Art. 9 
 
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo  n.  102  del  2014.
          Misurazione e fatturazione dei consumi energetici 
 
  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio  2014,  n.  102,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla lettera c) del comma 5, dopo le parole «UNI EN 15459», sono
inserite le seguenti: «. Eventuali casi di inefficienza in termini di
costi e sproporzione  rispetto  ai  risparmi  energetici  potenziali,
devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista
o del tecnico abilitato;»; 
  b) al comma 5, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
  «d) quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati
da teleriscaldamento o teleraffreddamento  o  da  sistemi  comuni  di
riscaldamento o raffreddamento, per la  corretta  suddivisione  delle
spese  connesse  al  consumo  di  calore  per  il  riscaldamento,  il
raffreddamento delle unita' immobiliari e delle aree comuni,  nonche'
per l'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta  in
modo centralizzato, l'importo complessivo e' suddiviso tra gli utenti
finali attribuendo una quota di almeno il 50 per cento agli effettivi
prelievi volontari di  energia  termica.  In  tal  caso  gli  importi
rimanenti possono essere ripartiti, a titolo  esemplificativo  e  non
esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi  utili,
oppure secondo le potenze installate. E' fatta salva la possibilita',
per  la  prima  stagione  termica  successiva  all'installazione  dei
dispositivi  di  cui  al  presente  comma,  che  la  suddivisione  si
determini in base ai soli millesimi di proprieta'. Le disposizioni di
cui alla presente  lettera  sono  facoltative  nei  condomini  o  gli
edifici polifunzionali ove alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione si sia gia'  provveduto  all'installazione  dei
dispositivi di cui al presente comma e si sia  gia'  provveduto  alla
relativa suddivisione delle spese.»; 
  c) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: 
  «5-bis. Ferme restando le condizioni  di  fattibilita'  tecnica  ed
efficienza  in  termini  di  costi,  i  contatori  di  fornitura,   i
sotto-contatori  o  i  sistemi  di   contabilizzazione   del   calore
individuali di cui al comma 5 che siano installati dopo il 25 ottobre
2020, sono leggibili da remoto. Conseguentemente, entro il 1° gennaio
2027, tutti i predetti sistemi sono  dotati  di  dispositivi  che  ne
permettono la lettura da remoto. 
  5-ter. Gli obblighi di cui al comma 5, lettere b) e c), non possono
essere derogati nel caso di  condomini  di  nuova  costruzione  o  di
edifici polifunzionali di nuova costruzione. 
  5-quater.  Al  fine  di  informare   gli   utenti   riguardo   alla
ripartizione delle spese per i prelievi di energia termica  volontari
e involontari  di  cui  al  comma  5,  lettera  d),  con  particolare
riferimento  ai  casi  in  cui  siano  comprovate,  tramite  apposita
relazione tecnica asseverata, differenze di  fabbisogno  termico  per
metro quadro tra le unita' immobiliari costituenti  il  condominio  o
l'edificio polifunzionale superiori al 50 per  cento,  l'ENEA,  entro
novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, sottopone al Ministero  dello  sviluppo  economico  una
guida che indichi le ripartizioni delle spese suggerite in  relazione
ai fattori quali, a titolo  non  esaustivo,  la  zona  climatica,  le
prestazioni energetiche dell'edificio o l'anno di costruzione.»; 
    d) al comma 6: 
  1) alla lettera a), il numero 2) e' sostituito dai seguenti: 
  «2) le informazioni sulla fatturazione sono comunicate  al  cliente
finale almeno ogni bimestre a titolo gratuito; 
  2-bis) e' garantita al cliente finale la possibilita'  di  accedere
gratuitamente e agevolmente  alle  informazioni  relative  ai  propri
consumi;»; 
  2) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
