Art. 4 
 
Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo  n.  102  del  2014.
  Promozione dell'efficienza energetica negli edifici 
 
  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il
comma  4  e'  sostituito  dal  seguente:   «4.   Per   garantire   un
coordinamento  ottimale  degli  interventi   e   delle   misure   per
l'efficienza  energetica   anche   degli   edifici   della   pubblica
amministrazione  e'  istituita,  avvalendosi  delle  risorse   umane,
strumentali e finanziarie gia'  esistenti,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri per il bilancio dello Stato, una cabina di regia, composta  dal
Ministro dello sviluppo economico,  che  la  presiede,  dal  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro  dell'economia  e
delle finanze. La cabina di regia  assicura  il  coordinamento  delle
politiche e degli interventi attivati  attraverso  il  Fondo  di  cui
all'articolo 15 e attraverso il Fondo di cui  all'articolo  1,  comma
1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto del  Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della  tutela
del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti e  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, e'  disciplinato  il  funzionamento  della  cabina  di
regia, ivi inclusa la previsione di una relazione informativa annuale
al Parlamento in merito alle attivita' svolte, nonche' alla  verifica
del rispetto degli obiettivi previsti per gli strumenti di promozione
dalla cabina di regia stessa gestiti. Ai componenti della cabina  non
spetta alcun compenso  comunque  denominato  ne'  rimborso  spese,  e
all'attuazione del presente comma si provvede con le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 4
          luglio 2014, n. 102, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
              «Art. 4 (Promozione  dell'efficienza  energetica  negli
          edifici). - 1-3. (Abrogati). 
              4.  Per  garantire  un  coordinamento  ottimale   degli
          interventi e delle misure per l'efficienza energetica anche
          degli edifici della pubblica amministrazione e'  istituita,
          avvalendosi delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          gia'  esistenti,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  il
          bilancio dello Stato, una cabina  di  regia,  composta  dal
          Ministro dello sviluppo economico,  che  la  presiede,  dal
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, dal Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  e
          dal Ministro dell'economia e delle finanze.  La  cabina  di
          regia assicura il coordinamento  delle  politiche  e  degli
          interventi attivati attraverso il Fondo di cui all'art.  15
          e attraverso il Fondo di cui all'art. 1, comma 1110,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con  decreto  del  Ministro
          dello sviluppo economico e  del  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il
          Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, e' disciplinato  il
          funzionamento  della  cabina  di  regia,  ivi  inclusa   la
          previsione  di  una  relazione   informativa   annuale   al
          Parlamento in merito alle attivita'  svolte,  nonche'  alla
          verifica del rispetto  degli  obiettivi  previsti  per  gli
          strumenti  di  promozione  dalla  cabina  di  regia  stessa
          gestiti.  Ai  componenti  della  cabina  non  spetta  alcun
          compenso  comunque  denominato  ne'   rimborso   spese,   e
          all'attuazione  del  presente  comma  si  provvede  con  le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per  il
          bilancio dello Stato.».