Art. 3 Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Obiettivo nazionale di risparmio energetico 1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico cui concorrono le misure del presente decreto, consiste: a) nella riduzione, entro l'anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la Strategia energetica nazionale; b) nel contributo nazionale minimo di efficienza energetica al 2030 notificato alla Commissione europea con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima.».
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 3 (Obiettivo nazionale di risparmio energetico). - 1. L'obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico cui concorrono le misure del presente decreto, consiste: a) nella riduzione, entro l'anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la Strategia energetica nazionale; b) nel contributo nazionale minimo di efficienza energetica al 2030 notificato alla Commissione europea con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima. 2. Le Regioni, in attuazione dei propri strumenti di programmazione energetica possono concorrere, con il coinvolgimento degli Enti Locali, al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di cui al comma 1.».