Art. 7 
 
           Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche 
 
  1. Al fine di garantire la regolare e tempestiva  prosecuzione  dei
lavori diretti alla realizzazione delle opere  pubbliche  di  importo
pari o superiore alle soglie  di  cui  all'articolo  35  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei  casi  di  maggiori  fabbisogni
finanziari dovuti a sopravvenute esigenze motivate nel rispetto della
normativa vigente, ovvero per temporanee insufficienti disponibilita'
finanziarie annuali, e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'anno
2020, il Fondo per la prosecuzione delle opere  pubbliche.  Il  Fondo
non puo' finanziare nuove opere e l'accesso non puo' essere reiterato
a esclusione del caso in cui la carenza delle risorse derivi  da  una
accelerazione   della   realizzazione   delle   opere   rispetto   al
cronoprogramma aggiornato di cui al comma 3. 
  2.Per l'anno 2020 lo stanziamento del  fondo  di  cui  al  comma  1
ammonta a 30 milioni di euro. Per gli anni successivi, con il disegno
di legge di bilancio, e' iscritto sul Fondo un importo corrispondente
al 5 per cento delle maggiori risorse  stanziate  nella  prima  delle
annualita' del bilancio, nel limite massimo di 100 milioni  di  euro,
per la  realizzazione  da  parte  delle  Amministrazioni  centrali  e
territoriali di nuove opere e infrastrutture o per il rifinanziamento
di quelle gia' previste a legislazione vigente. Il Fondo e'  altresi'
alimentato: 
  a) dalle risorse disponibili in bilancio anche  in  conto  residui,
destinate al finanziamento dell'opera e non piu' necessarie in quanto
anticipate a valere sul Fondo; 
  b) dalle somme corrispondenti ad eventuali anticipazioni del  Fondo
alla stazione appaltante per residui passivi  caduti  in  perenzione,
mediante utilizzo di quota parte delle somme da iscrivere  sul  Fondo
di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, con la legge di bilancio successiva alla eliminazione dal  Conto
del patrimonio dei predetti residui passivi. 
  3. Le stazioni appaltanti possono  fare  richiesta  di  accesso  al
Fondo  quando,  sulla  base  dell'aggiornamento  del   cronoprogramma
finanziario  dell'opera,  risulti,  per  l'esercizio  in  corso,   un
fabbisogno  finanziario  aggiuntivo  non  prevedibile  rispetto  alle
risorse disponibili per la regolare  e  tempestiva  prosecuzione  dei
lavori. 
  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze
entro 30 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del  presente  decreto,  sono  individuate  le  modalita'
operative di accesso e utilizzo del Fondo e i criteri di assegnazione
delle risorse. 
  5. Con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
da adottare con cadenza  trimestrale,  su  richiesta  delle  stazioni
appaltanti,  previa   verifica   da   parte   delle   amministrazioni
finanziatrici  dell'aggiornamento  del   cronoprogramma   finanziario
dell'opera  e  dell'impossibilita'  di  attivare  i   meccanismi   di
flessibilita' di bilancio ai sensi della normativa contabile vigente,
sono assegnate le risorse per la rapida prosecuzione dell'opera,  nei
limiti delle disponibilita'  annuali  del  Fondo  secondo  i  criteri
previsti dal decreto di cui al comma 4. 
  6. All'onere derivante dal comma 1, pari a 30 milioni di  euro  per
l'anno 2020, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto  a  17  milioni  di
euro l'accantonamento relativo al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze; quanto a 0,7 milioni di euro  l'accantonamento  relativo  al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a 1,7  milioni
di  euro  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca;  quanto  a  1,7  milioni  di  euro
l'accantonamento relativo al Ministero  dell'interno;  quanto  a  0,9
milioni di euro l'accantonamento relativo al  Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo; quanto a 8 milioni  di  euro
l'accantonamento relativo al Ministero della salute. 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le  occorrenti  variazioni  di  bilancio
anche nel conto dei residui.