Art. 4
Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali
1. All'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole "ha luogo" sono sostituite dalle
seguenti: "deve avere luogo"; dopo le parole "espressamente
concordata con l'aggiudicatario" sono aggiunte le seguenti: ",
purche' comunque giustificata dall'interesse alla sollecita
esecuzione del contratto";
b) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "La mancata
stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata
con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a
quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene
valutata ai fini della responsabilita' erariale e disciplinare del
dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la
mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto
previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale,
nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del
contratto. Le stazioni appaltanti hanno facolta' di stipulare
contratti di assicurazione della propria responsabilita' civile
derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o
sospensione della sua esecuzione.".
2. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di
affidamento di cui agli articoli 1 e 2, comma 2, del presente
decreto, qualora rientranti nell'ambito applicativo dell'articolo
119, comma 1, lettera a), del codice del processo amministrativo,
approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si
applica l'articolo 125, comma 2, del medesimo codice.
3. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di
affidamento di cui all'articolo 2, comma 3, si applica l'articolo 125
del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. All'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, primo periodo, le parole ", ferma la possibilita'
della sua definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne
ricorrano i presupposti," sono sostituite dalle seguenti: "e' di
norma definito, anche in deroga al comma 1, primo periodo
dell'articolo 74, in esito all'udienza cautelare ai sensi
dell'articolo 60, ove ne ricorrano i presupposti, e, in mancanza,";
b) al comma 9, le parole "Il Tribunale amministrativo regionale"
sono sostituite dalle seguenti: "Il giudice" e quelle da "entro
trenta" fino a "due giorni dall'udienza" sono sostituite dalle
seguenti: "entro quindici giorni dall'udienza di discussione. Quando
la stesura della motivazione e' particolarmente complessa, il giudice
pubblica il dispositivo nel termine di cui al primo periodo,
indicando anche le domande eventualmente accolte e le misure per
darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro trenta giorni
dall'udienza.".