Art. 4 
 
Giustificazione delle pratiche (direttiva  59/2013/EURATOM,  articolo
  19; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 2, commi  1
  e 2). 
 
  1.  Nuovi  tipi  o  nuove  classi  di   pratiche   che   comportano
un'esposizione   alle   radiazioni    ionizzanti    debbono    essere
giustificati, prima di essere adottati. 
  2. I tipi o le classi  di  pratiche  esistenti  sono  sottoposti  a
riesame  per  quanto  concerne   gli   aspetti   di   giustificazione
ogniqualvolta emergano nuove e importanti prove sulla loro  efficacia
o sulle  loro  potenziali  conseguenze,  ovvero  nuove  e  importanti
informazioni su altre tecniche e tecnologie; a tal fine  il  soggetto
che svolge la pratica ne da' comunicazione all'autorita' titolare del
relativo procedimento. 
  3. I tipi o  le  classi  di  pratiche  che  comportano  esposizioni
professionali e del pubblico devono essere giustificati tenendo conto
di entrambe le categorie di esposizione. 
  4. Le pratiche che comportano  esposizioni  mediche  devono  essere
giustificate: 
    a)  come  tipo  o  classe  di  pratiche,  tenendo   conto   delle
esposizioni mediche e, ove pertinente,  delle  associate  esposizioni
professionali e del pubblico; 
    b) a livello di ciascuna esposizione medica individuale,  secondo
quanto stabilito nel Titolo XIII.