Art. 2 Ambito di applicazione (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 2; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 1, commi 1 e 2). 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a qualsiasi situazione di esposizione pianificata, esistente o di emergenza che comporti un rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti che non puo' essere trascurato sia dal punto di vista della radioprotezione sia per quanto riguarda l'ambiente ai fini della protezione della salute umana a lungo termine. 2. In particolare le disposizioni del presente decreto si applicano: a) alle spedizioni di rifiuti radioattivi, di combustibile esaurito e di materie radioattive, escluse le spedizioni transfrontaliere di rifiuti che contengono soltanto materiale radioattivo di origine naturale non proveniente da pratiche; b) alla costruzione, all'esercizio e alla disattivazione degli impianti nucleari civili; c) alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi dalla generazione fino allo smaltimento; d) alla fabbricazione, alla produzione, alla lavorazione, alla manipolazione, allo smaltimento, all'uso, allo stoccaggio, alla detenzione, al trasporto, all'importazione nell'Unione europea e all'esportazione dall'Unione Europea di materie, materiali e sorgenti radioattivi; e) alla fabbricazione e al funzionamento di apparecchiature elettriche che emettono radiazioni ionizzanti e contengono componenti funzionanti con una differenza di potenziale superiore a 5 chilovolt (kV); f) alle attivita' umane che implicano la presenza di sorgenti di radiazioni naturali, che determinano un significativo aumento dell'esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione, in particolare: 1) al funzionamento di aeromobili e veicoli spaziali, in relazione all'esposizione del personale navigante; 2) alla lavorazione di materiali contenenti radionuclidi naturali; g) all'esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione al radon in ambienti chiusi, all'esposizione esterna dovuta ai materiali da costruzione e ai casi di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza o di un'attivita' umana del passato; h) alla preparazione, alla pianificazione della risposta e alla gestione di situazioni di esposizione di emergenza che giustificano misure volte a tutelare la salute di individui della popolazione o di lavoratori; i) alle esposizioni mediche; l) alle esposizioni con metodiche per immagini a scopo non medico. 3. Le condizioni per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto sono definite negli allegati I e II. 4. Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Note all'art. 2: - Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O.