Art. 8 
 
Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo  n.  102  del  2014.
  Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia 
 
  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio  2014,  n.  102,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  Le  grandi  imprese
eseguono una diagnosi energetica, condotta  da  societa'  di  servizi
energetici o esperti in gestione dell'energia,  nei  siti  produttivi
localizzati sul territorio nazionale, entro il  5  dicembre  2015  e,
successivamente, ogni quattro anni, in conformita' ai dettati di  cui
all'allegato 2. Tale obbligo di  periodicita'  non  si  applica  alle
grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione  conformi  alla
norma ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione in questione
includa una diagnosi energetica in  conformita'  ai  dettati  di  cui
all'allegato 2. I risultati di tali diagnosi sono comunicati all'ENEA
che ne cura la conservazione.»; 
  b) al comma 2, le parole: «UNI CEI 11352,  UNI  CEI  11339  o  alle
ulteriori norme di  cui  all'articolo  12,  comma  3,  relative  agli
auditor energetici, con l'esclusione degli installatori  di  elementi
edilizi connessi al miglioramento delle prestazioni energetiche degli
edifici. Per lo schema volontario EMAS l'organismo preposto e' ISPRA»
sono sostituite dalle seguenti: «UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339»; 
  c) al comma 3, le parole «dell'articolo 39, comma 1 o comma 3,  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», sono sostituite  dalle  seguenti:
«del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre  2017,
recante  disposizioni  in  materia  di  riduzione  delle  tariffe   a
copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore»,  e
le  parole  «indipendentemente  dalla  loro  dimensione  e   a   dare
progressiva attuazione, in  tempi  ragionevoli,  agli  interventi  di
efficienza individuati dalle diagnosi  stesse  o  in  alternativa  ad
adottare sistemi di gestione conformi  alle  norme  ISO  50001»  sono
sostituite dalle seguenti: «indipendentemente dalla loro dimensione e
a dare attuazione  ad  almeno  uno  degli  interventi  di  efficienza
individuati dalle diagnosi stesse  o,  in  alternativa,  ad  adottare
sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nell'intervallo di
tempo che intercorre  tra  una  diagnosi  e  la  successiva,  dandone
opportuna  comunicazione  nella  diagnosi   successiva   l'attuazione
dell'intervento stesso,»; 
  d) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Non sono soggette all'obbligo di cui al comma 1  le  grandi
imprese che presentino consumi energetici complessivi annui inferiori
a 50 tep. A tal  fine,  con  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo
economico, e' definita la tipologia di documentazione che  le  grandi
imprese devono trasmettere qualora le stesse presentino consumi annui
inferiori a 50 tep.»; 
    e) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  «8. Entro il 30 giugno di ogni anno l'ENEA  comunica  al  Ministero
dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente,  della  tutela
del territorio e del mare, lo stato di attuazione dell'obbligo di cui
ai commi 1 e 3,  anche  articolato  territorialmente  per  Regioni  e
Province Autonome, e pubblica un rapporto di sintesi sulle  attivita'
diagnostiche complessivamente svolte e sui risultati raggiunti.»; 
    f) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti: 
  «10-bis. Al fine di promuovere  il  miglioramento  del  livello  di
efficienza energetica nelle piccole e  medie  imprese,  entro  il  31
dicembre 2021 e, successivamente, con cadenza biennale fino al  2030,
il Ministero dello sviluppo economico, con  il  supporto  del  GSE  e
sentita la Conferenza delle Regioni,  emana  bandi  pubblici  per  il
finanziamento   dell'implementazione   di   sistemi    di    gestione
dell'energia  conformi  alla  norma  ISO  50001.  I  bandi   pubblici
definiscono le risorse disponibili, le modalita'  di  attuazione  dei
finanziamenti suddetti e  il  monitoraggio  dei  risultati  ottenuti.
All'attuazione  delle  attivita'  previste  dal  presente  comma   si
provvede, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2021 al 2030, a valere sulla quota  spettante  al  Ministero
dello sviluppo economico dei proventi annui delle aste delle quote di
emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del  decreto  legislativo  13
marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico- ambientali,  con
le modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo
19,   previa   verifica   dell'entita'   dei   proventi   disponibili
annualmente. 
  10-ter. L'ENEA, entro il 31 gennaio, per ciascuno  degli  anni  dal
2021 al 2030, elabora  e  sottopone  all'approvazione  del  Ministero
dello sviluppo economico un programma annuale di sensibilizzazione  e
assistenza alle  piccole  e  medie  imprese  per  l'esecuzione  delle
diagnosi energetiche  presso  i  propri  siti  produttivi  e  per  la
realizzazione degli interventi di efficientamento energetico proposti
nelle diagnosi stesse.»; 
    g)  al  comma  11,  le  parole  «All'attuazione  delle  attivita'
previste  ai  commi  5  e  6»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«All'attuazione delle attivita' previste dai commi 5,  6  e  10-ter»;
dopo le parole: «nel limite  massimo  di  0,3  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2014-2020» sono aggiunte le seguenti: «e  di  0,4
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021-2030». 