    «b-bis) le imprese di distribuzione al dettaglio del  calore  per
riscaldamento,  raffreddamento  e  acqua  calda  sanitaria  per   uso
domestico provvedono affinche' siano rispettati i requisiti minimi in
materia di informazioni di fatturazione e consumo di cui all'allegato
9.»; 
  e) al comma  7,  lettera  d),  le  parole  «dalla  richieste»  sono
sostituite dalle seguenti: «dalle richieste»; 
  f) al comma 8, dopo il  primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:
«L'Autorita' per l'energia elettrica, il  gas  e  il  sistema  idrico
assicura,  altresi',  che  le  societa'  di  vendita  di  energia  al
dettaglio non ostacolino i  consumatori  nel  passaggio  a  un  altro
fornitore.»; 
  g) il comma 8-bis e' sostituito dal seguente: 
  «8-bis. Nei condomini e negli edifici polifunzionali  in  cui  sono
installati  i  contatori  di  fornitura,  i   sotto-contatori   o   i
contabilizzatori di calore di cui al comma 5, le  informazioni  sulla
fatturazione e sul consumo sono  affidabili,  precise  e  basate  sul
consumo effettivo o sulla lettura  del  contabilizzatore  di  calore,
conformemente ai punti 1  e  2  dell'allegato  9.  Tale  obbligo,  ad
eccezione dei casi in cui sono installati contabilizzatori di calore,
puo' essere soddisfatto anche con un sistema di autolettura periodica
da parte degli utenti, in base al quale questi  ultimi  comunicano  i
dati dei propri consumi: in tal caso  la  fatturazione  si  basa  sul
consumo stimato esclusivamente nel caso in  cui  l'utente  non  abbia
provveduto a comunicare l'autolettura per il relativo periodo.»; 
    h) dopo il comma 8-bis sono aggiunti i seguenti: 
  «8-ter. Nei casi di  cui  al  comma  8-bis,  i  responsabili  della
fatturazione dei consumi, quali gli amministratori  di  condominio  o
altri soggetti identificati dagli utenti, provvedono affinche': 
  1) se disponibili, le informazioni sulla fatturazione energetica  e
sui consumi storici o sulle letture dei  contabilizzatori  di  calore
degli utenti siano rese  disponibili,  su  richiesta  formale,  a  un
fornitore di servizi energetici designato dall'utente stesso; 
  2) gli utenti possano scegliere di ricevere le  informazioni  sulla
fatturazione e le bollette in via elettronica; 
  3)  insieme  alla  fattura  siano  fornite  a  tutti   gli   utenti
informazioni chiare e comprensibili in conformita'  dell'allegato  9,
punto 3; 
  4) le informazioni sulla fatturazione dei consumi siano  comunicate
all'utente a titolo gratuito, ad  eccezione  della  ripartizione  dei
costi  in  relazione  al  consumo   individuale   di   riscaldamento,
raffreddamento e acqua calda per uso domestico nei condomini e  negli
edifici  polifunzionali  ove  siano  installati   sotto-contatori   o
contabilizzatori di calore, che e' effettuata senza scopo di lucro; 
  5)  sia  garantita   all'utente   la   possibilita'   di   accedere
gratuitamente e agevolmente  alle  informazioni  relative  ai  propri
consumi; 
  6)  sia  promossa  la  sicurezza  informatica   e   assicurata   la
riservatezza e la protezione dei dati degli utenti conformemente alla
normativa, anche europea. 
  8-quater. I costi derivanti dallo svolgimento  delle  attivita'  di
cui  al  comma  8-ter,  e  concernenti   la   contabilizzazione,   la
ripartizione e il  calcolo  del  consumo  individuale  effettivo  nei
condomini e negli edifici polifunzionali,  possono  essere  fatturati
agli utenti nella misura in cui tali costi sono ragionevoli. Al  fine
di garantire la ragionevolezza dei costi di  cui  al  presente  comma
l'ENEA, in collaborazione con il CTI, entro centoventi  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente  disposizione,  pubblica  un
rapporto contenente un'analisi  del  mercato  e  dei  costi  di  tali
servizi  a  livello  nazionale,  se  del  caso  suddiviso  per   aree
geografiche.». 
