole «nelle fatture  emesse  nei  confronti  di
clienti finali» sono sostituite dalle seguenti: «ai clienti finali»; 
  e) il comma 13 e' sostituito dai seguenti: 
  «13. Le sanzioni di cui al comma  1  sono  irrogate  dal  Ministero
dello  sviluppo  economico  ed  al  procedimento  si   applicano   le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Il Ministero
dello sviluppo economico, in caso di accertata violazione,  oltre  ad
applicare la sanzione pecuniaria  di  cui  al  comma  1,  diffida  il
trasgressore a eseguire comunque la diagnosi di cui  all'articolo  8,
entro il termine di novanta giorni  dalla  data  della  contestazione
immediata  o  dalla  data  della   notificazione   del   verbale   di
accertamento. Decorso infruttuosamente il termine dei novanta  giorni
entro cui eseguire la diagnosi, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000. 
  13-bis. Le imprese a forte consumo di energia di  cui  all'articolo
8, comma 3, che non attuano almeno uno degli interventi di efficienza
individuati dalle diagnosi di cui al comma 1 del medesimo articolo o,
in alternativa, non adottano sistemi di gestione conformi alle  norme
ISO 50001, nell'intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e
la  successiva,  dandone  comunicazione  nella  diagnosi   successiva
l'attuazione dell'intervento stesso, sono soggette  ad  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.»; 
  f) al comma 18, la parola «1,» e' soppressa; 
  g) al comma 20, la parola «1,» e' soppressa. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Il testo dell'art. 16 del citato decreto  legislativo
          4  luglio  2014,  n.  102,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 16 (Sanzioni).  -  1.  Le  grandi  imprese  e  le
          imprese a forte consumo di energia che  non  effettuano  la
          diagnosi di cui all'art. 8, commi 1 e 3, se tenute  a  tale
          obbligo,  sono  soggette  ad  una  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro. Quando la  diagnosi  non
          e' effettuata  in  conformita'  alle  prescrizioni  di  cui
          all'art.  8  si   applica   una   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000. 
              2. L'esercente l'attivita'  di  misura  che,  nei  casi
          previsti dall'art. 9, comma 1, lettera b) ed in  violazione
          delle modalita' individuate  dall'Autorita'  per  l'energia
          elettrica, il gas e il  sistema  idrico,  non  fornisce  ai
          clienti  finali  i  contatori  di   fornitura   aventi   le
          caratteristiche di cui alla lettera a) del  predetto  comma
          e' soggetto ad una sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
          500 a 2500 euro, per ciascuna omissione. 
              3.  L'esercente  l'attivita'  di  misura  che  fornisce
          sistemi  di  misurazione  intelligenti  non  conformi  alle
          specifiche fissate dall'Autorita' per l'energia  elettrica,
          il gas e il sistema idrico a norma dell'art.  9,  comma  3,
          lettere a), b) c)  ed  e),  e'  soggetto  ad  una  sanzione
          amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro. Le  sanzioni
          di cui al presente comma sono irrogate  dall'Autorita'  per
          l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. 
              4. L'esercente l'attivita' di  misura  che  al  momento
          dell'installazione dei contatori di fornitura non  fornisce
          ai  clienti  finali  consulenza  ed  informazioni  adeguate
          secondo  quanto  stabilito  dall'Autorita'  per   l'energia
          elettrica, il gas e il sistema idrico, in  particolare  sul
          loro effettivo potenziale con riferimento alla lettura  dei
          dati ed al monitoraggio del consumo energetico, e' soggetto
          ad una sanzione amministrativa pecuniaria  da  250  a  1500
          euro. 
              5. L'esercente l'attivita' di misura che non  ottempera
          agli obblighi di installazione di contatori di fornitura di
          cui all'art. 9, comma 5, lettera a), entro il  termine  ivi
          previsto,  e'  soggetto  ad  una  sanzione   amministrativa
          pecuniaria da 500 a 2500 euro. 
