Art. 2 
 
          Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 
                    n. 102 del 2014. Definizioni 
 
  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio  2014,  n.  102,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:  «d)  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;»; 
  b) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalle seguenti: 
  «c)  esperto  in  Gestione  dell'energia  (EGE):   persona   fisica
certificata secondo la norma UNI CEI 11339  rilasciata  da  organismo
accreditato che, tra l'altro, esegue  diagnosi  energetiche  conformi
alle norme UNI CEI EN 16247; 
  c-bis) auditor energetico: figura coincidente con  quella  dell'EGE
per  le  attivita'  previste  dal  presente  decreto   in   relazione
all'esecuzione di diagnosi energetiche;»; 
  c) al comma 2, la lettera v) e' sostituita dalla seguente: 
  «v)  grande  impresa:  ogni  entita',  a  prescindere  dalla  forma
giuridica, che  eserciti  un'attivita'  economica  con  piu'  di  250
occupati e con un fatturato annuo che superi i 50  milioni  di  euro,
oppure il cui totale di bilancio annuo superi i 43 milioni di euro, i
cui effettivi e soglie finanziarie sono calcolabili secondo i criteri
e  i  principi  stabiliti  dalla  raccomandazione  2003/362/CE  della
Commissione europea del 6 maggio 2003;»; 
  d) al comma 2, dopo la lettera ee) e' inserita la seguente: 
  «ee-bis)  Piano  nazionale  integrato  per  l'energia  e  il  clima
(PNIEC): Piano predisposto dall'Italia ai sensi degli articoli 3 e da
7 a 12 del regolamento (UE) 2018/1999 e notificato  alla  Commissione
europea;»; 
  e) al comma 2, la lettera ff) e' sostituita dalla seguente: 
  «ff) pubblica amministrazione centrale:  le  autorita'  governative
centrali di cui all'allegato III del decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, nonche' gli organi costituzionali;»; 
  f) al comma 2, la lettera nn) e' sostituita dalla seguente: 
  «nn) sistema di contabilizzazione: sistema tecnico che consente  la
misurazione dell'energia termica o frigorifera fornita  alle  singole
unita'  immobiliari  (utenze)  servite   da   un   impianto   termico
centralizzato o da teleriscaldamento o  teleraffreddamento,  ai  fini
della  proporzionale  suddivisione   delle   relative   spese.   Sono
ricompresi nei sistemi di contabilizzazione i dispositivi  atti  alla
contabilizzazione indiretta del calore, quali i ripartitori dei costi
di riscaldamento e i totalizzatori;». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo 4
          luglio 2014, n. 102, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
              «Art. 2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto, fatte salve le abrogazioni previste  all'art.  18,
          comma 1, lettera a), si applicano le definizioni di cui: 
                a) all'art. 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008,
          n. 115 e successive modificazioni; 
                b) all'art. 2  del  decreto  legislativo  8  febbraio
          2007, n. 20 e successive modificazioni; 
                c) all'art. 2, commi 1 e 2, del  decreto  legislativo
          19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni; 
                d) al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
                d-bis) al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93. 