 
          Note all'art. 9: 
              - Il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo 4
          luglio 2014, n. 102, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
              «Art.  9  (Misurazione  e  fatturazione   dei   consumi
          energetici). - 1. Fatto salvo  quanto  previsto  dal  comma
          6-quater dell'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.
          145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
          2014, n.  9,  e  da  altri  provvedimenti  normativi  e  di
          regolazione  gia'  adottati  in  materia,  l'Autorita'  per
          l'energia elettrica, il gas ed il  sistema  idrico,  previa
          definizione di criteri concernenti la fattibilita'  tecnica
          ed economica, anche in  relazione  ai  risparmi  energetici
          potenziali, individua  le  modalita'  con  cui  le  imprese
          distributrici, in  qualita'  di  esercenti  l'attivita'  di
          misura: 
                a) forniscono ai clienti finali di energia  elettrica
          e gas naturale,  teleriscaldamento,  teleraffreddamento  ed
          acqua calda per uso domestico contatori  di  fornitura  che
          riflettono con precisione il consumo effettivo e forniscono
          informazioni sul tempo effettivo di utilizzo dell'energia e
          sulle relative fasce temporali; 
                b) forniscono ai clienti finali di energia  elettrica
          e gas naturale,  teleriscaldamento,  teleraffreddamento  ed
          acqua calda per uso domestico contatori di fornitura di cui
          alla lettera a), in sostituzione di quelli esistenti  anche
          in occasione di nuovi allacci in nuovi edifici o a  seguito
          di importanti ristrutturazioni, come previsto  dal  decreto
          legislativo  19  agosto  2005,   n.   192,   e   successive
          modificazioni. 
              2. L'Autorita' per l'energia elettrica,  il  gas  e  il
          sistema idrico adotta i provvedimenti di cui  alle  lettere
          a) e b) del comma  1,  entro  dodici  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto per quanto  riguarda
          il  settore  elettrico  e  del   gas   naturale   e   entro
          ventiquattro mesi dalla medesima data per  quanto  riguarda
          il settore del teleriscaldamento,  teleraffrescamento  e  i
          consumi di acqua calda per uso domestico. 
              3.  Fatto  salvo  quanto  gia'  previsto  dal   decreto
          legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e nella prospettiva di un
          progressivo miglioramento delle prestazioni dei sistemi  di
          misurazione  intelligenti  e  dei  contatori  intelligenti,
          introdotti  conformemente  alle  direttive   2009/72/CE   e
          2009/73/CE, al fine di renderli sempre piu'  aderenti  alle
          esigenze del  cliente  finale,  l'Autorita'  per  l'energia
          elettrica, il gas ed il sistema  idrico,  con  uno  o  piu'
          provvedimenti da adottare  entro  ventiquattro  mesi  dalla
          data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  tenuto
          conto  dei  relativi  standard   internazionali   e   delle
          raccomandazioni della Commissione  europea,  predispone  le
          specifiche   abilitanti   dei   sistemi   di    misurazione
          intelligenti, a cui le imprese distributrici in qualita' di
          esercenti l'attivita' di misura sono tenuti ad uniformarsi,
          affinche': 
                a) i sistemi di misurazione  intelligenti  forniscano
          ai clienti finali informazioni sulla fatturazione  precise,
          basate sul consumo effettivo e  sulle  fasce  temporali  di
          utilizzo  dell'energia.   Gli   obiettivi   di   efficienza
          energetica  e  i  benefici  per  i  clienti  finali   siano
          pienamente    considerati    nella    definizione     delle
          funzionalita' minime dei contatori e degli obblighi imposti
          agli operatori di mercato; 
                b) sia  garantita  la  sicurezza  dei  contatori,  la
          sicurezza nella comunicazione dei dati  e  la  riservatezza
          dei  dati  misurati  al  momento   della   loro   raccolta,
          conservazione, elaborazione e comunicazione, in conformita'
          alla normativa vigente in materia di protezione  dei  dati.