              6. Nei casi di cui all'art. 9, comma 5, lettera b),  il
          proprietario  dell'unita'  immobiliare  che  non  installa,
          entro il termine ivi previsto, un  sotto-contatore  di  cui
          alla predetta lettera  b),  e'  soggetto  ad  una  sanzione
          amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro  per  ciascuna
          unita' immobiliare.  Fermo  quanto  previsto  dall'art.  9,
          comma 5-ter, la disposizione di cui al presente  comma  non
          si  applica  quando  da  una  relazione   tecnica   di   un
          progettista  o  di  un  tecnico   abilitato   risulta   che
          l'installazione   del   contatore   individuale   non    e'
          tecnicamente possibile o non e' efficiente  in  termini  di
          costi  o  non  e'  proporzionata   rispetto   ai   risparmi
          energetici potenziali. 
              7. Nei casi di cui all'art. 9, comma 5, lettera  c)  il
          proprietario dell'unita' immobiliare, che non  provvede  ad
          installare sistemi di termoregolazione e  contabilizzazione
          del calore individuali per misurare il consumo di calore in
          corrispondenza di ciascun corpo scaldante posto all'interno
          dell'unita'  immobiliare,   e'   soggetto   alla   sanzione
          amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro  per  ciascuna
          unita' immobiliare.  Fermo  quanto  previsto  dall'art.  9,
          comma 5-ter, la disposizione di cui al primo periodo non si
          applica quando da una relazione tecnica di un progettista o
          di un tecnico abilitato  risulta  che  l'installazione  dei
          predetti sistemi non e' efficiente in termini di costi. 
              8. Il condominio alimentato da teleriscaldamento  o  da
          teleraffrescamento o da sistemi comuni di  riscaldamento  o
          raffreddamento, che non ripartisce le spese in  conformita'
          alle disposizioni di cui all'art. 9, comma 5,  lettera  d),
          e' soggetto ad una sanzione amministrativa da  500  a  2500
          euro. 
              9. L'impresa di distribuzione o le societa' di  vendita
          di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio che non
          forniscono ai  clienti  finali  presso  i  quali  non  sono
          installati contatori intelligenti le informazioni  previste
          dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
          idrico, a norma dell'art. 9,  comma  6,  lettera  a),  sono
          soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a
          2500 euro per ciascuna omissione. 
              10. L'impresa di distribuzione o la societa' di vendita
          di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio che non
          consentono ai clienti finali di accedere alle  informazioni
          complementari sui consumi storici in conformita'  a  quanto
          previsto dall'Autorita' per l'energia elettrica, il  gas  e
          il sistema idrico, a norma dell'art. 9,  comma  6,  lettera
          b), e' soggetta ad una sanzione  amministrativa  pecuniaria
          da 150 a 2500 euro per ciascun cliente. 
              11. E' soggetta ad una sanzione amministrativa da 150 a
          2500 euro per ciascuna violazione, l'impresa di vendita  di
          energia al dettaglio: 
                a)  che  non  rende  disponibili,  con  le  modalita'
          individuate dall'Autorita' per l'energia elettrica, il  gas
          e il  sistema  idrico  su  richiesta  formale  del  cliente
          finale, le informazioni di cui all'art. 9, comma 7, lettera
          a); 
                b) che non  offre  al  cliente  finale  l'opzione  di
          ricevere informazioni sulla fatturazione e bollette in  via
          elettronica e non fornisce, su richiesta  di  quest'ultimo,
          spiegazioni adeguate secondo le prescrizioni dell'Autorita'
          per l'energia elettrica, il gas  e  il  sistema  idrico,  a
          norma dell'art. 9, comma 7, lettera b); 
                c) che non fornisce al  cliente  finale,  secondo  le
          modalita'   individuate   dall'Autorita'   per    l'energia
          elettrica, il gas e  il  sistema  idrico,  unitamente  alla
          fattura le informazioni di cui all'art. 9, comma 7, lettera
          c); 
                d) che non fornisce al  cliente  finale,  secondo  le
          modalita'   individuate   dall'Autorita'   per    l'energia
          elettrica, il gas e il sistema idrico, le  informazioni  le
          stime  dei  costi   energetici   tali   da   consentire   a
          quest'ultimo di confrontare offerte comparabili. 