              2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: 
                a)  Accredia:   organismo   nazionale   italiano   di
          accreditamento, designato ai sensi del decreto del Ministro
          dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010; 
                a-bis) aggregatore: un fornitore di servizi  che,  su
          richiesta, accorpa una pluralita'  di  unita'  di  consumo,
          ovvero di unita' di consumo e di unita' di produzione,  per
          venderli  o  metterli  all'asta  in   mercati   organizzati
          dell'energia; 
                b) ammodernamento  sostanziale  di  un  impianto:  un
          ammodernamento il cui costo di investimento e' superiore al
          50% dei costi di investimento di una nuova analoga unita'; 
                b-bis)  audit  energetico  o   diagnosi   energetica:
          procedura sistematica finalizzata  a  ottenere  un'adeguata
          conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio
          o  gruppo  di  edifici,  di  una   attivita'   o   impianto
          industriale o commerciale o di servizi pubblici o  privati,
          a individuare e quantificare le opportunita'  di  risparmio
          energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire  in
          merito ai risultati; 
                c) esperto in Gestione  dell'energia  (EGE):  persona
          fisica  certificata  secondo  la  norma   UNI   CEI   11339
          rilasciata  da  organismo  accreditato  che,  tra  l'altro,
          esegue diagnosi energetiche conformi alle norme UNI CEI  EN
          16247; 
                c-bis) auditor  energetico:  figura  coincidente  con
          quella dell'EGE per  le  attivita'  previste  dal  presente
          decreto   in   relazione   all'esecuzione    di    diagnosi
          energetiche; 
                d) CEI: comitato elettrotecnico italiano; 
                d-bis) cliente finale: cliente che acquista  energia,
          anche sotto forma di vettore energetico, per uso proprio; 
                e) coefficiente  di  edificazione:  rapporto  tra  la
          superficie lorda coperta degli immobili e la superficie del
          terreno di un determinato territorio; 
                f)  condominio:  edificio  con  almeno   due   unita'
          immobiliari, di proprieta' in via esclusiva di soggetti che
          sono anche comproprietari delle parti comuni; 
                g) consumo di energia finale: tutta l'energia fornita
          per l'industria, i trasporti,  le  famiglie,  i  servizi  e
          l'agricoltura, con esclusione delle  forniture  al  settore
          della  trasformazione   dell'energia   e   alle   industrie
          energetiche stesse; 
                h) consumo di energia primaria:  il  consumo  interno
          lordo di energia, ad esclusione degli usi non energetici; 
                i) contatore di fornitura: apparecchiatura di  misura
          dell'energia consegnata. Il  contatore  di  fornitura  puo'
          essere individuale, nel caso in cui misuri  il  consumo  di
          energia della singola unita' immobiliare,  o  condominiale,
          nel caso in  cui  misuri  l'energia,  con  l'esclusione  di
          quella elettrica, consumata da  una  pluralita'  di  unita'
          immobiliari, come  nel  caso  di  un  condominio  o  di  un
          edificio polifunzionale; 
                [l)    contatore    divisionale    o     individuale:
          apparecchiatura  di  misura  del  consumo  di  energia  del
          singolo cliente finale;] 
                m) conto termico:  sistema  di  incentivazione  della
          produzione di  energia  termica  da  fonti  rinnovabili  ed
          interventi di efficienza energetica di  piccole  dimensioni
          di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico  28
          dicembre 2012, di concerto con il Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare e il Ministro  delle
          politiche agricole alimentari e forestali,  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  1  del  2
          gennaio 2013; 
                n)  contratto   di   rendimento   energetico   o   di
          prestazione energetica (EPC): accordo contrattuale  tra  il
          beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale  e
          il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza
          energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata
          del contratto, dove gli investimenti (lavori,  forniture  o
          servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello  di
          miglioramento    dell'efficienza    energetica    stabilito
          contrattualmente  o  di  altri   criteri   di   prestazione
          energetica concordati, quali i risparmi finanziari; 
                o)   criteri   ambientali   minimi   (CAM):   criteri
          ambientali minimi per categorie di prodotto,  adottati  con
          decreto del Ministro dell'ambiente ai sensi del PAN GPP; 
                p)  edificio  polifunzionale:  edificio  destinato  a
          scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che  devono
          ripartire tra loro la fattura dell'energia acquistata; 
                q) ENEA: Agenzia nazionale per le  nuove  tecnologie,
          l'energia e lo sviluppo economico sostenibile; 
                r) energia  termica:  calore  per  riscaldamento  e/o
          raffreddamento, sia per uso industriale che civile; 
                s) energia: tutte le forme  di  prodotti  energetici,
          combustibili, energia termica, energia rinnovabile, energia
          elettrica o qualsiasi altra forma di energia, come definiti
          all'art. 2, lettera d), del regolamento (CE)  n.  1099/2008
          del Parlamento e del Consiglio del 22 ottobre 2008; 
                t) esercente l'attivita' di misura del gas  naturale:
          soggetto che eroga l'attivita' di misura di cui all'art. 4,
          comma 17 della deliberazione dell'Autorita'  per  l'energia
          elettrica, il gas e il sistema idrico n.  11  del  2007,  e
          successive modificazioni; 
                u)  esercente  l'attivita'  di  misura   dell'energia
          elettrica: soggetto che eroga l'attivita' di misura di  cui
          all'art. 4, comma 6 della deliberazione dell'Autorita'  per
          l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico n.  11  del
          2007, e successive modificazioni; 
                v) grande impresa: ogni entita', a prescindere  dalla
          forma giuridica, che eserciti  un'attivita'  economica  con
          piu' di 250 occupati e con un fatturato annuo che superi  i
          50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio  annuo
          superi i 43 milioni di  euro,  i  cui  effettivi  e  soglie
          finanziarie sono calcolabili secondo i criteri e i principi
          stabiliti   dalla   raccomandazione    2003/362/CE    della
          Commissione europea del 6 maggio 2003; 
                z) GSE: Gestore dei servizi energetici S.p.A.; 
                aa) immobili della pubblica amministrazione centrale:
          edifici o parti di edifici  di  proprieta'  della  pubblica
          amministrazione centrale, e da essa occupati; 
                bb) interfaccia di comunicazione: dispositivo  fisico
          o virtuale che permette la comunicazione  fra  due  o  piu'
          entita' di tipo diverso; 
                cc) microimpresa, piccola impresa e media  impresa  o
          PMI: impresa  che  occupa  meno  di  250  persone,  il  cui
          fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro  o  il  cui
          totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni  di  euro.
