Art. 6
Collegio consultivo tecnico
1. Fino al 31 luglio 2021 per i lavori diretti alla realizzazione
delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e'
obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un
collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o
comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti
dall'articolo 5 e con funzioni di assistenza per la rapida
risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni
natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del
contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia gia' iniziata
alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio
consultivo tecnico e' nominato entro il termine di trenta giorni
decorrenti dalla medesima data.
2. Il collegio consultivo tecnico e' formato, a scelta della
stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata
complessita' dell'opera e di eterogeneita' delle professionalita'
richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale
adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti,
giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli
appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in
relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica
conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di
modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per
effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca ovvero di una
dimostrata pratica professionale per almeno cinque anni nel settore
di riferimento. I componenti del collegio possono essere scelti dalle
parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che
ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il
quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai
componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino
un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al
comma 1, questo e' designato entro i successivi cinque giorni dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di
interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento
e Bolzano o dalle citta' metropolitane per le opere di rispettivo
interesse. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al
momento della designazione del terzo o del quinto componente.
All'atto della costituzione e' fornita al collegio consultivo copia
dell'intera documentazione inerente al contratto.
3. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio
consultivo puo' operare anche in videoconferenza o con qualsiasi
altro collegamento da remoto e puo' procedere ad audizioni informali
delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o
delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della
migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola
d'arte. Il collegio puo' altresi' convocare le parti per consentire
l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni.
L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico
viene valutata ai fini della responsabilita' del soggetto agente per
danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave
inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle
determinazioni del collegio consultivo tecnico e' causa di esclusione
della responsabilita' del soggetto agente per danno erariale, salvo
il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la
natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del
codice di procedura civile, salva diversa e motivata volonta'
espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Salva
diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio
consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla
maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni
decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante
succinta motivazione, che puo' essere integrata nei successivi
quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In
caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono
essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti.
Le decisioni sono assunte a maggioranza.
4. Per le opere diverse da quelle di cui al comma 1 le parti
possono comunque nominare un collegio consultivo tecnico con tutti o
parte dei compiti descritti ai commi da 1 a 3. Le parti possono anche
stabilire l'applicabilita' di tutte o parte delle disposizioni di cui
all'articolo 5.
5. Le stazioni appaltanti, tramite il loro responsabile unico del
procedimento, possono costituire un collegio consultivo tecnico
formato da tre componenti per risolvere problematiche tecniche o
giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase
antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le
determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole
e condizioni del bando o dell'invito, nonche' la verifica del
possesso dei requisiti di partecipazione, dei criteri di selezione e
di aggiudicazione. In tale caso due componenti sono nominati dalla
stazione appaltante e il terzo componente e' nominato dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse
nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano
o dalle citta' metropolitane per le opere di interesse locale. Ferma
l'eventuale necessita' di sostituzione di uno dei componenti
designati dalla stazione appaltante con uno di nomina privata, le
funzioni di componente del collegio consultivo tecnico nominato ai
sensi del presente comma non sono incompatibili con quelle di
componente del collegio nominato ai sensi del comma 1.
6. Il collegio consultivo tecnico e' sciolto al termine
dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne e'
obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle
parti. Nelle ipotesi in cui ne e' obbligatoria la costituzione, il
collegio puo' essere sciolto dal 31 luglio 2021 in qualsiasi momento,
su accordo tra le parti.
7. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un
compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera,
al numero, alla qualita' e alla tempestivita' delle determinazioni
assunte. In mancanza di determinazioni o pareri ad essi spetta un
gettone unico onnicomprensivo. In caso di ritardo nell'assunzione
delle determinazioni e' prevista una decurtazione del compenso
stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni
ritardo. Il compenso e' liquidato dal collegio consultivo tecnico
unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la emissione
di parcelle di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate
dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a
un quarto. Non e' ammessa la nomina di consulenti tecnici d'ufficio.
I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del
quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste.
8. Ogni componente del collegio consultivo tecnico non puo'
ricoprire piu' di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non
puo' svolgere piu' di dieci incarichi ogni due anni. In caso di
ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a
sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i
componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come
componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti
dalla data di maturazione del ritardo. Il ritardo ingiustificato
nell'adozione anche di una sola determinazione e' causa di decadenza
del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante puo' assumere le
determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del
collegio.
9. Sono abrogati i commi da 11 a 14 dell'articolo 1 del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.