IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
  Visto il decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
  Considerata la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  introdurre
misure in materia di lavoro,  di  salute,  di  scuola,  di  autonomie
locali,  di  sostegno  e  rilancio  dell'economia,   nonche'   misure
finanziarie, fiscali e di sostegno a diversi settori  in  connessione
all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 agosto 2020; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
dell'interno, dello sviluppo economico, delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, per
i beni e le attivita' culturali e per il turismo, della  salute,  per
la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le  autonomie
e per il Sud e la coesione territoriale; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno  ordinario
                   e cassa integrazione in deroga 
 
  1. I datori di lavoro che, nell'anno 2020,  sospendono  o  riducono
l'attivita'  lavorativa  per   eventi   riconducibili   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione
dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario  e
cassa  integrazione  in  deroga  di  cui  agli  articoli  da   19   a
22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27  e  successive
modificazioni, per una durata massima di nove settimane, incrementate
di ulteriori nove settimane secondo le modalita' previste al comma 2.
Le complessive diciotto settimane devono essere collocate nel periodo
ricompreso tra  il  13  luglio  2020  e  il  31  dicembre  2020.  Con
riferimento  a  tale  periodo,   le   predette   diciotto   settimane
costituiscono la durata massima che puo' essere richiesta con causale
COVID-19. I  periodi  di  integrazione  precedentemente  richiesti  e
autorizzati ai sensi del  predetto  decreto-legge  n.  18  del  2020,
collocati, anche parzialmente, in periodi  successivi  al  12  luglio
2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime  nove  settimane  del
presente comma. 
  2. Le ulteriori nove settimane di trattamenti, di cui al  comma  1,
sono riconosciute esclusivamente ai datori di  lavoro  ai  quali  sia
stato gia' interamente autorizzato  il  precedente  periodo  di  nove
settimane, decorso il periodo autorizzato. I  datori  di  lavoro  che
presentano  domanda  per  periodi  di  integrazione   relative   alle
ulteriori nove settimane di cui al  comma  1  versano  un  contributo
addizionale determinato sulla base del  raffronto  tra  il  fatturato
aziendale  del  primo  semestre  2020  e  quello  del  corrispondente
semestre 2019, pari: 
    a) al 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata
al  lavoratore  per  le  ore  di  lavoro  non  prestate  durante   la
sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, per  i  datori  di
lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti
per cento; 
    b) al  18  per  cento  della  retribuzione  globale  che  sarebbe
spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate  durante  la
sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, per  i  datori  di
lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato. 
  3. Il contributo addizionale non e' dovuto dai datori di lavoro che
hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al  20  per
cento  e  per  coloro  che  hanno  avviato  l'attivita'  di   impresa
successivamente al primo gennaio 2019. 
  4. Ai fini dell'accesso alle ulteriori nove  settimane  di  cui  al
comma 2, il datore di lavoro  deve  presentare  all'INPS  domanda  di
concessione nella quale autocertifica, ai sensi  di  quanto  previsto
dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica  del  28
dicembre 2000, n. 445, la sussistenza  dell'eventuale  riduzione  del
fatturato di cui al comma 3. L'INPS autorizza i trattamenti di cui al
presente articolo e, sulla  base  della  autocertificazione  allegata
alla domanda, individua l'aliquota del contributo addizionale che  il
datore di lavoro e' tenuto a versare a partire dal  periodo  di  paga
successivo  al   provvedimento   di   concessione   dell'integrazione
salariale. In mancanza di autocertificazione, si  applica  l'aliquota
del 18 per cento di  cui  al  comma  2,  lettera  b).  Sono  comunque
disposte  le  necessarie  verifiche  relative  alla  sussistenza  dei
requisiti richiesti e autocertificati per l'accesso ai trattamenti di
integrazione salariale di cui al presente  articolo,  ai  fini  delle
quali l'INPS e l'Agenzia delle entrate sono autorizzati a  scambiarsi
i dati. 
  5. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo
devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la  fine
del mese successivo a quello in cui ha avuto  inizio  il  periodo  di
sospensione o di riduzione  dell'attivita'  lavorativa.  In  fase  di
prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente  comma
e' fissato entro la fine del mese successivo a quello di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  6. In caso  di  pagamento  diretto  delle  prestazioni  di  cui  al
presente articolo da parte dell'INPS, il datore di lavoro  e'  tenuto
ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per
il  saldo  dell'integrazione  salariale  entro  la  fine   del   mese
successivo a quello in cui e' collocato il  periodo  di  integrazione
salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di  trenta  giorni
dall'adozione del provvedimento di  concessione.  In  sede  di  prima
applicazione, i termini di cui al presente  comma  sono  spostati  al
trentesimo giorno successivo alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto se tale ultima data e' posteriore a quella di cui al
primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della
prestazione e gli oneri ad  essa  connessi  rimangono  a  carico  del
datore di lavoro inadempiente. 