          Per le imprese per le quali non e' stato approvato il primo
          bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta
          della  contabilita'  ordinaria  o   dalla   redazione   del
          bilancio, o per le quali non e' stata presentata  la  prima
          dichiarazione dei redditi, sono considerati  esclusivamente
          il  numero  degli  occupati  ed   il   totale   dell'attivo
          patrimoniale risultanti alla stessa data; 
                dd)  Piano  d'azione   nazionale   per   l'efficienza
          energetica (PAEE): documento redatto ai sensi dell'art.  17
          che   individua   gli   orientamenti   nazionali   per   il
          raggiungimento    degli    obiettivi    di    miglioramento
          dell'efficienza energetica e dei servizi energetici; 
                ee) Piano d'azione per la  sostenibilita'  ambientale
          dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN
          GPP): Piano predisposto ai sensi dell'art. 1,  comma  1126,
          della legge 27  dicembre  2006  n.  296,  e  approvato  con
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  di  concerto  con   i   Ministri
          dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico 11
          aprile 2008, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  107
          dell'8 maggio 2008, cosi' come modificato dal  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, 10 aprile 2013, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 102 del 3 maggio 2013; 
                ee-bis) Piano nazionale integrato per l'energia e  il
          clima (PNIEC): Piano predisposto dall'Italia ai sensi degli
          articoli 3 e da 7 a 12 del  regolamento  (UE)  2018/1999  e
          notificato alla Commissione europea; 
                ff) pubblica amministrazione centrale:  le  autorita'
          governative centrali di cui all'allegato  III  del  decreto
          legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  nonche'  gli  organi
          costituzionali; 
                gg) rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento (o
          teleraffrescamento): qualsiasi infrastruttura di  trasporto
          dell'energia termica da una  o  piu'  fonti  di  produzione
          verso una pluralita' di edifici o  siti  di  utilizzazione,
          realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a
          consentire a chiunque interessato,  nei  limiti  consentiti
          dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per
          l'approvvigionamento   di   energia    termica    per    il
          riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di
          lavorazione e per la  copertura  del  fabbisogno  di  acqua
          calda sanitaria; 
                hh) ripartizione  regionale  della  quota  minima  di
          energia da produrre mediante  energie  rinnovabili  (Burden
          Sharing):  suddivisione  tra  Regioni  degli  impegni   per
          raggiungere una quota minima di energia rinnovabile di  cui
          al decreto  15  marzo  2012  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del  mare,  d'intesa  con  la
          Conferenza Unificata, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale,
          n. 78 del 2 aprile 2012; 
                ii)  riscaldamento   e   raffreddamento   efficienti:
          un'opzione di riscaldamento e raffreddamento che,  rispetto
          a uno scenario di riferimento che rispecchia le  condizioni
          abituali, riduce in modo misurabile  l'apporto  di  energia
          primaria necessaria per rifornire un'unita' di  energia  il
          50 per cento di calore di scarto;  erogata  nell'ambito  di
          una pertinente delimitazione di sistema in modo  efficiente
          in   termini   di   costi,   come   valutato   nell'analisi
          costi-benefici di cui al presente  decreto,  tenendo  conto
          dell'energia richiesta per l'estrazione, la conversione, il
          trasporto e la distribuzione; 
                ll)  riscaldamento   e   raffreddamento   individuali
          efficienti:  un'opzione   di   fornitura   individuale   di
          riscaldamento   e   raffreddamento   che,    rispetto    al
          teleriscaldamento e teleraffreddamento  efficienti,  riduce
          in  modo  misurabile  l'apporto  di  energia  primaria  non