          Ferme   restando   le   responsabilita'   degli   esercenti
          dell'attivita' di misura previste dalla normativa  vigente,
          l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e  il  sistema
          idrico  assicura  il  trattamento  dei  dati   storici   di
          proprieta' del cliente finale attraverso apposite strutture
          indipendenti  rispetto  agli  operatori  di   mercato,   ai
          distributori  e  ad  ogni  altro  soggetto,  anche  cliente
          finale, con interessi specifici nel settore energetico o in
          potenziale  conflitto  di  interessi,  anche  attraverso  i
          propri  azionisti,  secondo   criteri   di   efficienza   e
          semplificazione; 
                c) nel caso dell'energia elettrica e su richiesta del
          cliente finale, i contatori di fornitura siano in grado  di
          tenere conto anche  dell'energia  elettrica  immessa  nella
          rete direttamente dal cliente finale; 
                d) nel caso in cui il cliente finale lo  richieda,  i
          dati del contatore di fornitura relativi  all'immissione  e
          al  prelievo  di  energia  elettrica  siano  messi  a   sua
          disposizione o, su sua richiesta formale, a disposizione di
          un soggetto terzo univocamente designato che agisce  a  suo
          nome, in un  formato  facilmente  comprensibile  che  possa
          essere utilizzato per confrontare offerte comparabili; 
                e) siano adeguatamente considerate  le  funzionalita'
          necessarie ai fini di quanto previsto all'art. 11. 
              4. L'Autorita' per l'energia elettrica,  il  gas  e  il
          sistema idrico provvede affinche' gli esercenti l'attivita'
          di    misura    assicurino    che,    sin    dal    momento
          dell'installazione dei contatori di  fornitura,  i  clienti
          finali ottengano informazioni adeguate con riferimento alla
          lettura dei dati ed al monitoraggio del consumo energetico. 
              5. Per favorire il contenimento dei consumi  energetici
          attraverso la contabilizzazione  dei  consumi  di  ciascuna
          unita' immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai
          consumi effettivi delle medesime: 
                a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento  o  la
          fornitura di acqua calda ad un edificio o a  un  condominio
          siano effettuati  tramite  allacciamento  ad  una  rete  di
          teleriscaldamento o di teleraffrescamento,  o  tramite  una
          fonte di riscaldamento o raffreddamento  centralizzata,  e'
          obbligatoria, entro il 30 giugno 2017,  l'installazione,  a
          cura degli esercenti l'attivita' di misura, di un contatore
          di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di  calore
          di  collegamento  alla  rete  o  del  punto  di   fornitura
          dell'edificio o del condominio; 
                b)  nei  condomini  e  negli  edifici  polifunzionali
          riforniti da una fonte di  riscaldamento  o  raffreddamento
          centralizzata o da una rete di teleriscaldamento  o  da  un
          sistema  di  fornitura  centralizzato  che   alimenta   una
          pluralita'  di  edifici,  e'  obbligatoria  l'installazione
          entro il 30  giugno  2017,  a  cura  del  proprietario,  di
          sotto-contatori per misurare l'effettivo consumo di  calore
          o di raffreddamento o di acqua calda  per  ciascuna  unita'
          immobiliare,  nella  misura   in   cui   sia   tecnicamente
          possibile, efficiente in termini di costi  e  proporzionato
          rispetto ai risparmi energetici potenziali. L'efficienza in
          termini di costi puo' essere valutata con riferimento  alla
          metodologia indicata nella norma UNI  EN  15459.  Eventuali
          casi  di  impossibilita'  tecnica  alla  installazione  dei
          suddetti sistemi di contabilizzazione o di inefficienza  in
          termini  di  costi  e  sproporzione  rispetto  ai  risparmi
          energetici potenziali, devono essere riportati in  apposita
          relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato; 
                c) nei casi in cui l'uso di sotto-contatori  non  sia
          tecnicamente possibile o non sia efficiente in  termini  di
          costi  e  proporzionato  rispetto  ai  risparmi  energetici
          potenziali, per la misura del riscaldamento si  ricorre,  a
          cura  dei  medesimi  soggetti  di  cui  alla  lettera   b),
          all'installazione  di   sistemi   di   termoregolazione   e
          contabilizzazione del calore individuali  per  quantificare
          il consumo di calore  in  corrispondenza  a  ciascun  corpo
          scaldante posto all'interno delle  unita'  immobiliari  dei
          condomini o degli edifici  polifunzionali,  secondo  quanto
          previsto norme tecniche vigenti, salvo che  l'installazione
          di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di
          costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma
          UNI EN 15459. Eventuali casi di inefficienza in termini  di
          costi  e  sproporzione  rispetto  ai  risparmi   energetici
          potenziali, devono essere riportati in  apposita  relazione
          tecnica del progettista o del tecnico abilitato; 
                d) quando i condomini o  gli  edifici  polifunzionali
          sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o
          da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la
          corretta suddivisione delle spese connesse  al  consumo  di
          calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unita'
          immobiliari e delle aree comuni, nonche' per l'uso di acqua
          calda per il fabbisogno  domestico,  se  prodotta  in  modo
          centralizzato, l'importo complessivo e' suddiviso  tra  gli
          utenti finali attribuendo una quota di  almeno  il  50  per
          cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica.
