Art. 5 
 
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo  n.  102  del  2014.
  Miglioramento della prestazione  energetica  degli  immobili  della
  Pubblica Amministrazione 
 
  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio  2014,  n.  102,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole  «fino  al  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 2030»; le parole «all'articolo  4-bis  non  appena
istituita» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «all'articolo  4»;  le
parole «o che, in alternativa,  comportino  un  risparmio  energetico
cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep» sono soppresse; 
  b) al comma 2, la parola «promuovono» e' sostituita dalla seguente:
«promuove», e  dopo  le  parole  «della  direttiva  2012/27/UE»  sono
inserite le seguenti: «, e successive modificazioni»; 
  c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. La gestione delle proposte di intervento di cui al comma 3,
nonche' di tutta  la  documentazione  e  degli  adempimenti  ad  esse
inerenti, e'  assicurata  tramite  un  apposito  portale  informatico
istituito presso il Ministero dello  sviluppo  economico  e  da  esso
gestito. 
  3-ter. Per le spese per la realizzazione  del  portale  di  cui  al
comma 3-bis, pari a 100.000 euro per il 2021,  si  provvede  mediante
l'utilizzo  delle  risorse  assegnate  ai   sensi   del   comma   232
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  destinate  al
Ministero dello sviluppo economico per il potenziamento del programma
di  riqualificazione  energetica  degli   immobili   della   pubblica
amministrazione centrale.»; 
    d) al comma 6: 
  1) la lettera b) e' sostituita dalla  seguente:  «b)  gli  immobili
tutelati ai sensi  delle  disposizioni  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, nella misura in cui il rispetto  di  determinati
requisiti minimi di prestazione energetica risulti incompatibile  con
il loro carattere, aspetto o contesto, o  pregiudizievole  alla  loro
conservazione;»; 
  2) la lettera c) e' sostituita dalla  seguente:  «c)  gli  immobili
destinati a scopi di difesa nazionale,  ad  eccezione  degli  edifici
adibiti ad alloggi di servizio o ad uffici  per  le  forze  armate  e
altro personale  dipendente  dalle  autorita'  preposte  alla  difesa
nazionale;»; 
    e) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
  «8-bis. In deroga a  quanto  disposto  dal  comma  8,  al  fine  di
snellire la gestione  amministrativa  e  preservare  le  esigenze  di
riservatezza, flessibilita' e continuita' operativa, la realizzazione
degli interventi compresi nei programmi definiti ai sensi del comma 2
sugli immobili in uso al Ministero  della  difesa  e'  di  competenza
degli organi del genio del medesimo Ministero, che li esegue  con  le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.  Per
tali fini, sono stipulate una o piu'  convenzioni  tra  il  Ministero
competente ad erogare il finanziamento e il Ministero della difesa.»; 
    f) dopo il comma 11 e' inserito il seguente: 
  «11-bis. Fermo restando l'obiettivo di cui al comma 1 e qualora  le
risorse dedicate ad  assicurare  il  conseguimento  dello  stesso  lo
consentano, il Ministero dello  sviluppo  economico  e  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  possono
predisporre programmi,  anche  congiunti,  per  il  finanziamento  di
interventi  di  miglioramento  della  prestazione  energetica   degli
immobili della pubblica amministrazione, con particolare  riferimento
agli immobili ospedalieri, scolastici e universitari,  agli  impianti
sportivi  e  all'edilizia  residenziale  pubblica.   Tali   programmi
consentono la cumulabilita' delle relative  risorse  finanziarie  con
quelle rese disponibili da altri strumenti di promozione,  fino  alla
copertura integrale della spesa complessivamente sostenuta  da  parte
dell'Amministrazione proponente per gli interventi di efficientamento
energetico. Per le finalita' di  cui  al  presente  comma,  e  previa
verifica  dell'entita'  dei  proventi  disponibili  annualmente,   il
Ministero dello sviluppo economico e  il  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del  supporto  di
ENEA e GSE, possono emanare  bandi  pubblici,  anche  congiunti,  che
definiscono il perimetro, le risorse  disponibili,  le  modalita'  di
attuazione dei programmi suddetti e  il  monitoraggio  dei  risultati
ottenuti. Resta fermo quanto previsto dal comma 6, lettera b).»; 
    g) al comma 12: 
  1)  all'alinea,  le  parole  «Cassa  conguaglio  per   il   settore
elettrico» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Cassa  per  i  servizi
energetici e ambientali»; 
  2)  alla  lettera  a),  le  parole  «il  periodo  2015-2020»   sono
sostituite dalle seguenti: «il periodo 2015-2030»; 
  3) alla lettera b), le parole «e fino a 30 milioni  di  euro  annui
per il periodo 2015-2020» sono sostituite dalle seguenti «, fino a 30
milioni di euro annui per il periodo 2015-2020 e fino a 50 milioni di
euro annui per il periodo 2021-2030»; 
    h) il comma 15 e' sostituito dal seguente: 
  «15. L'Acquirente Unico - Au S.p.A., anche tramite  l'utilizzo  del
Sistema informatico integrato di cui di cui  all'articolo  1-bis  del
decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, entro il 31  gennaio  di  ciascun
anno, comunica  al  Ministero  dello  sviluppo  economico  i  consumi
annuali, suddivisi per vettore energetico, di ognuna delle utenze  di
cui all'inventario redatto ai sensi del comma 2 e  relativi  all'anno
precedente,  collaborando  con  l'Agenzia  del  Demanio  al  fine  di
identificare le suddette utenze. Le informazioni di cui  al  presente
comma confluiscono nel sistema IPer gestito dall'Agenzia del  Demanio
e nel Portale nazionale per l'efficienza energetica degli edifici  di
cui all'articolo 4-quater del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.