              12. L'impresa di vendita di energia  al  dettaglio  che
          applica specifici corrispettivi al cliente  finale  per  la
          ricezione  delle  fatture  o   delle   informazioni   sulla
          fatturazione ovvero  per  l'accesso  ai  dati  relativi  ai
          consumi  e'  soggetta  ad   una   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da 300 a 5000 euro per ciascuna violazione. 
              13. Le sanzioni di cui al comma  1  sono  irrogate  dal
          Ministero dello sviluppo economico ed  al  procedimento  si
          applicano le disposizioni di cui  alla  legge  24  novembre
          1981, n. 689. Il Ministero  dello  sviluppo  economico,  in
          caso  di  accertata  violazione,  oltre  ad  applicare   la
          sanzione  pecuniaria  di  cui  al  comma  1,   diffida   il
          trasgressore  a  eseguire  comunque  la  diagnosi  di   cui
          all'art. 8, entro il termine di novanta giorni  dalla  data
          della  contestazione   immediata   o   dalla   data   della
          notificazione  del   verbale   di   accertamento.   Decorso
          infruttuosamente il termine dei novanta  giorni  entro  cui
          eseguire la diagnosi, si applica la sanzione amministrativa
          pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000. 
              13-bis. Le imprese a forte consumo di  energia  di  cui
          all'art. 8, comma 3,  che  non  attuano  almeno  uno  degli
          interventi di efficienza individuati dalle diagnosi di  cui
          al comma 1 del medesimo articolo  o,  in  alternativa,  non
          adottano sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001,
          nell'intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi  e
          la  successiva,  dandone   comunicazione   nella   diagnosi
          successiva  l'attuazione   dell'intervento   stesso,   sono
          soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da  euro
          1.000 a euro 10.000. 
              14. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono  irrogate
          dalle Regioni e dalle Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano competenti per territorio o Enti da esse delegati. 
              15. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 e
          12 sono irrogate dall'Autorita' per l'energia elettrica, il
          gas e il sistema idrico. 
              16. Per l'accertamento e l'irrogazione  delle  sanzioni
          amministrative  pecuniarie   da   parte   delle   autorita'
          amministrative   competenti   si   osservano,   in   quanto
          compatibili con quanto previsto dal presente  articolo,  le
          disposizioni contenute nel capo I, sezioni I  e  II,  della
          legge 24 novembre 1981, n. 689. Entro novanta giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto  l'Autorita'
          per  l'energia  elettrica,  il  gas  e  il  sistema  idrico
          disciplina, con proprio  regolamento,  nel  rispetto  della
          legislazione   vigente   in   materia,    i    procedimenti
          sanzionatori di sua competenza, in modo da assicurare  agli
          interessati la piena conoscenza degli atti  istruttori,  il
          contraddittorio   in   forma   scritta    e    orale,    la
          verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e
          funzioni decisorie. Il regolamento  disciplina  i  casi  in
          cui, con l'accordo dell'impresa destinataria  dell'atto  di
          avvio  del  procedimento  sanzionatorio,   possono   essere
          adottate modalita' procedurali semplificate di  irrogazione
          delle sanzioni amministrative pecuniarie. 
              17. L'autorita' amministrativa competente, valutati gli
          elementi comunque in suo possesso e quelli  portati  a  sua
          conoscenza da chiunque vi  abbia  interesse  da'  avvio  al
          procedimento sanzionatorio mediante contestazione immediata
          o la notificazione degli estremi della violazione. 
