Art. 3
Verifiche antimafia e protocolli di legalita'
1. Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche
antimafia per corrispondere con efficacia e celerita' alle esigenze
degli interventi di sostegno e rilancio del sistema
economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del
COVID-19, fino al 31 luglio 2021, ricorre sempre il caso d'urgenza e
si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su
istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici
economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni,
finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di
pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione
non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca
dati di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1-bis e 13 del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonche' dagli articoli 25, 26 e 27
del decreto- legge 19 maggio 2020, n.34.
2. Fino al 31 luglio 2021, per le verifiche antimafia riguardanti
l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto
lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della
informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla
consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione
antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3,
anche quando l'accertamento e' eseguito per un soggetto che risulti
non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti
sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli
articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria
provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i
contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture,
sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai
fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro
trenta giorni.
3. Al fine di rafforzare l'effettivita' e la tempestivita' degli
accertamenti di cui ai commi 1 e 2, si procede mediante la
consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione
antimafia nonche' tramite l'immediata acquisizione degli esiti delle
interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili.
4. Nei casi di cui al comma 2, qualora la documentazione
successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause
interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n.159, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo
decreto legislativo recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento
del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese
sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita'
conseguite fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e
4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall'articolo
32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
possono essere individuate ulteriori misure di semplificazione
relativamente alla competenza delle Prefetture in materia di rilascio
della documentazione antimafia ed ai connessi adempimenti.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159.
7. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo
83 e' inserito il seguente:
"Art. 83-bis (Protocolli di legalita') 1. Il Ministero dell'interno
puo' sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate,
per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalita'
organizzata, anche allo scopo di estendere convenzionalmente il
ricorso alla documentazione antimafia di cui all'articolo 84. I
protocolli di cui al presente articolo possono essere sottoscritti
anche con imprese di rilevanza strategica per l'economia nazionale
nonche' con associazioni maggiormente rappresentative a livello
nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali, e
possono prevedere modalita' per il rilascio della documentazione
antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonche' determinare
le soglie di valore al di sopra delle quali e' prevista l'attivazione
degli obblighi previsti dai protocolli medesimi. I protocolli possono
prevedere l'applicabilita' delle previsioni del presente decreto
anche nei rapporti tra contraenti, pubblici o privati, e terzi,
nonche' tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi.
2. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della
legge 6 novembre 2012, n. 190, nonche' l'iscrizione nell'anagrafe
antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio
dell'informazione antimafia.
3. Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o
lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalita'
costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del
contratto.".