192 e possono essere oggetto di scambio con  i  dati  raccolti  dalle
regioni nel catasto degli impianti  termici  ai  sensi  del  medesimo
decreto legislativo.»; 
    i) il comma 16 e' sostituito dal seguente: 
  «16. Le Regioni  e  gli  enti  locali  nell'ambito  dei  rispettivi
strumenti  di  programmazione  energetica,  in  maniera   coordinata,
concorrono  al  raggiungimento  dell'obiettivo   nazionale   di   cui
all'articolo 3, comma 1 e alla riduzione della  poverta'  energetica,
attraverso l'approvazione: 
  a) di obiettivi e azioni specifici di  risparmio  energetico  e  di
efficienza energetica, nell'intento di conformarsi al ruolo esemplare
degli immobili di proprieta' dello Stato di cui al presente articolo; 
  b) di provvedimenti volti a favorire l'introduzione di  un  sistema
di  gestione  dell'energia,  comprese  le  diagnosi  energetiche,  il
ricorso alle  ESCO  e  ai  contratti  di  rendimento  energetico  per
finanziare  le  riqualificazioni  energetiche   degli   immobili   di
proprieta' pubblica e  migliorare  l'efficienza  energetica  a  lungo
termine.». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo 4
          luglio 2014, n. 102, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
              «Art. 5  (Miglioramento  della  prestazione  energetica
          degli immobili della  Pubblica  Amministrazione).  -  1.  A
          partire dall'anno 2014 e fino al 2030, e nell'ambito  della
          cabina di regia di cui all'art.  4  non  appena  istituita,
          sono realizzati attraverso le misure del presente  articolo
          interventi sugli immobili  della  pubblica  amministrazione
          centrale, inclusi gli  immobili  periferici,  in  grado  di
          conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al  3
          per   cento   annuo   della   superficie   coperta    utile
          climatizzata. 
              2. Il Ministero dello sviluppo  economico  di  concerto
          con  il  Ministero  dell'ambiente  e   della   tutela   del
          territorio  e  del  mare,  sentito   il   Ministero   delle
          infrastrutture e dei  trasporti  e  in  collaborazione  con
          l'Agenzia del demanio, predispone entro il 30  novembre  di
          ogni anno, a decorrere dal 2014, un programma di interventi
          per il miglioramento  della  prestazione  energetica  degli
          immobili della pubblica amministrazione  centrale  coerente
          con  la  percentuale  indicata  al  comma  1,  e  promuove,
          altresi', le attivita'  di  informazione  e  di  assistenza
          tecnica    eventualmente    necessarie    alle    pubbliche
          amministrazioni interessate  dal  comma  1,  anche  tramite
          propri   enti   e    societa'    collegate.    Le    stesse
          Amministrazioni, con il supporto dell'ENEA e  del  GSE  nel
          rispetto  delle  rispettive   competenze,   assicurano   il
          coordinamento, la  raccolta  dei  dati  e  il  monitoraggio
          necessario per  verificare  lo  stato  di  avanzamento  del
          programma,  promuovendo  la  massima  partecipazione  delle
          Amministrazioni interessate, e la pubblicita' dei dati  sui
          risultati  raggiunti  e  sui  risparmi  conseguiti.   Nella
          redazione del programma, si tiene,  altresi',  conto  delle
          risultanze  dell'inventario,  predisposto   in   attuazione
          dell'art. 5, paragrafo  5,  della  direttiva  2012/27/UE  e
          successive  modificazioni,  contenente  informazioni  sulle
          superfici e sui consumi  energetici  degli  immobili  della
          pubblica amministrazione centrale,  dei  dati  sui  consumi
          energetici  rilevati  nell'applicativo   informatico   IPer
          gestito dall'Agenzia del demanio,  delle  risultanze  delle
          diagnosi energetiche nonche' delle misure di cui  al  comma
          10. 
