Art. 7
Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche
1. Al fine di garantire la regolare e tempestiva prosecuzione dei
lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo
pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei casi di maggiori fabbisogni
finanziari dovuti a sopravvenute esigenze motivate nel rispetto della
normativa vigente, ovvero per temporanee insufficienti disponibilita'
finanziarie annuali, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'anno
2020, il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. Il Fondo
non puo' finanziare nuove opere e l'accesso non puo' essere reiterato
a esclusione del caso in cui la carenza delle risorse derivi da una
accelerazione della realizzazione delle opere rispetto al
cronoprogramma aggiornato di cui al comma 3.
2.Per l'anno 2020 lo stanziamento del fondo di cui al comma 1
ammonta a 30 milioni di euro. Per gli anni successivi, con il disegno
di legge di bilancio, e' iscritto sul Fondo un importo corrispondente
al 5 per cento delle maggiori risorse stanziate nella prima delle
annualita' del bilancio, nel limite massimo di 100 milioni di euro,
per la realizzazione da parte delle Amministrazioni centrali e
territoriali di nuove opere e infrastrutture o per il rifinanziamento
di quelle gia' previste a legislazione vigente. Il Fondo e' altresi'
alimentato:
a) dalle risorse disponibili in bilancio anche in conto residui,
destinate al finanziamento dell'opera e non piu' necessarie in quanto
anticipate a valere sul Fondo;
b) dalle somme corrispondenti ad eventuali anticipazioni del Fondo
alla stazione appaltante per residui passivi caduti in perenzione,
mediante utilizzo di quota parte delle somme da iscrivere sul Fondo
di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, con la legge di bilancio successiva alla eliminazione dal Conto
del patrimonio dei predetti residui passivi.
3. Le stazioni appaltanti possono fare richiesta di accesso al
Fondo quando, sulla base dell'aggiornamento del cronoprogramma
finanziario dell'opera, risulti, per l'esercizio in corso, un
fabbisogno finanziario aggiuntivo non prevedibile rispetto alle
risorse disponibili per la regolare e tempestiva prosecuzione dei
lavori.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono individuate le modalita'
operative di accesso e utilizzo del Fondo e i criteri di assegnazione
delle risorse.
5. Con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
da adottare con cadenza trimestrale, su richiesta delle stazioni
appaltanti, previa verifica da parte delle amministrazioni
finanziatrici dell'aggiornamento del cronoprogramma finanziario
dell'opera e dell'impossibilita' di attivare i meccanismi di
flessibilita' di bilancio ai sensi della normativa contabile vigente,
sono assegnate le risorse per la rapida prosecuzione dell'opera, nei
limiti delle disponibilita' annuali del Fondo secondo i criteri
previsti dal decreto di cui al comma 4.
6. All'onere derivante dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 17 milioni di
euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze; quanto a 0,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a 1,7 milioni
di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; quanto a 1,7 milioni di euro
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a 0,9
milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo; quanto a 8 milioni di euro
l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio
anche nel conto dei residui.