Art. 3 
 
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo  n.  102  del  2014.
             Obiettivo nazionale di risparmio energetico 
 
  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il
comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. L'obiettivo nazionale indicativo di  risparmio  energetico  cui
concorrono le misure del presente decreto, consiste: 
  a) nella riduzione, entro l'anno 2020, di 20 milioni di  tonnellate
equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a  15,5
milioni di tonnellate equivalenti  di  petrolio  di  energia  finale,
conteggiati  a  partire  dal  2010,  in  coerenza  con  la  Strategia
energetica nazionale; 
  b) nel contributo nazionale minimo di efficienza energetica al 2030
notificato alla Commissione europea con il Piano nazionale  integrato
per l'energia e il clima.». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 4
          luglio 2014, n. 102, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
              «Art. 3 (Obiettivo nazionale di risparmio  energetico).
          -  1.  L'obiettivo  nazionale   indicativo   di   risparmio
          energetico cui concorrono le misure del  presente  decreto,
          consiste: 
                a) nella riduzione, entro l'anno 2020, di 20  milioni
          di  tonnellate  equivalenti  di  petrolio  dei  consumi  di
          energia  primaria,  pari  a  15,5  milioni  di   tonnellate
          equivalenti di petrolio di energia  finale,  conteggiati  a
          partire dal 2010, in coerenza con la  Strategia  energetica
          nazionale; 
                b) nel  contributo  nazionale  minimo  di  efficienza
          energetica al 2030 notificato alla Commissione europea  con
          il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima. 
              2. Le Regioni, in attuazione dei  propri  strumenti  di
          programmazione  energetica  possono  concorrere,   con   il
          coinvolgimento  degli  Enti   Locali,   al   raggiungimento
          dell'obiettivo nazionale di cui al comma 1.».