              3. Al fine di elaborare il programma di cui al comma 2,
          le  Pubbliche  Amministrazioni  centrali,   entro   il   30
          settembre per l'anno 2014 e entro il 30 giugno  di  ciascun
          anno successivo, predispongono, anche in  forma  congiunta,
          proposte di intervento per la  riqualificazione  energetica
          dei immobili dalle stesse occupati, anche  avvalendosi  dei
          Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero
          delle infrastrutture e trasporti, e le trasmettono, entro i
          quindici giorni successivi,  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico. Tali proposte devono essere formulate sulla base
          di appropriate diagnosi energetiche o fare riferimento agli
          interventi    di    miglioramento    energetico    previsti
          dall'Attestato di prestazione energetica di cui all'art.  6
          del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. 
              3-bis. La gestione delle proposte di intervento di  cui
          al comma 3, nonche' di  tutta  la  documentazione  e  degli
          adempimenti ad esse  inerenti,  e'  assicurata  tramite  un
          apposito portale informatico istituito presso il  Ministero
          dello sviluppo economico e da esso gestito. 
              3-ter. Per le spese per la realizzazione del portale di
          cui al comma 3-bis, pari a 100.000 euro  per  il  2021,  si
          provvede mediante l'utilizzo  delle  risorse  assegnate  ai
          sensi del comma 232 dell'art. 1  della  legge  30  dicembre
          2018,  n.  145,  destinate  al  Ministero  dello   sviluppo
          economico   per   il   potenziamento   del   programma   di
          riqualificazione energetica degli immobili  della  pubblica
          amministrazione centrale. 
              4. Per gli adempimenti di cui al comma 3, le  Pubbliche
          Amministrazioni centrali individuano, al  proprio  interno,
          il  responsabile  del  procedimento  e  ne  comunicano   il
          nominativo ai soggetti di cui al comma 2. 
              5. Le modalita' per l'esecuzione del programma  di  cui
          al comma 2 sono definite con  decreto  del  Ministro  dello
          Sviluppo Economico e del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministro delle infrastrutture e  trasporti  e  il  Ministro
          dell'Economia e delle  Finanze,  da  emanare  entro  trenta
          giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 
              6. Sono esclusi dal programma di cui al comma 2: 
                a) gli immobili con superficie coperta  utile  totale
          inferiore a 500 m2. Tale soglia a partire dal 9 luglio 2015
          e' rimodulata a 250 m2; 
                b) gli immobili tutelati ai sensi delle  disposizioni
          del decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  nella
          misura in cui il rispetto di determinati  requisiti  minimi
          di prestazione energetica risulti incompatibile con il loro
          carattere, aspetto o contesto, o pregiudizievole alla  loro
          conservazione; 
                c)  gli  immobili  destinati  a   scopi   di   difesa
          nazionale, ad eccezione degli edifici adibiti ad alloggi di
          servizio o ad uffici per le forze armate e altro  personale
          dipendente dalle autorita' preposte alla difesa nazionale; 
                d) gli immobili adibiti a  luoghi  di  culto  e  allo
          svolgimento di attivita' religiose. 
              7. Per la definizione del programma di cui al comma  2,
          sono  applicati  criteri   di   individuazione   tra   piu'
          interventi, basati su: ottimizzazione dei tempi di recupero
          dell'investimento, anche con riferimento agli  edifici  con
          peggiore indice di  prestazione  energetica;  minori  tempi
          previsti per l'avvio e  il  completamento  dell'intervento;
          entita'  di  eventuali  forme  di   cofinanziamento   anche
          mediante ricorso a finanziamenti tramite terzi. 
              8.  La  realizzazione  degli  interventi  compresi  nei
          programmi definiti ai sensi del comma 2 e'  gestita,  senza
          nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  dalle
          strutture operative dei Provveditorati interregionali opere
          pubbliche del Ministero delle infrastrutture  e  trasporti,
          ove  occorra  in  avvalimento  e  con  il  supporto   delle
          Amministrazioni interessate. L'Agenzia del Demanio promuove
          forme di  razionalizzazione  e  di  coordinamento  tra  gli
          interventi, anche tra  piu'  Amministrazioni,  al  fine  di
          favorire economie di scala e di contribuire al contenimento
          dei costi. 
