Art. 9 
 
      Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali 
 
  1.  All'articolo  4  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  giugno  2019,  n.  55,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  "1.  Con  uno  o  piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare  entro
il 31 dicembre 2020, su proposta del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti, sentito il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
previo  parere  delle  competenti  Commissioni   parlamentari,   sono
individuati gli  interventi  infrastrutturali  caratterizzati  da  un
elevato  grado  di  complessita'  progettuale,  da  una   particolare
difficolta' esecutiva o attuativa, da  complessita'  delle  procedure
tecnico - amministrative ovvero che comportano un  rilevante  impatto
sul tessuto socio  -  economico  a  livello  nazionale,  regionale  o
locale, per la cui realizzazione o completamento si rende  necessario
la nomina di uno o piu' Commissari straordinari che e' disposta con i
medesimi decreti. Il parere delle Commissioni parlamentari viene reso
entro quindici  giorni  dalla  richiesta;  decorso  inutilmente  tale
termine si prescinde dall'acquisizione del parere.  Con  uno  o  piu'
decreti successivi, da adottare con le  modalita'  di  cui  al  primo
periodo entro il 30 giugno 2021,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri puo' individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui  al
primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di
Commissari    straordinari.    In    relazione    agli     interventi
infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale  o  locale,  i
decreti di cui al presente comma sono adottati, ai  soli  fini  della
loro individuazione, previa intesa con il  Presidente  della  Regione
interessata.  Gli  interventi  di  cui  al  presente  articolo   sono
identificati con i corrispondenti  codici  unici  di  progetto  (CUP)
relativi all'opera principale e agli interventi ad essa collegati."; 
  b) al comma 3, il primo periodo e' sostituito  dai  seguenti:  "Per
l'esecuzione degli  interventi,  i  Commissari  straordinari  possono
essere abilitati ad assumere direttamente  le  funzioni  di  stazione
appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in  materia
di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei  principi  di  cui
agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, nonche' delle disposizioni del codice  delle  leggi  antimafia  e
delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre  2011,  n.  159,  e  dei  vincoli  inderogabili   derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, ivi  inclusi  quelli  derivanti
dalle direttive 2014/24/UE e  2014/25/UE,  e  delle  disposizioni  in
materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo
periodo, il Commissario  straordinario  provvede  anche  a  mezzo  di
ordinanze."; 
  c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. E' autorizzata
l'apertura di apposite contabilita' speciali intestate ai  Commissari
straordinari, nominati ai sensi del presente articolo, per  le  spese
di  funzionamento  e  di  realizzazione  degli  interventi  nel  caso
svolgano  le  funzioni  di  stazione   appaltante.   Il   Commissario
predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso disponibile dal
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma
dei pagamenti degli interventi in base al  quale  le  amministrazioni
competenti, ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli
impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti  in
bilancio riguardanti il trasferimento di  risorse  alle  contabilita'
speciali. Conseguentemente, il Commissario, nei limiti delle  risorse
impegnate in bilancio, puo' avviare le procedure di  affidamento  dei
contratti anche nelle more  del  trasferimento  delle  risorse  sulla
contabilita'  speciale.  Gli  impegni  pluriennali   possono   essere
annualmente rimodulati con la legge di  bilancio  in  relazione  agli
aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi
di finanza pubblica. Le risorse destinate  alla  realizzazione  degli
interventi  sono  trasferite,   previa   tempestiva   richiesta   del
Commissario,  alle  amministrazioni  competenti,  sulla  contabilita'
speciale  sulla  base  degli  stati  di  avanzamento  dell'intervento
comunicati al Commissario. I provvedimenti di natura regolatoria,  ad
esclusione di quelli di natura gestionale,  adottati  dai  Commissari
straordinari sono sottoposti al controllo preventivo della Corte  dei
conti  e  pubblicati  nella  Gazzetta  ufficiale   della   Repubblica
italiana. Si applica  l'articolo  3,  comma  1-bis,  della  legge  14
gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27, comma 1, della
legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso, durante
lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante puo',  con
motivazione   espressa,   dichiarare   i    predetti    provvedimenti
provvisoriamente efficaci, esecutori  ed  esecutivi,  a  norma  degli
articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7  agosto  1990,  n.