              18. In caso di accertata violazione delle  disposizioni
          di cui ai commi 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 10 il trasgressore e gli
          eventuali obbligati in solido sono diffidati  a  provvedere
          alla regolarizzazione entro il  termine  di  quarantacinque
          giorni dalla data della  contestazione  immediata  o  dalla
          data di notificazione dell'atto di cui al comma 17. 
              19. All'ammissione alla procedura  di  regolarizzazione
          di cui al comma 18 e alla contestazione  immediata  o  alla
          notificazione degli estremi della violazione amministrativa
          a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981,  n.  689
          si provvede con la notifica  di  un  unico  atto  che  deve
          contenere: 
                a) l'indicazione dell'autorita' competente; l'oggetto
          della contestazione; l'analitica esposizione  dei  fatti  e
          degli elementi essenziali della violazione contestata; 
                b) l'indicazione del nominativo del responsabile  del
          procedimento e, ove diverso, dell'ufficio dove e' possibile
          presentare memorie,  perizie  e  altri  scritti  difensivi,
          essere sentiti dal responsabile del procedimento sui  fatti
          oggetto di contestazione, nonche' avere accesso agli atti; 
                c) l'indicazione del termine entro cui  l'interessato
          puo'  esercitare  le  facolta'  di  cui  alla  lettera  b),
          comunque non inferiore a trenta giorni; 
                d) la diffida a regolarizzare le violazioni nei  casi
          di cui al comma 18; 
                e)  la  possibilita'  di  estinguere   gli   illeciti
          ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento  della
          somma di cui al comma 7; 
                f) la menzione della  possibilita',  nei  casi  degli
          illeciti  non  diffidabili  o  per  i  quali  non   si   e'
          ottemperato alla diffida, di  effettuare  il  pagamento  in
          misura  ridotta  ai  sensi  dell'art.  16  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689; 
                g)  l'indicazione  del  termine  di  conclusione  del
          procedimento. 
              20.  In  caso  di   ottemperanza   alla   diffida,   il
          trasgressore o l'eventuale obbligato in solido  e'  ammesso
          al pagamento di una somma pari  al  minimo  della  sanzione
          prevista dai commi 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 10 entro  il  termine
          di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma
          18. Il regolare pagamento della predetta somma estingue  il
          procedimento  limitatamente  alle  violazioni  oggetto   di
          diffida e a  condizione  dell'effettiva  ottemperanza  alla
          diffida stessa. 
              21. Il pagamento della sanzione e della somma di cui al
          comma 20 e'  effettuato  con  le  modalita'  di  versamento
          previste dall'art. 19 decreto legislativo 3 luglio 1997, n.
          241, esclusa la compensazione ivi prevista.  Del  pagamento
          e'    data    mensilmente    comunicazione    all'autorita'
          amministrativa competente,  con  modalita'  telematiche,  a
          cura della struttura di gestione di  cui  all'art.  22  del
          predetto decreto legislativo. 
              22. Le regioni e le provincie autonome di Trento  e  di
          Bolzano, nell'ambito delle  attivita'  di  ispezione  degli
          impianti  termici  di  cui  all'art.  9  del  decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  16  aprile  2013,   n.   74,
          eseguono,   anche   gli   accertamenti   e   le   ispezioni
          sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 6,  7  e
          8. 
              23.  I  proventi  derivanti   dall'applicazione   delle
          sanzioni amministrative pecuniarie  di  spettanza  statale,
          per le violazioni del presente  decreto,  sono  versati  ad
          apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per
          essere riassegnati al fondo di cui all'art. 15. Il Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. I
          proventi delle sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8  rimangono
          alle Regioni ed alle  Province  Autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, o a Enti da esse delegati, che possono utilizzarli
          per la gestione degli accertamenti e delle ispezioni di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile  2013,
          n. 74. 
              24. In ogni caso sono fatte salve le  competenze  delle
          Regioni a statuto speciale e  delle  Province  autonome  di
          Trento e di Bolzano.».