Art. 7 
 
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo  n.  102  del  2014.
            Regime obbligatorio di efficienza energetica 
 
  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio  2014,  n.  102,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla rubrica, la parola «Regime» e' sostituita  dalla  seguente:
«Obiettivo»; 
  b) al comma 1, le parole «da conseguire nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2014 e il 31 dicembre  2020,  e'  determinato  secondo  la
metodologia di attuazione ai sensi dell'articolo  7  della  direttiva
2012/27/UE» sono sostituite dalle seguenti: «e' determinato ai  sensi
dell'articolo   7   della   direttiva   2012/27/UE,   e    successive
modificazioni, sia per il periodo compreso tra il 1° gennaio  2014  e
il 31 dicembre 2020, che per il periodo compreso tra  il  1°  gennaio
2021 e il 31 dicembre 2030 e i periodi successivi»; 
  c) al comma 1-bis, dopo  le  parole  «di  cui  al  comma  1,»  sono
inserite le seguenti: «relativo al periodo compreso tra il 1° gennaio
2014 e il 31 dicembre 2020,»; le parole «dall'articolo  7,  comma  2»
sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 7, paragrafo 4»;  dopo
le parole «della direttiva 2012/27/UE,» sono inserite le seguenti: «e
successive modificazioni,»; 
  d) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
  «1-ter. L'obiettivo di cui al comma 1 e' conseguito tramite  misure
di promozione  dell'efficienza  energetica  nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'articolo 7, paragrafi da 7 a 12, nonche' degli articoli
7-bis e 7-ter della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni.
A tal  fine,  al  PNIEC  e'  allegata  una  relazione  elaborata  dal
Ministero dello sviluppo economico conformemente all'allegato III del
regolamento (UE) 2018/1999, nella quale sono  illustrati  il  calcolo
del volume di risparmi energetici da realizzare nel corso del periodo
dal 1° gennaio 2021 al  31  dicembre  2030,  nonche'  l'elenco  delle
misure che contribuiscono al conseguimento del relativo obiettivo  di
cui al comma 1, corredato  da  tutte  le  informazioni  previste  dal
citato allegato III, nonche'  dall'allegato  V,  paragrafo  5,  della
direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni.  Gli  aggiornamenti
di tale relazione, comunicati alla  Commissione  europea  secondo  le
periodicita'  previste  dal  suddetto  regolamento,   sono   altresi'
trasmessi al Parlamento.»; 
    e) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Al fine di conseguire l'obiettivo di cui al comma 1: 
    a) le misure indicate nella  relazione  di  cui  al  comma  1-ter
possono essere integrate, modificate o soppresse, anche a seguito del
parere reso dalla Conferenza Unificata nell'ambito  dell'osservatorio
di cui al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, al fine
di mantenere efficacia agli strumenti  e  conseguire  l'obiettivo  in
modo efficiente. In tali casi il Ministero dello  sviluppo  economico
predispone e trasmette  alla  Commissione  europea  un  aggiornamento
della predetta relazione, secondo quanto previsto dal comma 5; 
    b) i risparmi derivanti dalle misure di cui al comma  1-ter  sono
calcolati conformemente all'allegato V e all'articolo 7, paragrafi da
7 a 12, della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni; 
    c) qualora siano introdotte  nuove  misure,  o  siano  modificate
quelle gia' previste, si tiene conto dell'esigenza  di  alleviare  la
poverta' energetica secondo le disposizioni di  cui  all'articolo  7,
paragrafo   11,   della   direttiva    2012/27/UE,    e    successive
modificazioni;»; 
    f) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3.  I  decreti  concernenti  la  periodica  determinazione   degli
obiettivi quantitativi  nazionali  di  risparmio  energetico  per  il
meccanismo  dei  certificati  bianchi,  definiscono  una  traiettoria
coerente  con  le  previsioni  del  PNIEC   e   con   le   risultanze
dell'attivita'  di  monitoraggio  dell'attuazione  delle  misure  ivi
previste. Gli stessi decreti possono prevedere, anche su  proposta  o
segnalazione  dell'ARERA,  modalita'  alternative  o  aggiuntive   di
conseguimento dei risultati e di attribuzione dei  benefici,  qualora
cio' fosse funzionale al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma
1, nonche' sue eventuali dilazioni, un'estensione  o  una  variazione
dell'ambito dei  soggetti  obbligati,  misure  per  l'incremento  dei
progetti presentati, ivi  incluso  l'incremento  delle  tipologie  di
progetti ammissibili, misure volte a favorire la semplificazione  sia
dell'accesso diretto da parte dei beneficiari agli incentivi concessi
che delle procedure di  valutazione,  o  per  tener  conto  di  nuovi