          In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti,
          a  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo,  secondo   i
          millesimi, i metri quadri o  i  metri  cubi  utili,  oppure
          secondo  le  potenze  installate.   E'   fatta   salva   la
          possibilita', per  la  prima  stagione  termica  successiva
          all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma,
          che la suddivisione si determini in base ai soli  millesimi
          di proprieta'. Le disposizioni di cui alla presente lettera
          sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali
          ove  alla  data  di  entrata  in  vigore   della   presente
          disposizione si sia gia' provveduto  all'installazione  dei
          dispositivi  di  cui  al  presente  comma  e  si  sia  gia'
          provveduto alla relativa suddivisione delle spese. 
              5-bis. Ferme restando  le  condizioni  di  fattibilita'
          tecnica ed efficienza in termini di costi, i  contatori  di
          fornitura,   i   sotto-contatori    o    i    sistemi    di
          contabilizzazione del calore individuali di cui al comma  5
          che  siano  installati  dopo  il  25  ottobre  2020,   sono
          leggibili da remoto. Conseguentemente, entro il 1°  gennaio
          2027, tutti i predetti sistemi sono dotati  di  dispositivi
          che ne permettono la lettura da remoto. 
              5-ter. Gli obblighi di cui al comma 5, lettere b) e c),
          non possono essere derogati nel caso di condomini di  nuova
          costruzione  o   di   edifici   polifunzionali   di   nuova
          costruzione. 
              5-quater. Al fine di informare gli utenti riguardo alla
          ripartizione delle spese per i prelievi di energia  termica
          volontari e involontari di cui al comma 5, lettera d),  con
          particolare riferimento ai casi in  cui  siano  comprovate,
          tramite apposita relazione tecnica  asseverata,  differenze
          di fabbisogno  termico  per  metro  quadro  tra  le  unita'
          immobiliari  costituenti   il   condominio   o   l'edificio
          polifunzionale superiori al 50  per  cento,  l'ENEA,  entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  disposizione,  sottopone   al   Ministero   dello
          sviluppo economico una guida che  indichi  le  ripartizioni
          delle spese suggerite in  relazione  ai  fattori  quali,  a
          titolo non esaustivo, la  zona  climatica,  le  prestazioni
          energetiche dell'edificio o l'anno di costruzione. 
