Art. 8
Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici
1. In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali
si indice una gara, sono gia' stati pubblicati alla data di entrata
in vigore del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza
pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima
data, siano gia' stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i
preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso
per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo
avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino alla data del 31 luglio 2021:
a) e' sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza
e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via
d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo
n. 50 del 2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 80 del
medesimo decreto legislativo;
b) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione
dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere
alla visita dei luoghi, nonche' alla consultazione sul posto dei
documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016
esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente
indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della
complessita' dell'appalto da affidare;
c) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni
dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli
articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del
decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del
provvedimento che dispone la riduzione dei termini non e' necessario
dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque
sussistenti;
d) le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture
possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione
nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, gia' adottati, a condizione che entro
trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente
decreto si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti
dell'emergenza COVID-19.
2. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo
n. 50 del 2016, per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il
termine per la presentazione delle offerte, le stazioni appaltanti,
fermo quanto previsto dall'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, provvedono all'adozione dell'eventuale provvedimento di
aggiudicazione entro la data del 31 dicembre 2020.
3. In relazione agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, efficaci alla data di entrata in
vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente e fermo quanto previsto
dall'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020 provvedono, entro
la data del 31 dicembre 2020, all'aggiudicazione degli appalti basati
su tali accordi quadro ovvero all'esecuzione degli accordi quadro nei
modi previsti dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54.
4. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di
entrata in vigore del presente decreto:
a) il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni
effettuate alla medesima data e anche in deroga alle specifiche
clausole contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque
entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il
pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall'emissione del
certificato di cui al secondo periodo;
b) sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della
stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento e,
ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi
d'asta, i maggiori costi derivanti dall'adeguamento e
dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione
delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all'articolo 1 del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, e il rimborso di detti oneri avviene in occasione
del pagamento del primo stato di avanzamento successivo
all'approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza e
coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi;
c) il rispetto delle misure di contenimento previste dall'articolo
1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e dall'articolo 1 del decreto-legge
n. 19 del 2020nonche' dai relativi provvedimenti attuativi, ove
impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei
lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture
costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107,
comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora impedisca
di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine
contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile
all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini
della proroga di detto termine, ove richiesta; non si applicano gli
obblighi di comunicazione all'Autorita' nazionale anticorruzione e le
sanzioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 4
dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
5. Al decreto legislativo n. 50 del 2016 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 38:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole "agli ambiti di
attivita'," sono soppresse;
2) al comma 2, primo periodo, le parole "sentite l'ANAC e la
Conferenza Unificata," sono sostituite dalle seguenti: "di intesa con
la Conferenza unificata e sentita l'ANAC,";
3) al comma 3:
3.1) sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quanto previsto
dal comma 3-bis";
3.2) alla lettera a), le parole "programmazione e" sono soppresse;
3.3) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Le centrali
di committenza e i soggetti aggregatori sono qualificati almeno negli
ambiti di cui al comma 3, lettere a) e b). Nelle aggiudicazioni
relative all'acquisizione di beni, servizi o lavori effettuati dalle
centrali di committenza, ovvero dai soggetti aggregatori, le
attivita' correlate all'ambito di cui al comma 3, lettera c) possono
essere effettuate direttamente dai soggetti per i quali sono svolte
le suddette aggiudicazioni purche' qualificati almeno in detto ambito
secondo i criteri individuati dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 2.";
4) al comma 4, lettera a), dopo il numero 5-ter) e' aggiunto il
seguente: "5-quater) disponibilita' di piattaforme telematiche nella
gestione di procedure di gara;";
5) al comma 4, lettera b), il numero 3 e' soppresso;
b) all'articolo 80, comma 4, il quinto periodo e' sostituito dai
seguenti: "Un operatore economico puo' essere escluso dalla
partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante e'
a conoscenza e puo' adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha
ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse
o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora
tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi
rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma
non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi
obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali
interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale
sia comunque integralmente estinto, purche' l'estinzione, il
pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla
scadenza del termine per la presentazione delle domande.";
c) all'articolo 83, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. In relazione al requisito di cui al comma 4, lettera c),
l'adeguatezza della copertura assicurativa offerta viene valutata
sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali
posseduta dall'operatore economico e in corso di validita'. In
relazione alle polizze assicurative di importo inferiore al valore
dell'appalto, le stazioni appaltanti possono richiedere che l'offerta
sia corredata, a pena di esclusione, dall'impegno da parte
dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza
assicurativa a quello dell'appalto, in caso di aggiudicazione.»;
d) all'articolo 183, comma 15:
1) al primo periodo, le parole "non presenti" sono sostituite dalle
seguenti: "anche se presenti";
2) al nono periodo, le parole "e' inserito" sono sostituite dalle
seguenti: "qualora non sia gia' presente" e dopo le parole "sulla
base della normativa vigente" sono aggiunte le seguenti: ", e'
inserito in tali strumenti di programmazione".
