Art. 4 
 
    Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali 
 
  1. All'articolo 32, comma 8,  del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole "ha  luogo"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "deve  avere  luogo";  dopo   le   parole   "espressamente
concordata  con  l'aggiudicatario"  sono  aggiunte  le  seguenti:  ",
purche'   comunque   giustificata   dall'interesse   alla   sollecita
esecuzione del contratto"; 
  b) dopo il primo periodo sono  aggiunti  i  seguenti:  "La  mancata
stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere  motivata
con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a
quello nazionale alla sollecita  esecuzione  del  contratto  e  viene
valutata ai fini della responsabilita' erariale  e  disciplinare  del
dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata  per  la
mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto
previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale,
nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la  stipulazione  del
contratto.  Le  stazioni  appaltanti  hanno  facolta'  di   stipulare
contratti  di  assicurazione  della  propria  responsabilita'  civile
derivante dalla conclusione del  contratto  e  dalla  prosecuzione  o
sospensione della sua esecuzione.". 
  2. In caso di impugnazione degli atti relativi  alle  procedure  di
affidamento di cui agli  articoli  1  e  2,  comma  2,  del  presente
decreto, qualora  rientranti  nell'ambito  applicativo  dell'articolo
119, comma 1, lettera a), del  codice  del  processo  amministrativo,
approvato con il decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  si
applica l'articolo 125, comma 2, del medesimo codice. 
  3. In caso di impugnazione degli atti relativi  alle  procedure  di
affidamento di cui all'articolo 2, comma 3, si applica l'articolo 125
del codice del processo  amministrativo,  approvato  con  il  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
  4. All'articolo 120 del codice del  processo  amministrativo,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 6, primo periodo, le parole ",  ferma  la  possibilita'
della  sua  definizione  immediata  nell'udienza  cautelare  ove   ne
ricorrano i presupposti," sono  sostituite  dalle  seguenti:  "e'  di
norma  definito,  anche  in  deroga  al  comma   1,   primo   periodo
dell'articolo  74,  in   esito   all'udienza   cautelare   ai   sensi
dell'articolo 60, ove ne ricorrano i presupposti, e, in mancanza,"; 
  b) al comma 9, le parole "Il  Tribunale  amministrativo  regionale"
sono sostituite dalle seguenti:  "Il  giudice"  e  quelle  da  "entro
trenta" fino  a  "due  giorni  dall'udienza"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "entro quindici giorni dall'udienza di discussione.  Quando
la stesura della motivazione e' particolarmente complessa, il giudice
pubblica  il  dispositivo  nel  termine  di  cui  al  primo  periodo,
indicando anche le domande eventualmente  accolte  e  le  misure  per
darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro trenta giorni
dall'udienza.".