strumenti concorrenti nel frattempo introdotti.»; 
    g) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Entro il 30 giugno 2021, al fine di  evitare  frammentazioni  e
sovrapposizioni  tra  gli  strumenti  di  promozione  dell'efficienza
energetica e  incrementarne  l'efficacia  rispetto  al  conseguimento
dell'obiettivo di cui al comma 1, e' aggiornato il Conto  Termico  di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2  marzo  2016,  n.  51,  tenendo
conto  della  necessita'  di  adeguare  in  modo   specialistico   il
meccanismo nel settore civile  non  residenziale,  sia  pubblico  che
privato,  nonche'  dell'esigenza   di   semplificare   l'accesso   al
meccanismo da parte della pubblica  amministrazione  e  dei  privati,
anche attraverso la promozione e l'utilizzo di contratti di tipo EPC,
e dell'opportunita' di ampliare gli interventi ammissibili, quali, ad
esempio, gli interventi di allaccio a sistemi di teleriscaldamento  e
teleraffrescamento  efficiente  e  l'installazione  di  impianti   di
microcogenerazione.  L'aggiornamento  tiene   inoltre   conto   delle
disposizioni di cui al Piano  d'azione  per  il  miglioramento  della
qualita' dell'aria istituito con protocollo di intesa tra  Governo  e
regioni del 4 giugno 2019, nonche' al Piano nazionale  integrato  per
l'energia e il clima, con particolare riferimento alla necessita' di: 
  a) prevedere  l'inclusione  degli  interventi  di  riqualificazione
degli edifici del settore terziario privato; 
  b) ampliare, garantendo l'invarianza dei costi in bolletta a carico
degli utenti, il contingente di  spesa  messo  a  disposizione  delle
Pubbliche Amministrazioni; 
  c) rivedere le tempistiche relative alla realizzazione dei progetti
da  parte  delle  Pubbliche  amministrazioni,  al  fine  di  renderle
coerenti con le previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50; 
  d) prevedere la possibilita', almeno nell'ambito  degli  interventi
di  riqualificazione  profonda  dell'edificio,  di   promuovere   gli
interventi  di  installazione  di  punti  di  ricarica  per   veicoli
elettrici.»; 
  h) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:  «4-bis.  Avvalendosi
dei dati acquisiti ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 3 aprile 2017, n. 78, e successive modificazioni,  il  GSE,
nell'ambito della relazione di cui al comma 1 del citato articolo 13,
pubblica  i  risparmi  energetici  realizzati  da  ciascun   soggetto
obbligato nonche' complessivamente  nel  quadro  del  meccanismo  dei
certificati bianchi.»; 
  i)  al  comma  4-ter,  lettera  b),  la  parola  «disposizione»  e'
sostituita dalla seguente: «disposizioni»; 
  l) dopo il comma 4-ter, e' inserito il seguente: 
  «4-ter.1. Il GSE, entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente  disposizione,  trasmette  al  Ministero  dello
sviluppo  economico  una  stima  dell'impatto  dei  costi  diretti  e
indiretti del meccanismo dei certificati bianchi sulla competitivita'
delle industrie esposte alla concorrenza internazionale, ivi comprese
quelle a forte consumo di energia, al fine di favorire la  promozione
e l'adozione da parte  dello  stesso  Ministero  di  misure  volte  a
ridurre al minimo tale impatto.  L'attivita'  di  cui  al  precedente
periodo rientra nei compiti istituzionali del GSE ed e' svolta con le
risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per  la
finanza pubblica.»; 
    m) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  nell'ambito  delle
relazioni intermedie sullo stato di  attuazione  del  PNIEC  previste
dall'articolo  21  del  regolamento  (UE)  2018/1999,  fornisce  alla
Commissione   europea   informazioni   relative   al    conseguimento
dell'obiettivo di cui al  comma  1,  e  in  particolare  ai  risparmi
conseguiti dalle misure di cui al comma 1-ter,  anche  con  specifico
riferimento alle azioni volte ad alleviare  la  poverta'  energetica,
nonche' ogni eventuale aggiornamento riguardante le misure stesse.»; 
    n) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  «8. I risparmi di energia per i quali non siano stati  riconosciuti
titoli di efficienza energetica o altri incentivi, rispetto  all'anno
precedente e in condizioni normalizzate,  riscontrabili  dai  bilanci
energetici predisposti da imprese che attuano un sistema di  gestione
dell'energia conforme alla norma ISO 50001, e  dagli  audit  previsti
dal presente decreto, nonche' dagli enti pubblici che abbiano aderito
ad una convenzione CONSIP relativa a servizio energia,  illuminazione
o  energy  management  sono  comunicati  dalle  imprese  all'ENEA   e
concorrono al raggiungimento  degli  obiettivi  di  cui  al  presente
articolo.». 
