Art. 5 
 
           Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica 
 
  1. Fino al 31 luglio 2021, in deroga all'articolo 107  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  la  sospensione,  volontaria  o
coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione  delle
opere pubbliche di importo  pari  o  superiore  alle  soglie  di  cui
all'articolo 35 del  medesimo  decreto  legislativo,  anche  se  gia'
iniziati, puo' avvenire, esclusivamente, per  il  tempo  strettamente
necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni: 
  a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle
leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' da vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; 
  b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti
coinvolti nella realizzazione delle  opere,  ivi  incluse  le  misure
adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19; 
  c) gravi  ragioni  di  ordine  tecnico,  idonee  a  incidere  sulla
realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalita'
di superamento delle quali non vi e' accordo tra le parti; 
  d) gravi ragioni di pubblico interesse. 
  2. La sospensione e' in ogni caso disposta dal  responsabile  unico
del procedimento. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera a),  si
provvede ai sensi del comma 4. Nelle ipotesi previste  dal  comma  1,
lettere b) e d), su determinazione del collegio consultivo tecnico di
cui all'articolo 6, le stazioni appaltanti o le autorita' competenti,
previa proposta della stazione  appaltante,  da  adottarsi  entro  il
termine di quindici giorni dalla comunicazione allo  stesso  collegio
della sospensione dei lavori, autorizzano nei successivi dieci giorni
la prosecuzione dei lavori nel rispetto  delle  esigenze  sottese  ai
provvedimenti di sospensione  adottati,  salvo  assoluta  e  motivata
incompatibilita' tra  causa  della  sospensione  e  prosecuzione  dei
lavori. 
  3. Nelle ipotesi previste dal comma  1,  lettera  c),  il  collegio
consultivo tecnico, entro quindici giorni dalla  comunicazione  della
sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe  determinarla,
adotta una determinazione con cui accerta l'esistenza  di  una  causa
tecnica di legittima sospensione dei lavori e  indica  le  modalita',
tra quelle di cui al comma 4,  con  cui  proseguire  i  lavori  e  le
eventuali modifiche necessarie  da  apportare  per  la  realizzazione
dell'opera a regola  d'arte.  La  stazione  appaltante  provvede  nei
successivi cinque giorni. 
  4. Nel caso in  cui  la  prosecuzione  dei  lavori,  per  qualsiasi
motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore  anche  in
caso di concordato con continuita' aziendale ovvero di autorizzazione
all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa proseguire  con  il
soggetto  designato,  la  stazione  appaltante,  previo  parere   del
collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi  motivi  tecnici  ed
economici sia comunque, anche in base al citato parere,  possibile  o
preferibile proseguire  con  il  medesimo  soggetto,  dichiara  senza
indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3  e
4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione  del
contratto, che  opera  di  diritto,  e  provvede  secondo  una  delle
seguenti alternative modalita': 
  a)  procede  all'esecuzione  in  via  diretta  dei  lavori,   anche
avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione,  di
altri enti o societa'  pubbliche  nell'ambito  del  quadro  economico
dell'opera; 
  b) interpella progressivamente i  soggetti  che  hanno  partecipato
alla originaria procedura di  gara  come  risultanti  dalla  relativa
graduatoria,  al  fine  di   stipulare   un   nuovo   contratto   per
l'affidamento  del  completamento  dei  lavori,  se  tecnicamente  ed
economicamente possibile e alle  condizioni  proposte  dall'operatore
economico interpellato; 
  c) indice una nuova procedura per l'affidamento  del  completamento
dell'opera; 
  d) propone alle autorita' governative la nomina di  un  commissario
straordinario  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  necessarie  al
completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4  del  decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli  occupazionali
e contrattuali originariamente previsti, l'impresa  subentrante,  ove
possibile e compatibilmente con la  sua  organizzazione,  prosegue  i
lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore  se
privi di occupazione. 
  5. Le disposizioni del comma  4  si  applicano  anche  in  caso  di
ritardo dell'avvio o dell'esecuzione  dei  lavori,  non  giustificato
dalle esigenze descritte al comma 1, nella sua compiuta realizzazione
per un numero di giorni pari  o  superiore  a  un  decimo  del  tempo
previsto o stabilito per la  realizzazione  dell'opera  e,  comunque,
pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o  stabilito  per
la realizzazione dell'opera, da calcolarsi a decorrere dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  6. Salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui al comma
1, le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte  o
di  altri  soggetti  per  sospendere  l'esecuzione  dei   lavori   di
realizzazione  dell'opera  ovvero  le   prestazioni   connesse   alla
tempestiva realizzazione dell'opera. In sede giudiziale, sia in  fase
cautelare che di merito,  il  giudice  tiene  conto  delle  probabili
conseguenze del provvedimento stesso  per  tutti  gli  interessi  che
possono essere lesi, nonche' del  preminente  interesse  nazionale  o
locale  alla  sollecita  realizzazione   dell'opera,   e,   ai   fini
dell'accoglimento della domanda cautelare, il giudice valuta anche la
irreparabilita' del pregiudizio per  l'operatore  economico,  il  cui
interesse va comunque comparato con quello del soggetto pubblico alla
celere realizzazione dell'opera. In ogni caso, l'interesse  economico
dell'appaltatore  o  la  sua  eventuale  sottoposizione  a  procedura
concorsuale o di crisi non puo' essere ritenuto  prevalente  rispetto
all'interesse alla realizzazione dell'opera pubblica.