              6.  Fatti  salvi  i  provvedimenti   normativi   e   di
          regolazione  gia'  adottati  in  materia,  l'Autorita'  per
          l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o
          piu' provvedimenti da adottare entro dodici mesi dalla data
          di entrata in vigore del  presente  decreto,  individua  le
          modalita' con cui, se tecnicamente possibile: 
                a) le imprese di distribuzione ovvero le societa'  di
          vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio
          provvedono,  affinche',  entro  il  31  dicembre  2014,  le
          informazioni sulle fatture emesse siano precise  e  fondate
          sul consumo  effettivo  di  energia,  secondo  le  seguenti
          modalita': 
                  1) per consentire al cliente finale di regolare  il
          proprio consumo di energia, la fatturazione  deve  avvenire
          sulla  base  del  consumo  effettivo  almeno  con   cadenza
          annuale; 
                  2)  le   informazioni   sulla   fatturazione   sono
          comunicate al cliente finale almeno ogni bimestre a  titolo
          gratuito; 
                  2-bis)  e'   garantita   al   cliente   finale   la
          possibilita' di accedere gratuitamente e  agevolmente  alle
          informazioni relative ai propri consumi; 
                  3) l'obbligo  di  cui  al  numero  2)  puo'  essere
          soddisfatto anche con un sistema di  autolettura  periodica
          da parte dei clienti finali, in base al quale questi ultimi
          comunicano  i  dati  dei  propri  consumi  direttamente  al
          fornitore di energia, esclusivamente nei casi in cui  siano
          installati contatori non abilitati  alla  trasmissione  dei
          dati per via telematica; 
                  4) fermo restando quanto previsto al numero 1),  la
          fatturazione si basa  sul  consumo  stimato  o  un  importo
          forfettario unicamente qualora il cliente finale non  abbia
          comunicato  la  lettura  del  proprio  contatore   per   un
          determinato periodo di fatturazione; 
                  5) l'Autorita' per l'energia elettrica, il  gas  ed
          il sistema idrico puo' esentare dai  requisiti  di  cui  ai
          numeri 1) e 2) il gas utilizzato solo ai fini di cottura; 
                b) le imprese di distribuzione ovvero le societa'  di
          vendita  di  energia  elettrica  e  di  gas   naturale   al
          dettaglio, nel caso  in  cui  siano  installati  contatori,
          conformemente  alle  direttive  2009/72/CE  e   2009/73/CE,
          provvedono  affinche'   i   clienti   finali   abbiano   la
          possibilita'  di  accedere   agevolmente   a   informazioni
          complementari sui consumi storici che  consentano  loro  di
          effettuare controlli autonomi dettagliati. Le  informazioni
          complementari sui consumi storici comprendono almeno: 
                  1) dati cumulativi relativi ad almeno  i  tre  anni
          precedenti o al periodo trascorso dall'inizio del contratto
          di fornitura, se inferiore.  I  dati  devono  corrispondere
          agli intervalli per i quali sono state fornite informazioni
          sulla fatturazione; 
                  2) dati  dettagliati  corrispondenti  al  tempo  di
          utilizzazione per ciascun giorno, mese e  anno.  Tali  dati
          sono resi disponibili al  cliente  finale  via  internet  o
          mediante l'interfaccia del contatore  per  un  periodo  che
          include almeno i  24  mesi  precedenti  o  per  il  periodo
          trascorso  dall'inizio  del  contratto  di  fornitura,   se
          inferiore; 
                b-bis) le imprese di distribuzione al  dettaglio  del
          calore per  riscaldamento,  raffreddamento  e  acqua  calda
          sanitaria per  uso  domestico  provvedono  affinche'  siano
          rispettati i requisiti minimi in materia di informazioni di
          fatturazione e consumo di cui all'allegato 9. 