 
          Note all'art. 7: 
              - Il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 4
          luglio 2014, n. 102, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
              «Art.   7   (Obiettivo   obbligatorio   di   efficienza
          energetica).  -  1.  L'obiettivo  di  risparmio   nazionale
          cumulato  di  energia  finale  e'  determinato   ai   sensi
          dell'art.  7  della  direttiva  2012/27/UE,  e   successive
          modificazioni, sia  per  il  periodo  compreso  tra  il  1°
          gennaio 2014 e il 31 dicembre  2020,  che  per  il  periodo
          compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2030  e  i
          periodi successivi. 
              1-bis. Nel calcolo dell'obiettivo di risparmio  di  cui
          al comma 1, relativo al periodo compreso tra il 1°  gennaio
          2014 e il 31 dicembre  2020,  si  applicano  le  specifiche
          modalita' previste dall'art. 7, paragrafo 4, lettere  a)  e
          d), della direttiva 2012/27/UE e successive  modificazioni,
          contabilizzando, per quanto riguarda  la  suddetta  lettera
          d), esclusivamente i risparmi energetici che possono essere
          misurati e verificati, risultanti da azioni individuali  la
          cui attuazione e' avvenuta successivamente al  31  dicembre
          2008 e che continuano ad avere un impatto nel 2020. 
              1-ter. L'obiettivo di cui  al  comma  1  e'  conseguito
          tramite misure di promozione dell'efficienza energetica nel
          rispetto di quanto previsto dall'art. 7, paragrafi da  7  a
          12, nonche' degli articoli 7-bis e  7-ter  della  direttiva
          2012/27/UE, e successive  modificazioni.  A  tal  fine,  al
          PNIEC e' allegata una  relazione  elaborata  dal  Ministero
          dello sviluppo economico conformemente all'allegato III del
          regolamento (UE) 2018/1999, nella quale sono illustrati  il
          calcolo del volume di risparmi energetici da realizzare nel
          corso del periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre  2030,
          nonche'  l'elenco  delle  misure  che   contribuiscono   al
          conseguimento del relativo obiettivo di  cui  al  comma  1,
          corredato da tutte  le  informazioni  previste  dal  citato
          allegato III, nonche' dall'allegato V, paragrafo  5,  della
          direttiva  2012/27/UE,  e  successive  modificazioni.   Gli
          aggiornamenti   di   tale   relazione,   comunicati    alla
          Commissione europea secondo le  periodicita'  previste  dal
          suddetto   regolamento,   sono   altresi'   trasmessi    al
          Parlamento. 
              2. Al fine di conseguire l'obiettivo di cui al comma 1: 
                a) le misure indicate nella relazione di cui al comma
          1-ter possono essere  integrate,  modificate  o  soppresse,
          anche a seguito del parere reso dalla Conferenza  Unificata
          nell'ambito dell'osservatorio di  cui  al  Piano  nazionale
          integrato per l'energia e il clima, al  fine  di  mantenere
          efficacia agli strumenti e conseguire l'obiettivo  in  modo
          efficiente.  In  tali  casi  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico predispone e trasmette alla  Commissione  europea
          un aggiornamento della predetta relazione,  secondo  quanto
          previsto dal comma 5; 
                b) i risparmi derivanti dalle misure di cui al  comma
          1-ter  sono  calcolati  conformemente  all'allegato   V   e
          all'art.  7,  paragrafi  da  7  a   12,   della   direttiva
          2012/27/UE, e successive modificazioni; 
                c) qualora siano introdotte  nuove  misure,  o  siano
          modificate   quelle   gia'   previste,   si   tiene   conto
          dell'esigenza di alleviare la poverta'  energetica  secondo
          le disposizioni di cui  all'art.  7,  paragrafo  11,  della
          direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni. 