              8-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 8, al fine
          di snellire la  gestione  amministrativa  e  preservare  le
          esigenze  di  riservatezza,  flessibilita'  e   continuita'
          operativa, la realizzazione degli interventi  compresi  nei
          programmi definiti ai sensi del comma 2 sugli  immobili  in
          uso al Ministero della difesa e' di competenza degli organi
          del genio del medesimo Ministero,  che  li  esegue  con  le
          risorse umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
          legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per  la
          finanza pubblica. Per tali fini, sono stipulate una o  piu'
          convenzioni tra  il  Ministero  competente  ad  erogare  il
          finanziamento e il Ministero della difesa. 
              9. Concorrono altresi' al raggiungimento dell'obiettivo
          annuo  di  cui  al  comma  1,  le  misure  organizzative  e
          comportamentali degli occupanti volte a ridurre il  consumo
          energetico, che le pubbliche amministrazioni centrali  sono
          chiamate a promuovere ed applicare con le modalita' di  cui
          all'art. 14 del decreto-legge 9 maggio 2012, n. 52. 
              10. Le  pubbliche  amministrazioni  centrali,  comprese
          quelle che hanno nella propria disponibilita' gli  immobili
          di cui al comma 6,  che  procedono  alla  realizzazione  di
          interventi di efficienza  energetica  sul  loro  patrimonio
          edilizio o di sostituzione e razionalizzazione degli spazi,
          al di fuori del programma di cui al presente  articolo,  ne
          danno comunicazione ai soggetti  di  cui  al  comma  2.  Le
          stesse pubbliche amministrazioni comunicano,  altresi',  le
          misure  in  corso  o  programmate  per  il  recupero  e  la
          valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. 
              11. Per la realizzazione  degli  interventi  rientranti
          nel  programma  di   cui   al   comma   2,   le   pubbliche
          amministrazioni centrali di cui al comma 3  favoriscono  il
          ricorso allo strumento del finanziamento tramite terzi e ai
          contratti di rendimento energetico e possono agire  tramite
          l'intervento di una o piu' ESCO. 
              11-bis. Fermo restando l'obiettivo di cui al comma 1  e
          qualora le risorse dedicate ad assicurare il  conseguimento
          dello stesso lo consentano,  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico e il Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, di concerto con il  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei   trasporti,   possono   predisporre
          programmi,  anche  congiunti,  per  il   finanziamento   di
          interventi di miglioramento  della  prestazione  energetica
          degli  immobili   della   pubblica   amministrazione,   con
          particolare   riferimento   agli   immobili    ospedalieri,
          scolastici  e  universitari,  agli  impianti   sportivi   e
          all'edilizia   residenziale   pubblica.   Tali    programmi
          consentono  la   cumulabilita'   delle   relative   risorse
          finanziarie con quelle rese disponibili da altri  strumenti
          di promozione, fino alla copertura  integrale  della  spesa
          complessivamente sostenuta  da  parte  dell'Amministrazione
          proponente   per   gli   interventi   di    efficientamento
          energetico. Per le finalita' di cui al  presente  comma,  e
          previa  verifica  dell'entita'  dei  proventi   disponibili
          annualmente, il Ministero dello  sviluppo  economico  e  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, avvalendosi del  supporto  di  ENEA  e  GSE,  possono
          emanare bandi pubblici, anche congiunti, che definiscono il
          perimetro,  le  risorse  disponibili,   le   modalita'   di
          attuazione dei programmi suddetti  e  il  monitoraggio  dei
          risultati ottenuti. Resta fermo quanto previsto  dal  comma
          6, lettera b). 
