Art. 2 
 
Ambito  di  applicazione  (direttiva  59/2013/EURATOM,  articolo   2;
  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 1,  commi  1  e
  2). 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si  applicano  a  qualsiasi
situazione di esposizione pianificata, esistente o di  emergenza  che
comporti un rischio da esposizione a radiazioni  ionizzanti  che  non
puo' essere trascurato sia dal punto di vista  della  radioprotezione
sia per quanto riguarda l'ambiente ai  fini  della  protezione  della
salute umana a lungo termine. 
  2.  In  particolare  le  disposizioni  del  presente   decreto   si
applicano: 
    a)  alle  spedizioni  di  rifiuti  radioattivi,  di  combustibile
esaurito  e   di   materie   radioattive,   escluse   le   spedizioni
transfrontaliere  di  rifiuti  che  contengono   soltanto   materiale
radioattivo di origine naturale non proveniente da pratiche; 
    b) alla costruzione, all'esercizio e  alla  disattivazione  degli
impianti nucleari civili; 
    c)  alla  gestione  del  combustibile  esaurito  e  dei   rifiuti
radioattivi dalla generazione fino allo smaltimento; 
    d) alla fabbricazione, alla produzione,  alla  lavorazione,  alla
manipolazione,  allo  smaltimento,  all'uso,  allo  stoccaggio,  alla
detenzione, al  trasporto,  all'importazione  nell'Unione  europea  e
all'esportazione dall'Unione Europea di materie, materiali e sorgenti
radioattivi; 
    e) alla  fabbricazione  e  al  funzionamento  di  apparecchiature
elettriche che emettono radiazioni ionizzanti e contengono componenti
funzionanti con una differenza di potenziale superiore a 5  chilovolt
(kV); 
    f) alle attivita' umane che implicano la presenza di sorgenti  di
radiazioni  naturali,  che  determinano  un   significativo   aumento
dell'esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione,  in
particolare: 
      1) al  funzionamento  di  aeromobili  e  veicoli  spaziali,  in
relazione all'esposizione del personale navigante; 
      2)  alla  lavorazione  di  materiali  contenenti   radionuclidi
naturali; 
    g)  all'esposizione  dei  lavoratori   o   di   individui   della
popolazione al radon  in  ambienti  chiusi,  all'esposizione  esterna
dovuta  ai  materiali  da  costruzione  e  ai  casi  di   esposizione
prolungata dovuta agli effetti  di  un'emergenza  o  di  un'attivita'
umana del passato; 
    h) alla preparazione, alla pianificazione della risposta  e  alla
gestione di situazioni di esposizione di emergenza  che  giustificano
misure volte a tutelare la salute di individui della popolazione o di
lavoratori; 
    i) alle esposizioni mediche; 
    l) alle esposizioni  con  metodiche  per  immagini  a  scopo  non
medico. 
  3. Le condizioni per l'applicazione delle disposizioni del presente
decreto sono definite negli allegati I e II. 
  4. Per quanto non diversamente previsto  dal  presente  decreto  si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.
81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,  n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza  nei  luoghi
di lavoro. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,  recante
          attuazione dell'articolo 1 della legge 3  agosto  2007,  n.
          123, in materia di tutela della salute  e  della  sicurezza
          nei  luoghi  di  lavoro,  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O.