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure i
cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi,
alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati
inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.
7. All'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea del comma 1, le parole "31 dicembre 2020" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";
b) al comma 2, le parole "30 novembre 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "30 novembre 2021";
c) al comma 3, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2021";
d) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. In deroga
all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, fino al 31 dicembre 2021, il Consiglio superiore dei lavori
pubblici esprime il parere obbligatorio di cui al comma 3 del
medesimo articolo 215 esclusivamente sui progetti di fattibilita'
tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o
comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di
importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. Per i lavori
pubblici di importo inferiore a 100 milioni di euro e fino a 50
milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono
esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Per i lavori
pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro si prescinde
dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 50 del 2016.".
8. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento
delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17
marzio 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, fino alla scadenza del predetto stato di
emergenza, procede, nell'ambito dei poteri conferitigli e con le
modalita' previste dalla suddetta norma, all'acquisizione e
distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione
individuale, nonche' di ogni necessario bene strumentale, compresi
gli arredi scolastici, utile a garantire l'ordinato avvio dell'anno
scolastico 2020-2021, nonche' a contenere e contrastare l'eventuale
emergenza nelle istituzioni scolastiche statali. Il Commissario, per
l'attuazione di quanto previsto dal primo periodo, provvede nel
limite delle risorse assegnate allo scopo con delibera del Consiglio
dei ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui
all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le
risorse sono versate sull'apposita contabilita' speciale intestata al
Commissario. A tale scopo, le procedure di affidamento dei contratti
pubblici, necessarie per dare attuazione al primo periodo, possono
essere avviate dal Commissario anche precedentemente al trasferimento
alla contabilita' speciale delle suddette risorse.
9. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici necessari per
dare attuazione ai piani di riorganizzazione della rete ospedaliera e
di quella territoriale per il contrasto dell'emergenza COVID-19,
possono essere avviate dal Commissario straordinario di cui
all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 anche
precedentemente al trasferimento alla contabilita' speciale intestata
al Commissario straordinario degli importi autorizzati ai sensi delle
vigenti disposizioni.
10. In ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la
stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o
forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente
decreto, e' richiesto di produrre documenti unici di regolarita'
contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di indicare, dichiarare o
autocertificare la regolarita' contributiva ovvero il possesso dei
predetti documenti unici, non si applicano le disposizioni
dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020,
relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della
validita' dei documenti unici di regolarita' contributiva in scadenza
tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.
11. All'articolo 4 del decreto legislativo 15 novembre 2011, n.
208, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Con regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della
Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, su proposta del Ministro della difesa,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
acquisiti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del
Consiglio di Stato, che si pronuncia entro quarantacinque giorni
dalla richiesta, e' definita la disciplina esecutiva, attuativa e
integrativa delle disposizioni concernenti le materie di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a), c) ed e), anche in relazione
alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
applicabili al presente decreto.".