              12. Le risorse del fondo di cui all'art. 22,  comma  4,
          del  decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.   28,   come
          modificato dall'art. 4-ter, comma 2 del decreto legislativo
          19 agosto  2005,  n.  192,  sono  versate  all'entrata  del
          bilancio dello Stato, per l'importo di 5  milioni  di  euro
          nell'anno 2014 e di 25 milioni di euro nell'anno 2015,  per
          essere riassegnate ad  apposito  capitolo  dello  stato  di
          previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  nei
          medesimi  esercizi  per  l'attuazione  del   programma   di
          interventi di cui al comma 2. A tal fine, la  Cassa  per  i
          servizi energetici  e  ambientali  provvede  al  versamento
          all'entrata del bilancio dello Stato degli importi indicati
          al primo periodo, a valere  sulle  disponibilita'  giacenti
          sul conto corrente bancario intestato  al  predetto  Fondo,
          entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto
          per l'importo relativo al 2014 ed entro il 31 marzo per  il
          2015. Lo stesso stanziamento puo' essere integrato: 
                a) fino a 25 milioni di euro  annui  per  il  periodo
          2015-2030, a valere sulle risorse annualmente confluite nel
          fondo di cui all'art. 22, comma 4, del decreto  legislativo
          3 marzo 2011,  n.  28,  secondo  le  modalita'  di  cui  al
          presente  comma,  previa  determinazione  dell'importo   da
          versare con decreto del Ministro dello sviluppo economico e
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze; 
                b) fino a 20 milioni di euro per l'anno 2014, fino  a
          30 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020 e fino  a
          50 milioni di euro annui per  il  periodo  2021  -  2030  a
          valere sulla quota dei  proventi  annui  delle  aste  delle
          quote di emissione di CO2 di cui all'art.  19  del  decreto
          legislativo 13 marzo 2013, n.  30,  destinata  ai  progetti
          energetico ambientali, con le modalita' e nei limiti di cui
          ai commi 3 e  6  dello  stesso  art.  19,  previa  verifica
          dell'entita' dei proventi disponibili annualmente  e  nella
          misura del 50  per  cento  a  carico  del  Ministero  dello
          sviluppo economico e del restante 50 per cento a carico del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'
          autorizzato  ad   apportare,   con   propri   decreti,   le
          conseguenti variazioni di bilancio. 
              13. Le  risorse  di  cui  al  comma  12,  eventualmente
          integrate con le risorse gia' derivanti dagli strumenti  di
          incentivazione  comunitari,  nazionali  e  locali  dedicati
          all'efficienza  energetica  nell'edilizia  pubblica  e  con
          risorse dei Ministeri interessati,  sono  utilizzate  anche
          per la copertura delle spese derivanti dalla  realizzazione
          di diagnosi energetiche  finalizzate  all'esecuzione  degli
          interventi di miglioramento dell'efficienza  energetica  di
          cui  al  presente  articolo,  eventualmente  non   eseguite
          dall'ENEA e dal GSE nell'ambito dell'attivita' d'istituto. 
              14. Le pubbliche amministrazioni  centrali  di  cui  al
          comma 3, anche avvalendosi del supporto dell'ENEA, entro il
          31  dicembre  di  ogni   anno   a   decorrere   dal   2015,
          predispongono e comunicano  al  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, al Ministero  delle
          infrastrutture e trasporti, all'Agenzia del  demanio  e  al
          Ministero dello sviluppo economico un rapporto sullo  stato
          di conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1. 
              15. L'Acquirente  Unico  -  Au  S.p.A.,  anche  tramite
          l'utilizzo del Sistema informatico integrato di cui di  cui
          all'art. 1-bis del decreto-legge 8  luglio  2010,  n.  105,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto  2010,
          n. 129, entro il 31 gennaio di ciascun  anno,  comunica  al
          Ministero  dello  sviluppo  economico  i  consumi  annuali,
          suddivisi per vettore energetico, di ognuna delle utenze di
          cui all'inventario redatto ai sensi del comma 2 e  relativi
          all'anno precedente, collaborando con l'Agenzia del Demanio
          al fine di identificare le suddette utenze. Le informazioni
          di cui al presente  comma  confluiscono  nel  sistema  IPer
          gestito dall'Agenzia del Demanio e  nel  Portale  nazionale
          per l'efficienza energetica degli edifici di  cui  all'art.
          4-quater del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  192  e
          possono essere oggetto di scambio con i dati raccolti dalle
          regioni nel catasto degli impianti  termici  ai  sensi  del
          medesimo decreto legislativo. 
              16. Le  Regioni  e  gli  enti  locali  nell'ambito  dei
          rispettivi  strumenti  di  programmazione  energetica,   in
          maniera   coordinata,    concorrono    al    raggiungimento
          dell'obiettivo nazionale di cui all'art. 3, comma 1 e  alla
          riduzione    della    poverta'    energetica,    attraverso
          l'approvazione: 
                a) di  obiettivi  e  azioni  specifici  di  risparmio
          energetico e  di  efficienza  energetica,  nell'intento  di
          conformarsi al ruolo esemplare degli immobili di proprieta'
          dello Stato di cui al presente articolo; 
                b) di provvedimenti volti a  favorire  l'introduzione
          di  un  sistema  di  gestione  dell'energia,  comprese   le
          diagnosi energetiche, il ricorso alle ESCO e  ai  contratti
          di rendimento energetico per finanziare le riqualificazioni
          energetiche  degli  immobili  di  proprieta'   pubblica   e
          migliorare l'efficienza energetica a lungo termine.».