              3. I decreti concernenti  la  periodica  determinazione
          degli  obiettivi  quantitativi   nazionali   di   risparmio
          energetico  per  il  meccanismo  dei  certificati  bianchi,
          definiscono una traiettoria coerente con le previsioni  del
          PNIEC e con le risultanze  dell'attivita'  di  monitoraggio
          dell'attuazione  delle  misure  ivi  previste.  Gli  stessi
          decreti possono prevedere, anche su proposta o segnalazione
          dell'ARERA,   modalita'   alternative   o   aggiuntive   di
          conseguimento dei risultati e di attribuzione dei benefici,
          qualora   cio'   fosse    funzionale    al    conseguimento
          dell'obiettivo di cui al comma  1,  nonche'  sue  eventuali
          dilazioni, un'estensione o una variazione  dell'ambito  dei
          soggetti obbligati, misure per  l'incremento  dei  progetti
          presentati, ivi incluso  l'incremento  delle  tipologie  di
          progetti  ammissibili,   misure   volte   a   favorire   la
          semplificazione  sia  dell'accesso  diretto  da  parte  dei
          beneficiari agli incentivi concessi che delle procedure  di
          valutazione,  o  per  tener  conto   di   nuovi   strumenti
          concorrenti nel frattempo introdotti. 
              4.  Entro  il  30  giugno  2021,  al  fine  di  evitare
          frammentazioni  e  sovrapposizioni  tra  gli  strumenti  di
          promozione  dell'efficienza  energetica   e   incrementarne
          l'efficacia rispetto al conseguimento dell'obiettivo di cui
          al comma 1, e'  aggiornato  il  Conto  Termico  di  cui  al
          decreto del Ministro dello sviluppo economico  16  febbraio
          2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo  2016,  n.
          51, tenendo conto della  necessita'  di  adeguare  in  modo
          specialistico  il  meccanismo  nel   settore   civile   non
          residenziale,   sia   pubblico   che    privato,    nonche'
          dell'esigenza di semplificare l'accesso  al  meccanismo  da
          parte della pubblica amministrazione e dei  privati,  anche
          attraverso la promozione e l'utilizzo di contratti di  tipo
          EPC,  e  dell'opportunita'  di  ampliare   gli   interventi
          ammissibili, quali, ad esempio, gli interventi di  allaccio
          a  sistemi  di   teleriscaldamento   e   teleraffrescamento
          efficiente    e    l'installazione    di    impianti     di
          microcogenerazione.  L'aggiornamento  tiene  inoltre  conto
          delle  disposizioni  di  cui  al  Piano  d'azione  per   il
          miglioramento  della  qualita'  dell'aria   istituito   con
          protocollo di intesa tra Governo e  regioni  del  4  giugno
          2019, nonche' al Piano nazionale integrato per l'energia  e
          il clima, con particolare riferimento alla necessita' di: 
                a)  prevedere  l'inclusione   degli   interventi   di
          riqualificazione  degli  edifici  del   settore   terziario
          privato; 
                b) ampliare, garantendo  l'invarianza  dei  costi  in
          bolletta a carico degli utenti,  il  contingente  di  spesa
          messo a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni; 
                c)   rivedere   le    tempistiche    relative    alla
          realizzazione  dei  progetti  da  parte   delle   Pubbliche
          amministrazioni,  al  fine  di  renderle  coerenti  con  le
          previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
                d)  prevedere  la  possibilita',  almeno  nell'ambito
          degli    interventi    di     riqualificazione     profonda
          dell'edificio,   di   promuovere    gli    interventi    di
          installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici. 
              4-bis.  Avvalendosi  dei  dati   acquisiti   ai   sensi
          dell'art.  13  del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico  11  gennaio  2017,  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 3 aprile 2017, n. 78, e successive modificazioni,
          il GSE, nell'ambito della relazione di cui al comma  1  del
          citato art. 13, pubblica i risparmi  energetici  realizzati
          da ciascun soggetto obbligato nonche' complessivamente  nel
          quadro del meccanismo dei certificati bianchi. 