              7.  Fatti  salvi  i  provvedimenti   normativi   e   di
          regolazione  gia'  adottati  in  materia,  l'Autorita'  per
          l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o
          piu' provvedimenti da adottare entro  diciotto  mesi  dalla
          data di entrata in vigore del presente  decreto,  individua
          le modalita' con cui le societa' di vendita di  energia  al
          dettaglio, indipendentemente  dal  fatto  che  i  contatori
          intelligenti di cui alle direttive 2009/72/CE e  2009/73/CE
          siano installati o meno, provvedono affinche': 
                a)  nella  misura  in  cui   sono   disponibili,   le
          informazioni relative alla  fatturazione  energetica  e  ai
          consumi storici dei clienti finali siano rese  disponibili,
          su richiesta formale del cliente finale, a un fornitore  di
          servizi energetici designato dal cliente finale stesso; 
                b)  ai  clienti  finali  sia  offerta  l'opzione   di
          ricevere informazioni sulla fatturazione e bollette in  via
          elettronica e sia fornita, su  richiesta,  una  spiegazione
          chiara e comprensibile sul modo in cui la loro  fattura  e'
          stata compilata, soprattutto qualora le fatture  non  siano
          basate sul consumo effettivo; 
                c) insieme alla fattura  siano  rese  disponibili  ai
          clienti  finali  le  seguenti   informazioni   minime   per
          presentare  un  resoconto  globale  dei  costi   energetici
          attuali: 
                  1) prezzi correnti effettivi e  consumo  energetico
          effettivo; 
                  2) confronti tra il consumo attuale di energia  del
          cliente finale e il consumo nello stesso periodo  dell'anno
          precedente, preferibilmente sotto forma di grafico; 
                  3)  informazioni  sui  punti  di  contatto  per  le
          organizzazioni dei consumatori, le agenzie per l'energia  o
          organismi analoghi, compresi i  siti  internet  da  cui  si
          possono ottenere informazioni sulle misure di miglioramento
          dell'efficienza energetica disponibili, profili comparativi
          di utenza finale ovvero specifiche tecniche  obiettive  per
          le apparecchiature che utilizzano energia; 
                c-bis)  in   occasione   dell'invio   di   contratti,
          modifiche contrattuali e fatture ai clienti finali, nonche'
          nei  siti  web  destinati   ai   clienti   individuali,   i
          distributori di energia o le societa' di vendita di energia
          includono un elenco di recapiti dei centri indipendenti  di
          assistenza ai consumatori riconosciuti ai  sensi  dell'art.
          137 del decreto legislativo 6 settembre  2005,  n.  206,  e
          delle agenzie pubbliche per l'energia, inclusi  i  relativi
          indirizzi  internet,  dove  i  clienti   possono   ottenere
          informazioni  e  consigli  sulle   misure   di   efficienza
          energetica  disponibili,  profili  comparativi   sui   loro
          consumi   di   energia,   nonche'   indicazioni    pratiche
          sull'utilizzo di  apparecchiature  domestiche  al  fine  di
          ridurre il consumo energetico delle stesse. Tale elenco  e'
          predisposto dall'Autorita' per l'energia elettrica, il  gas
          e il sistema idrico entro 30 giorni dalla pubblicazione del
          presente decreto,  ed  e'  aggiornato,  se  del  caso,  con
          cadenza annuale; 
                d) su richiesta del cliente  finale,  siano  fornite,
          nelle  fatture,  informazioni  aggiuntive,  distinte  dalle
          richieste  di  pagamento,  per  consentire  la  valutazione
          globale dei consumi energetici e vengano offerte  soluzioni
          flessibili per i pagamenti effettivi; 
                e) le informazioni e le stime  dei  costi  energetici
          siano fornite ai consumatori, su richiesta, tempestivamente
          e in un formato facilmente comprensibile  che  consenta  ai
          consumatori di confrontare offerte comparabili. L'Autorita'
          per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico valuta
          le modalita' piu' opportune per  garantire  che  i  clienti
          finali accedano a confronti tra i propri consumi  e  quelli
          di un cliente finale medio o di  riferimento  della  stessa
          categoria d'utenza. 
              8. L'Autorita' per l'energia elettrica,  il  gas  e  il
          sistema idrico assicura che non siano  applicati  specifici
          corrispettivi ai clienti  finali  per  la  ricezione  delle
          fatture,  delle  informazioni  sulla  fatturazione  e   per
          l'accesso ai dati relativi ai loro consumi. L'Autorita' per
          l'energia elettrica, il gas e il sistema  idrico  assicura,
          altresi',  che  le  societa'  di  vendita  di  energia   al
          dettaglio non ostacolino i consumatori nel passaggio  a  un
          altro fornitore. Nello  svolgimento  dei  compiti  ad  essa
          assegnati  dal  presente  articolo,  al  fine  di   evitare
          duplicazioni di attivita' e di costi, la  stessa  Autorita'
          si avvale ove necessario del Sistema Informativo  Integrato
          (SII) di cui all'art.  1-bis  del  decreto-legge  8  luglio
          2010, n. 105, convertito, con modificazioni,  in  legge  13
          agosto 2010, n. 129, e della banca dati degli incentivi  di
          cui all'art. 15-bis  del  decreto-legge  n.  63  del  2013,
          convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2013, n. 90. 