 
          Note all'art. 8: 
              - Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo 4
          luglio 2014, n. 102, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
              «Art. 8 (Diagnosi energetiche  e  sistemi  di  gestione
          dell'energia). - 1. Le grandi imprese eseguono una diagnosi
          energetica, condotta da societa' di  servizi  energetici  o
          esperti  in  gestione  dell'energia,  nei  siti  produttivi
          localizzati sul territorio nazionale, entro il  5  dicembre
          2015 e, successivamente, ogni quattro anni, in  conformita'
          ai  dettati  di  cui  all'allegato  2.  Tale   obbligo   di
          periodicita' non si applica alle grandi imprese  che  hanno
          adottato sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001,
          a condizione  che  il  sistema  di  gestione  in  questione
          includa una diagnosi energetica in conformita'  ai  dettati
          di cui all'allegato 2. I risultati di  tali  diagnosi  sono
          comunicati all'ENEA che ne cura la conservazione. 
              1-bis. Le diagnosi energetiche non  includono  clausole
          che  impediscono  il  trasferimento  dei  risultati   della
          diagnosi  stessa  a  un  fornitore  di  servizi  energetici
          qualificato o accreditato, a condizione che il cliente  non
          si opponga. 
              2. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore  del
          presente decreto, le  diagnosi  di  cui  al  comma  1  sono
          eseguite da soggetti certificati da  organismi  accreditati
          ai sensi del regolamento comunitario  n.  765  del  2008  o
          firmatari   degli   accordi   internazionali    di    mutuo
          riconoscimento, in base alle norme UNI CEI 11352 e UNI  CEI
          11339. 
              2-bis. L'accesso dei partecipanti al mercato che  offre
          i servizi energetici e' basato su criteri trasparenti e non
          discriminatori. 
              3. Le imprese a forte consumo di energia  che  ricadono
          nel campo di applicazione del decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo economico 21 dicembre 2017,  recante  disposizioni
          in materia di riduzione delle  tariffe  a  copertura  degli
          oneri generali di  sistema  per  imprese  energivore,  sono
          tenute, ad eseguire le diagnosi di cui al comma 1,  con  le
          medesime scadenze, indipendentemente dalla loro  dimensione
          e a dare attuazione  ad  almeno  uno  degli  interventi  di
          efficienza  individuati  dalle  diagnosi   stesse   o,   in
          alternativa, ad adottare sistemi di gestione conformi  alle
          norme ISO 50001, nell'intervallo di  tempo  che  intercorre
          tra  una  diagnosi  e  la  successiva,  dandone   opportuna
          comunicazione  nella   diagnosi   successiva   l'attuazione
          dell'intervento stesso. 
              3-bis. Non sono soggette all'obbligo di cui al comma  1
          le  grandi  imprese  che  presentino   consumi   energetici
          complessivi annui inferiori a  50  tep.  A  tal  fine,  con
          decreto del Ministero dello sviluppo economico, e' definita
          la tipologia di documentazione che le grandi imprese devono
          trasmettere qualora  le  stesse  presentino  consumi  annui
          inferiori a 50 tep. 
              4. Laddove l'impresa soggetta a diagnosi sia situata in
          prossimita' di reti di teleriscaldamento o  in  prossimita'
          di impianti cogenerativi ad alto  rendimento,  la  diagnosi
          contiene anche una valutazione della fattibilita'  tecnica,
          della convenienza economica  e  del  beneficio  ambientale,
          derivante  dall'utilizzo  del  calore  cogenerato   o   dal
          collegamento alla rete locale di teleriscaldamento. 
              5. L'ENEA istituisce e gestisce una  banca  dati  delle
          imprese soggette  a  diagnosi  energetica  nel  quale  sono
          riportate almeno  l'anagrafica  del  soggetto  obbligato  e
          dell'auditor, la data di esecuzione  della  diagnosi  e  il
          rapporto di diagnosi. 
              6. L'ENEA svolge i controlli che dovranno accertare  la
          conformita' delle diagnosi alle prescrizioni  del  presente
          articolo, tramite una selezione annuale di una  percentuale
          statisticamente  significativa  della   popolazione   delle
          imprese soggetta all'obbligo di cui ai commi 1 e 3,  almeno
          pari al 3%(percento). ENEA svolge il controllo sul 100  per
          cento delle diagnosi svolte da auditor interni all'impresa.
          L'attivita' di controllo potra' prevedere  anche  verifiche
          in situ. 
