Art. 9
Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali
1. All'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Con uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro
il 31 dicembre 2020, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono
individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un
elevato grado di complessita' progettuale, da una particolare
difficolta' esecutiva o attuativa, da complessita' delle procedure
tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto
sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o
locale, per la cui realizzazione o completamento si rende necessario
la nomina di uno o piu' Commissari straordinari che e' disposta con i
medesimi decreti. Il parere delle Commissioni parlamentari viene reso
entro quindici giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale
termine si prescinde dall'acquisizione del parere. Con uno o piu'
decreti successivi, da adottare con le modalita' di cui al primo
periodo entro il 30 giugno 2021, il Presidente del Consiglio dei
ministri puo' individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al
primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di
Commissari straordinari. In relazione agli interventi
infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale o locale, i
decreti di cui al presente comma sono adottati, ai soli fini della
loro individuazione, previa intesa con il Presidente della Regione
interessata. Gli interventi di cui al presente articolo sono
identificati con i corrispondenti codici unici di progetto (CUP)
relativi all'opera principale e agli interventi ad essa collegati.";
b) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Per
l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono
essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione
appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia
di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui
agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, nonche' delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti
dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in
materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo
periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di
ordinanze.";
c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. E' autorizzata
l'apertura di apposite contabilita' speciali intestate ai Commissari
straordinari, nominati ai sensi del presente articolo, per le spese
di funzionamento e di realizzazione degli interventi nel caso
svolgano le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario
predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso disponibile dal
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma
dei pagamenti degli interventi in base al quale le amministrazioni
competenti, ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli
impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in
bilancio riguardanti il trasferimento di risorse alle contabilita'
speciali. Conseguentemente, il Commissario, nei limiti delle risorse
impegnate in bilancio, puo' avviare le procedure di affidamento dei
contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla
contabilita' speciale. Gli impegni pluriennali possono essere
annualmente rimodulati con la legge di bilancio in relazione agli
aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi
di finanza pubblica. Le risorse destinate alla realizzazione degli
interventi sono trasferite, previa tempestiva richiesta del
Commissario, alle amministrazioni competenti, sulla contabilita'
speciale sulla base degli stati di avanzamento dell'intervento
comunicati al Commissario. I provvedimenti di natura regolatoria, ad
esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dai Commissari
straordinari sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei
conti e pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27, comma 1, della
legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso, durante
lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante puo', con
motivazione espressa, dichiarare i predetti provvedimenti
provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli
articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7 agosto 1990, n.
241. Il monitoraggio degli interventi effettuati dai Commissari
straordinari avviene sulla base di quanto disposto dal decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.";
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. I Commissari
straordinari trasmettono al Comitato interministeriale per la
programmazione economica, per il tramite del Ministero competente, i
progetti approvati, il relativo quadro economico, il cronoprogramma
dei lavori e il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il
sistema di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011, segnalando
altresi' semestralmente eventuali anomalie e significativi
scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di
realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di
definanziamento degli interventi. Le modalita' e le deroghe di cui al
comma 2, ad eccezione di quanto ivi previsto per i procedimenti
relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, e di cui ai
commi 3 e 3-bis, nonche' la possibilita' di avvalersi di assistenza
tecnica nell'ambito del quadro economico dell'opera, si applicano
anche agli interventi dei Commissari straordinari per il dissesto
idrogeologico in attuazione del Piano nazionale per la mitigazione
del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa
ambientale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88
del 13 aprile 2019, e dei Commissari per l'attuazione degli
interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30
dicembre 2018, n. 145 e del Commissario unico nazionale per la
depurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29
dicembre 2016 n.243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18 e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14
ottobre 2019 n.111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
dicembre 2019 n. 141 e dei Commissari per la bonifica dei siti di
interesse nazionale di cui all'articolo 252, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152.";
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Con i medesimi
decreti di cui al comma 1 sono, altresi', stabiliti i termini e le
attivita' connesse alla realizzazione dell'opera nonche' una quota
percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare
eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e al
compenso per i Commissari straordinari. I compensi dei Commissari,
ove previsti, sono stabiliti in misura non superiore a quella
indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111. Per il supporto tecnico e le attivita' connesse alla
realizzazione dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonche' di
societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle
Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei
quadri economici degli interventi da realizzare o completare
nell'ambito della percentuale di cui al primo periodo. I Commissari
straordinari possono nominare un sub-commissario. L'eventuale
compenso del sub commissario da determinarsi in misura non superiore
a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, e' posto a carico del quadro economico
dell'intervento da realizzare, nell'ambito della quota percentuale di
cui al primo periodo.".
2. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 11 settembre 2014,
n.133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.
164, dopo le parole: "della legge 23 dicembre 2009, n.191," sono
inserite le seguenti: "nonche' le stesse attivita' relative ad
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, comunque
finanziati a valere su risorse finanziarie nazionali, europee e
regionali,".
3. Al fine di garantire l'uniformita' nelle gestioni commissariali
finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche o interventi
infrastrutturali assicurando, al contempo, la riduzione dei relativi
tempi di esecuzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, tutti i commissari
nominati per la predetta finalita' sulla base di specifiche norme di
legge operano, fino all'ultimazione degli interventi, con i poteri di
cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
Restano esclusi dall'ambito di applicazione del citato articolo 4 i
commissari nominati ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto
1988, n. 400, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2018, n. 130, ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2020, n. 41, nonche' i commissari straordinari nominati per
l'attuazione di interventi di ricostruzione a seguito di eventi
calamitosi. Resta comunque fermo quanto previsto dall'articolo 11.