241. Il  monitoraggio  degli  interventi  effettuati  dai  Commissari
straordinari avviene  sulla  base  di  quanto  disposto  dal  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229."; 
  d) il  comma  4  e'  sostituito  dal  seguente:  "4.  I  Commissari
straordinari  trasmettono  al  Comitato  interministeriale   per   la
programmazione economica, per il tramite del Ministero competente,  i
progetti approvati, il relativo quadro economico,  il  cronoprogramma
dei lavori e il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il
sistema di cui al decreto legislativo n.  229  del  2011,  segnalando
altresi'   semestralmente   eventuali   anomalie   e    significativi
scostamenti  rispetto  ai  termini  fissati  nel  cronoprogramma   di
realizzazione  delle  opere,  anche  ai  fini  della  valutazione  di
definanziamento degli interventi. Le modalita' e le deroghe di cui al
comma 2, ad eccezione di  quanto  ivi  previsto  per  i  procedimenti
relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, e di  cui  ai
commi 3 e 3-bis, nonche' la possibilita' di avvalersi  di  assistenza
tecnica nell'ambito del quadro  economico  dell'opera,  si  applicano
anche agli interventi dei Commissari  straordinari  per  il  dissesto
idrogeologico in attuazione del Piano nazionale  per  la  mitigazione
del rischio idrogeologico, il ripristino e la  tutela  della  risorsa
ambientale, di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  88
del  13  aprile  2019,  e  dei  Commissari  per  l'attuazione   degli
interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145  e  del  Commissario  unico  nazionale  per  la
depurazione di cui all'articolo 2,  comma  1,  del  decreto-legge  29
dicembre 2016 n.243 convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27
febbraio 2017, n. 18 e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge  14
ottobre 2019 n.111, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
dicembre 2019 n. 141 e dei Commissari per la  bonifica  dei  siti  di
interesse nazionale di cui all'articolo 252, del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152."; 
  e) il comma 5 e'  sostituito  dal  seguente:  "5.  Con  i  medesimi
decreti di cui al comma 1 sono, altresi', stabiliti i  termini  e  le
attivita' connesse alla realizzazione dell'opera  nonche'  una  quota
percentuale del  quadro  economico  degli  interventi  da  realizzare
eventualmente da destinare  alle  spese  di  supporto  tecnico  e  al
compenso per i Commissari straordinari. I  compensi  dei  Commissari,
ove previsti,  sono  stabiliti  in  misura  non  superiore  a  quella
indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111.  Per  il  supporto  tecnico  e  le   attivita'   connesse   alla
realizzazione dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza nuovi
o  maggiori   oneri   per   la   finanza   pubblica,   di   strutture
dell'amministrazione centrale o territoriale interessata  nonche'  di
societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle
Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo  1,  comma  2,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a  carico  dei
quadri  economici  degli  interventi  da  realizzare   o   completare
nell'ambito della percentuale di cui al primo periodo.  I  Commissari
straordinari  possono  nominare   un   sub-commissario.   L'eventuale
compenso del sub commissario da determinarsi in misura non  superiore
a quella indicata all'articolo  15,  comma  3,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio  2011,  n.  111,  e'  posto  a  carico  del  quadro  economico
dell'intervento da realizzare, nell'ambito della quota percentuale di
cui al primo periodo.". 
  2. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge  11  settembre  2014,
n.133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.
164, dopo le parole: "della legge  23  dicembre  2009,  n.191,"  sono
inserite le  seguenti:  "nonche'  le  stesse  attivita'  relative  ad
interventi  di  mitigazione  del  rischio   idrogeologico,   comunque
finanziati a valere  su  risorse  finanziarie  nazionali,  europee  e
regionali,". 
  3. Al fine di garantire l'uniformita' nelle gestioni  commissariali
finalizzate  alla  realizzazione  di  opere  pubbliche  o  interventi
infrastrutturali assicurando, al contempo, la riduzione dei  relativi
tempi di esecuzione, a decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, tutti  i  commissari
nominati per la predetta finalita' sulla base di specifiche norme  di
legge operano, fino all'ultimazione degli interventi, con i poteri di
cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.  55.
Restano esclusi dall'ambito di applicazione del citato articolo  4  i
commissari nominati ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto
1988, n. 400, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109 convertito, con modificazioni, dalla legge  16  novembre
2018, n. 130, ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 22, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2020,  n.  41,  nonche'  i  commissari  straordinari   nominati   per
l'attuazione di interventi  di  ricostruzione  a  seguito  di  eventi
calamitosi. Resta comunque fermo quanto previsto dall'articolo 11.