              4-ter. I soggetti obbligati di cui  al  meccanismo  dei
          certificati bianchi, forniscono, su richiesta del Ministero
          dello sviluppo economico e comunque non piu' di  una  volta
          l'anno: 
                a)  informazioni  statistiche  aggregate   sui   loro
          clienti finali qualora evidenzino cambiamenti significativi
          rispetto alle informazioni  presentate  in  precedenza.  Il
          Ministero dello sviluppo  economico  rende  pubbliche  tali
          informazioni in forma anonima e aggregata; 
                b)  informazioni  attuali  sui  consumi  dei  clienti
          finali,  compresi,  ove  opportuno,  profili   di   carico,
          segmentazione della clientela e ubicazione  geografica  dei
          clienti,  tutelando,  al  contempo,   l'integrita'   e   la
          riservatezza   delle   informazioni   conformemente    alle
          disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e
          delle  informazioni   commerciali   di   cui   al   decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
              4-ter.1. Il GSE, entro novanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione, trasmette al
          Ministero dello sviluppo economico una  stima  dell'impatto
          dei  costi  diretti  e   indiretti   del   meccanismo   dei
          certificati bianchi sulla  competitivita'  delle  industrie
          esposte  alla  concorrenza  internazionale,  ivi   comprese
          quelle a forte consumo di energia, al fine di  favorire  la
          promozione e l'adozione da parte dello stesso Ministero  di
          misure volte a ridurre al minimo tale impatto.  L'attivita'
          di  cui  al  precedente   periodo   rientra   nei   compiti
          istituzionali  del  GSE  ed  e'  svolta  con   le   risorse
          disponibili a legislazione vigente, senza nuovi  oneri  per
          la finanza pubblica.»; 
              5. Il Ministero dello sviluppo  economico,  nell'ambito
          delle relazioni intermedie sullo stato  di  attuazione  del
          PNIEC previste dall'art. 21 del regolamento (UE) 2018/1999,
          fornisce alla Commissione europea informazioni relative  al
          conseguimento dell'obiettivo  di  cui  al  comma  1,  e  in
          particolare ai risparmi conseguiti dalle misure di  cui  al
          comma 1-ter, anche con specifico  riferimento  alle  azioni
          volte ad alleviare la  poverta'  energetica,  nonche'  ogni
          eventuale aggiornamento riguardante le misure stesse. 
              6. Ai fini dell'accesso al Conto termico,  i  contratti
          che rispettano gli elementi minimi di cui  all'allegato  8,
          del  presente  decreto  sono   considerati   contratti   di
          rendimento energetico. In deroga all'art. 6, comma  1,  del
          Conto termico, il GSE predispone specifiche  modalita'  che
          consentano, alle Pubbliche Amministrazioni, di  optare  per
          l'erogazione  dell'incentivo  attraverso   un   acconto   e
          successivi pagamenti per stato di  avanzamento  lavori.  Al
          suddetto  Conto  termico,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) all'art. 3, comma 1, lettera  b),  le  parole  da:
          "intesi" ad: "agrario," sono soppresse; 
                b) all'art.  6,  dopo  il  comma  1  e'  inserito  il
          seguente: 
                c) "1-bis. L'incentivo erogato ai sensi del  presente
          decreto non puo' eccedere, in nessun caso, il 65 per  cento
          delle spese sostenute, come dichiarate ai  sensi  dell'art.
          7, comma 6, lettera d)."; 
                d)   all'art.   7,   comma   3,   dopo   le   parole:
          "immediatamente esecutivo" sono inserite le seguenti:  "dal
          momento    del    riconoscimento     della     prenotazione
          dell'incentivo da parte del GSE". 
              7. Le Regioni pubblicano in modalita' open  data  entro
          il 1° giugno di ogni anno a partire dal 2015 i risparmi  di
          energia conseguiti  nell'anno  precedente  derivanti  dalle
          misure di incentivazione promosse in ambito locale. 
              8. I risparmi di energia per i quali  non  siano  stati
          riconosciuti  titoli  di  efficienza  energetica  o   altri
          incentivi, rispetto all'anno  precedente  e  in  condizioni
          normalizzate,   riscontrabili   dai   bilanci    energetici
          predisposti da imprese che attuano un sistema  di  gestione
          dell'energia conforme alla norma ISO 50001, e  dagli  audit
          previsti dal presente decreto, nonche' dagli enti  pubblici
          che abbiano aderito ad una convenzione  CONSIP  relativa  a
          servizio energia, illuminazione o  energy  management  sono
          comunicati  dalle  imprese   all'ENEA   e   concorrono   al
          raggiungimento  degli  obiettivi   di   cui   al   presente
          articolo.».