Art. 5
Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica
1. Fino al 31 luglio 2021, in deroga all'articolo 107 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la sospensione, volontaria o
coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle
opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui
all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo, anche se gia'
iniziati, puo' avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente
necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:
a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' da vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti
coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure
adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;
c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla
realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalita'
di superamento delle quali non vi e' accordo tra le parti;
d) gravi ragioni di pubblico interesse.
2. La sospensione e' in ogni caso disposta dal responsabile unico
del procedimento. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera a), si
provvede ai sensi del comma 4. Nelle ipotesi previste dal comma 1,
lettere b) e d), su determinazione del collegio consultivo tecnico di
cui all'articolo 6, le stazioni appaltanti o le autorita' competenti,
previa proposta della stazione appaltante, da adottarsi entro il
termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio
della sospensione dei lavori, autorizzano nei successivi dieci giorni
la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai
provvedimenti di sospensione adottati, salvo assoluta e motivata
incompatibilita' tra causa della sospensione e prosecuzione dei
lavori.
3. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera c), il collegio
consultivo tecnico, entro quindici giorni dalla comunicazione della
sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla,
adotta una determinazione con cui accerta l'esistenza di una causa
tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalita',
tra quelle di cui al comma 4, con cui proseguire i lavori e le
eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione
dell'opera a regola d'arte. La stazione appaltante provvede nei
successivi cinque giorni.
4. Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi
motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in
caso di concordato con continuita' aziendale ovvero di autorizzazione
all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa proseguire con il
soggetto designato, la stazione appaltante, previo parere del
collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed
economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o
preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza
indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e
4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del
contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle
seguenti alternative modalita':
a) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche
avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di
altri enti o societa' pubbliche nell'ambito del quadro economico
dell'opera;
b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato
alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per
l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed
economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore
economico interpellato;
c) indice una nuova procedura per l'affidamento del completamento
dell'opera;
d) propone alle autorita' governative la nomina di un commissario
straordinario per lo svolgimento delle attivita' necessarie al
completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali
e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove
possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i
lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se
privi di occupazione.
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche in caso di
ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori, non giustificato
dalle esigenze descritte al comma 1, nella sua compiuta realizzazione
per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo
previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera e, comunque,
pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per
la realizzazione dell'opera, da calcolarsi a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
6. Salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui al comma
1, le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte o
di altri soggetti per sospendere l'esecuzione dei lavori di
realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni connesse alla
tempestiva realizzazione dell'opera. In sede giudiziale, sia in fase
cautelare che di merito, il giudice tiene conto delle probabili
conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che
possono essere lesi, nonche' del preminente interesse nazionale o
locale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini
dell'accoglimento della domanda cautelare, il giudice valuta anche la
irreparabilita' del pregiudizio per l'operatore economico, il cui
interesse va comunque comparato con quello del soggetto pubblico alla
celere realizzazione dell'opera. In ogni caso, l'interesse economico
dell'appaltatore o la sua eventuale sottoposizione a procedura
concorsuale o di crisi non puo' essere ritenuto prevalente rispetto
all'interesse alla realizzazione dell'opera pubblica.