          rinnovabile necessaria per rifornire un'unita'  di  energia
          erogata nell'ambito  di  una  pertinente  delimitazione  di
          sistema o richiede lo stesso apporto  di  energia  primaria
          non  rinnovabile  ma  a  costo  inferiore,  tenendo   conto
          dell'energia richiesta per l'estrazione, la conversione, il
          trasporto e la distribuzione; 
                mm) servizio energetico:  la  prestazione  materiale,
          l'utilita' o il vantaggio derivante dalla  combinazione  di
          energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano
          efficacemente l'energia, che possono includere le attivita'
          di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla
          prestazione del servizio, la cui  fornitura  e'  effettuata
          sulla base di un contratto e che in circostanze normali  ha
          dimostrato  di  portare  a  miglioramenti   dell'efficienza
          energetica e a risparmi energetici primari  verificabili  e
          misurabili o stimabili; 
                nn) sistema di contabilizzazione: sistema tecnico che
          consente la misurazione dell'energia termica o  frigorifera
          fornita alle singole unita' immobiliari (utenze) servite da
          un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento  o
          teleraffreddamento,    ai    fini    della    proporzionale
          suddivisione delle  relative  spese.  Sono  ricompresi  nei
          sistemi  di  contabilizzazione  i  dispositivi  atti   alla
          contabilizzazione indiretta del calore, quali i ripartitori
          dei costi di riscaldamento e i totalizzatori; 
                oo) sistema  di  gestione  dell'energia:  insieme  di
          elementi   che   interagiscono   o   sono    intercorrelati
          all'interno di un piano  che  stabilisce  un  obiettivo  di
          efficienza energetica e una strategia atta a conseguirlo; 
                pp) sistema di misurazione intelligente:  un  sistema
          elettronico in grado di  misurare  il  consumo  di  energia
          fornendo maggiori informazioni rispetto ad  un  dispositivo
          convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando
          una forma di comunicazione elettronica; 
                qq) sistema di termoregolazione: sistema tecnico  che
          consente all'utente di regolare la temperatura  desiderata,
          entro i limiti previsti dalla normativa vigente,  per  ogni
          unita' immobiliare, zona o ambiente; 
                qq-bis) sotto-contatore: contatore dell'energia,  con
          l'esclusione di quella elettrica, che e' posto a valle  del
          contatore  di  fornitura  di  una  pluralita'   di   unita'
          immobiliari per la misura  dei  consumi  individuali  o  di
          edifici, a loro volta formati da una pluralita'  di  unita'
          immobiliari, ed e'  atto  a  misurare  l'energia  consumata
          dalla singola unita' immobiliare o dal singolo edificio; 
                rr) Strategia energetica nazionale  (SEN):  documento
          di analisi e strategia energetica approvato con  decreto  8
          marzo 2013 del Ministro  dello  sviluppo  economico  e  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,  n.  73  del  27
          marzo 2013; 
                ss) superficie coperta utile  totale:  la  superficie
          coperta di un immobile o di parte di  un  immobile  in  cui
          l'energia e' utilizzata per il  condizionamento  del  clima
          degli ambienti interni; 
                tt)    teleriscaldamento     e     teleraffreddamento
          efficienti:     sistema     di     teleriscaldamento      o
          teleraffreddamento che usa, in alternativa, almeno: 
                  a) il 50 per cento di energia  derivante  da  fonti
          rinnovabili; 
                  b) il 50 per cento di calore di scarto; 
                  c) il 75 per cento di calore cogenerato; 
                  d) il  50  per  cento  di  una  combinazione  delle
          precedenti; 
                uu) tonnellata equivalente di petrolio (Tep):  unita'
          di misura dell'energia pari  all'energia  rilasciata  dalla
          combustione di una tonnellata di petrolio  grezzo,  il  cui
          valore e' fissato convenzionalmente pari a 41,86 GJ; 
                vv) UNI: Ente nazionale italiano di unificazione.».