              8-bis. Nei condomini e negli edifici polifunzionali  in
          cui  sono  installati   i   contatori   di   fornitura,   i
          sotto-contatori o i contabilizzatori di calore  di  cui  al
          comma 5, le informazioni sulla fatturazione e  sul  consumo
          sono affidabili, precise e basate sul consumo  effettivo  o
          sulla lettura del contabilizzatore di calore, conformemente
          ai punti 1 e 2 dell'allegato 9. Tale obbligo, ad  eccezione
          dei casi in cui sono installati contabilizzatori di calore,
          puo' essere soddisfatto anche con un sistema di autolettura
          periodica da parte degli utenti, in base  al  quale  questi
          ultimi comunicano i dati dei propri consumi: in tal caso la
          fatturazione si basa sul consumo stimato esclusivamente nel
          caso in cui l'utente  non  abbia  provveduto  a  comunicare
          l'autolettura per il relativo periodo. 
              8-ter. Nei casi di cui al comma 8-bis,  i  responsabili
          della fatturazione dei consumi, quali gli amministratori di
          condominio o  altri  soggetti  identificati  dagli  utenti,
          provvedono affinche': 
                1) se disponibili, le informazioni sulla fatturazione
          energetica e  sui  consumi  storici  o  sulle  letture  dei
          contabilizzatori  di  calore  degli   utenti   siano   rese
          disponibili,  su  richiesta  formale,  a  un  fornitore  di
          servizi energetici designato dall'utente stesso; 
                2)  gli  utenti  possano  scegliere  di  ricevere  le
          informazioni  sulla  fatturazione  e  le  bollette  in  via
          elettronica; 
                3) insieme alla fattura siano  fornite  a  tutti  gli
          utenti informazioni chiare e comprensibili  in  conformita'
          dell'allegato 9, punto 3; 
                4) le informazioni  sulla  fatturazione  dei  consumi
          siano comunicate all'utente a titolo gratuito, ad eccezione
          della  ripartizione  dei  costi  in  relazione  al  consumo
          individuale di riscaldamento, raffreddamento e acqua  calda
          per  uso  domestico   nei   condomini   e   negli   edifici
          polifunzionali  ove  siano  installati  sotto-contatori   o
          contabilizzatori di calore, che e' effettuata  senza  scopo
          di lucro; 
                5)  sia  garantita  all'utente  la  possibilita'   di
          accedere  gratuitamente  e  agevolmente  alle  informazioni
          relative ai propri consumi; 
                6) sia promossa la sicurezza informatica e assicurata
          la riservatezza e  la  protezione  dei  dati  degli  utenti
          conformemente alla normativa, anche europea. 
              8-quater. I costi  derivanti  dallo  svolgimento  delle
          attivita'  di  cui  al  comma  8-ter,  e   concernenti   la
          contabilizzazione, la ripartizione e il calcolo del consumo
          individuale  effettivo  nei  condomini  e   negli   edifici
          polifunzionali, possono essere fatturati agli utenti  nella
          misura in cui tali  costi  sono  ragionevoli.  Al  fine  di
          garantire la ragionevolezza dei costi di  cui  al  presente
          comma  l'ENEA,  in  collaborazione  con   il   CTI,   entro
          centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente  disposizione,  pubblica  un  rapporto  contenente
          un'analisi del mercato  e  dei  costi  di  tali  servizi  a
          livello  nazionale,  se  del  caso   suddiviso   per   aree
          geografiche.».