IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35; 
  Visto il decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; 
  Visto il decreto-legge 10  maggio  2020,  n.  30,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 luglio 2020, n. 72; 
  Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  realizzare
un'accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso
la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici e
di edilizia, operando senza pregiudizio per i presidi di legalita'; 
  Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di
introdurre misure di semplificazione procedimentale e di  sostegno  e
diffusione  dell'amministrazione  digitale,  nonche'  interventi   di
semplificazione in materia di  responsabilita'  del  personale  delle
amministrazioni, nonche' di adottare  misure  di  semplificazione  in
materia di attivita' imprenditoriale, di ambiente e di green economy,
al  fine  di  fronteggiare   le   ricadute   economiche   conseguenti
all'emergenza epidemiologica da Covid-19; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 6 luglio 2020; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con  i  Ministri
dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle  finanze,  dello
sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e  forestali,
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  delle
infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo, della salute,  per  l'innovazione  tecnologica  e  la
digitalizzazione, per gli affari regionali e le autonomie e  per  gli
affari europei; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il
  periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei  contratti
  pubblici sotto soglia 
 
  1. Al fine di incentivare gli  investimenti  pubblici  nel  settore
delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche' al fine  di  far
fronte alle ricadute economiche negative a seguito  delle  misure  di
contenimento e dell'emergenza  sanitaria  globale  del  COVID-19,  in
deroga agli articoli 36,  comma  2,  e  157,  comma  2,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  recante  Codice  dei  contratti
pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2,
3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro  atto  di  avvio  del
procedimento equivalente sia adottato entro il  31  luglio  2021.  In
tali casi, salve le ipotesi in  cui  la  procedura  sia  sospesa  per
effetto di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, l'aggiudicazione
o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine
di  due  mesi  dalla  data  di  adozione  dell'atto  di   avvio   del
procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui  al  comma  2,
lettera b). Il  mancato  rispetto  dei  termini  di  cui  al  secondo
periodo, la  mancata  tempestiva  stipulazione  del  contratto  e  il
tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai
fini della responsabilita' del responsabile  unico  del  procedimento
per danno erariale e,  qualora  imputabili  all'operatore  economico,
costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di
risoluzione del contratto per inadempimento che viene  senza  indugio
dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto. 
  2. Fermo quanto  previsto  dagli  articoli  37  e  38  del  decreto
legislativo  n.  50  del  2016,  le  stazioni  appaltanti   procedono
all'affidamento delle attivita' di esecuzione di  lavori,  servizi  e
forniture, nonche' dei servizi di ingegneria e architettura,  inclusa
l'attivita' di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50  del  2016  secondo  le
seguenti modalita': 
  a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture  di  importo
inferiore a 150.000 euro e, comunque, per  servizi  e  forniture  nei
limiti delle soglie di cui al citato articolo 35; 
  b) procedura negoziata, senza bando, di  cui  all'articolo  63  del
decreto legislativo n. 50 del 2016, previa  consultazione  di  almeno
cinque  operatori  economici,  ove  esistenti,  nel  rispetto  di  un
criterio di rotazione degli inviti, che  tenga  conto  anche  di  una
diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati
in base ad  indagini  di  mercato  o  tramite  elenchi  di  operatori
economici, per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o
superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di  cui  all'articolo  35
del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari  o
superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno
dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro
e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori
per lavori di importo pari o superiore a un milione di  euro  e  fino
alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50  del
2016. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento  contiene
anche l'indicazione dei soggetti invitati. 
  3.  Gli  affidamenti  diretti  possono  essere  realizzati  tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli  elementi
descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto  legislativo  n.  50
del 2016. Per gli affidamenti di cui  al  comma  2,  lettera  b),  le
stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non
discriminazione e  di  parita'  di  trattamento,  procedono,  a  loro
scelta, all'aggiudicazione  dei  relativi  appalti,  sulla  base  del
criterio dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa  ovvero  del
prezzo piu' basso. Nel caso di aggiudicazione  con  il  criterio  del
prezzo piu' basso, le stazioni  appaltanti  procedono  all'esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo  n.
50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o
superiore a cinque. 
  4. Per le modalita' di affidamento di cui al presente  articolo  la
stazione appaltante non  richiede  le  garanzie  provvisorie  di  cui
all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in
considerazione  della  tipologia   e   specificita'   della   singola
procedura, ricorrano particolari esigenze  che  ne  giustifichino  la
richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione
della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta
la garanzia provvisoria, il relativo ammontare e' dimezzato  rispetto
a quello previsto dal medesimo articolo 93. 
  5. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  alle
procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e
svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di  cui  agli  articoli
247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  fino  all'importo
di cui alla  lettera  d),  comma  1,  dell'articolo  35  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.