              7. In caso di inottemperanza riscontrata nei  confronti
          dei   soggetti   obbligati,   si   applica   la    sanzione
          amministrativa di cui al comma 1 dell'art. 16. 
              8. Entro il 30 giugno di ogni anno l'ENEA  comunica  al
          Ministero  dello  sviluppo   economico   e   al   Ministero
          dell'ambiente, della tutela del territorio e del  mare,  lo
          stato di attuazione dell'obbligo di cui ai  commi  1  e  3,
          anche articolato territorialmente per  Regioni  e  Province
          Autonome, e pubblica un rapporto di sintesi sulle attivita'
          diagnostiche  complessivamente  svolte  e   sui   risultati
          raggiunti. 
              9. Entro il 31 dicembre  2014,  e  successivamente  con
          cadenza annuale fino al 2020, il Ministero  dello  sviluppo
          economico, di  concerto  con  il  Ministero  dell'ambiente,
          della tutela del territorio e del mare, pubblica  un  bando
          per  il  cofinanziamento  di  programmi  presentati   dalle
          Regioni  finalizzati  a  sostenere  la   realizzazione   di
          diagnosi energetiche nelle PMI o l'adozione  nelle  PMI  di
          sistemi di  gestione  conformi  alle  norme  ISO  50001.  I
          programmi di sostegno presentati  dalle  Regioni  prevedono
          che gli incentivi siano concessi alle imprese  beneficiarie
          nel rispetto della normativa  sugli  aiuti  di  Stato  e  a
          seguito  della  effettiva  realizzazione  delle  misure  di
          efficientamento  energetico  identificate  dalla   diagnosi
          energetica  o  dell'ottenimento  della  certificazione  ISO
          50001. 
              10. All'attuazione delle attivita' previste al comma  9
          si provvede, nel limite massimo di 15 milioni di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, a valere sulla  quota
          spettante  al  Ministero  dello  sviluppo   economico   dei
          proventi annui delle aste delle quote di emissione  di  CO2
          di cui all'art. 19 del decreto legislativo 13  marzo  2013,
          n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali, con  le
          modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6  dello  stesso
          art.  19,  previa  verifica   dell'entita'   dei   proventi
          disponibili annualmente. 
              10-bis. Al fine  di  promuovere  il  miglioramento  del
          livello di efficienza  energetica  nelle  piccole  e  medie
          imprese, entro il 31 dicembre 2021 e, successivamente,  con
          cadenza biennale fino al 2030, il Ministero dello  sviluppo
          economico, con il supporto del GSE e sentita la  Conferenza
          delle Regioni, emana bandi pubblici  per  il  finanziamento
          dell'implementazione di sistemi  di  gestione  dell'energia
          conformi alla norma ISO 50001. I bandi pubblici definiscono
          le risorse disponibili,  le  modalita'  di  attuazione  dei
          finanziamenti suddetti  e  il  monitoraggio  dei  risultati
          ottenuti.  All'attuazione  delle  attivita'  previste   dal
          presente comma  si  provvede,  nel  limite  massimo  di  15
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, a
          valere sulla quota spettante al  Ministero  dello  sviluppo
          economico dei proventi annui  delle  aste  delle  quote  di
          emissione di CO2 di cui all'art. 19 del decreto legislativo
          13 marzo 2013, n. 30,  destinati  ai  progetti  energetico-
          ambientali, con le modalita' e nei limiti di cui ai commi 3
          e 6 dello stesso art. 19, previa verifica dell'entita'  dei
          proventi disponibili annualmente. 
              10-ter. L'ENEA, entro il 31 gennaio, per ciascuno degli
          anni dal 2021 al 2030, elabora e sottopone all'approvazione
          del Ministero dello sviluppo economico un programma annuale
          di sensibilizzazione e  assistenza  alle  piccole  e  medie
          imprese per l'esecuzione delle diagnosi energetiche  presso
          i propri siti  produttivi  e  per  la  realizzazione  degli
          interventi di  efficientamento  energetico  proposti  nelle
          diagnosi stesse. 
              11. All'attuazione delle attivita' previste  dai  commi
          5, 6 e 10-ter del presente articolo si provvede nel  limite
          massimo di 0,3 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal
          2014 al 2020 e di 0,4 milioni di euro  per  ciascuno  degli
          anni dal 2021-2030,  a  valere  sulla  quota  spettante  al
          Ministero dello sviluppo economico dei proventi annui delle
          aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'art. 19 del
          decreto legislativo 13 marzo  2013,  n.  30,  destinati  ai
          progetti energetico ambientali,  con  le  modalita'  e  nei
          limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso art.  19,  previa
          verifica    dell'entita'    dei    proventi     disponibili
          annualmente.».