  7. I Fondi di  cui  all'articolo  27  del  decreto  legislativo  14
settembre  2015,  n.  148  garantiscono   l'erogazione   dell'assegno
ordinario di cui al comma 1 con  le  medesime  modalita'  di  cui  al
presente articolo. Il concorso del bilancio dello  Stato  agli  oneri
finanziari relativi alla predetta prestazione e' stabilito nel limite
massimo di 1.600 milioni di euro per l'anno 2020 ed e'  assegnato  ai
rispettivi  Fondi  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze. Le risorse di cui  al  presente  comma  sono  trasferite  ai
rispettivi Fondi con uno o piu' decreti del Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle  finanze,  previo  monitoraggio  da  parte  dei  Fondi   stessi
dell'andamento  del  costo  della  prestazione,  relativamente   alle
istanze degli aventi diritto, nel rispetto  del  limite  di  spesa  e
secondo le indicazioni fornite  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali. 
  8. Il trattamento di cassa integrazione salariale  operai  agricoli
(CISOA),  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma  3-bis,  del  predetto
decreto-legge n. 18 del  2020,  richiesto  per  eventi  riconducibili
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' concesso, in  deroga  ai
limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore  e  al  numero  di
giornate lavorative da svolgere  presso  la  stessa  azienda  di  cui
all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972,  n.  457,  per  una  durata
massima di cinquanta giorni, nel periodo ricompreso tra il 13  luglio
e il 31 dicembre 2020. La domanda di CISOA deve essere presentata,  a
pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in  cui
ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attivita'  lavorativa.
I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati  ai
sensi del predetto decreto-legge n. 18  del  2020,  collocati,  anche
parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020  sono  imputati
ai cinquanta giorni stabiliti dal presente comma. In  fase  di  prima
applicazione, il termine di decadenza di cui  al  presente  comma  e'
fissato entro la fine del mese successivo  a  quello  di  entrata  in
vigore del presente decreto. I periodi di integrazione autorizzati ai
sensi dell'articolo19, comma 3-bis, del predetto decreto-legge n.  18
del 2020, e ai sensi del presente articolo sono computati ai fini del
raggiungimento del requisito delle 181 giornate di  effettivo  lavoro
previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457. 
  9. I termini decadenziali di invio  delle  domande  di  accesso  ai
trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e  di  trasmissione  dei
dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi
quelli differiti in via  amministrativa,  in  scadenza  entro  il  31
luglio 2020, sono differiti al 31 agosto 2020. 
  10. I termini di invio delle  domande  di  accesso  ai  trattamenti
collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari
per il pagamento o per il saldo degli  stessi  che,  in  applicazione
della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1°  e  il  31  agosto
2020 sono differiti al 30 settembre 2020. 
  11. I trattamenti di cui ai commi 1, 2 e 8 sono concessi nel limite
massimo di spesa pari a 8.220,3 milioni di euro, ripartito  in  5.174
milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione  ordinaria  e
assegno ordinario di cui ai commi 1 e 2, in 2.889,6 milioni  di  euro
per i trattamenti di cassa integrazione in deroga di cui ai commi 1 e
2 e in 156,7 milioni di euro per i trattamenti di  cui  al  comma  8.
L'INPS provvede al  monitoraggio  del  limite  di  spesa  di  cui  al
presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato
raggiunto anche in via prospettica il limite  di  spesa,  l'INPS  non
prende in considerazione ulteriori domande. 
  12. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 265, comma 9,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alle risorse  di  cui
agli articoli da 68 a 71 del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, a
valere sulle medesime risorse possono essere riconosciuti  i  periodi
corrispondenti alle prime nove  settimane  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo. 
  13. All'onere  derivante  dal  presente  articolo  pari  a  7.804,2
milioni di euro per l'anno 2020 e  a  2.016,1  milioni  di  euro  per
l'anno 2021 in termini di saldo  netto  da  finanziare  e  a  4.789,3
milioni di euro per l'anno 2020 e  a  1.224,6  milioni  di  euro  per
l'anno 2021 in termini di  indebitamento  netto  e  fabbisogno  delle
amministrazioni pubbliche si provvede quanto a 223,1 milioni di  euro
per l'anno 2020 e a 74,4 milioni di euro per l'anno 2021 mediante  le
maggiori entrate derivanti dal comma 2 del presente articolo e per la
restante quota ai sensi dell'articolo 114.