Art. 10 
 
                   Indennita' lavoratori marittimi 
 
  1. Ai lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della
Navigazione, nonche' a quelli di cui all'articolo 17, comma 2,  della
legge 5 dicembre 1986, n. 856, che hanno cessato involontariamente il
contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro  dipendente  nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il  17  marzo  2020  e  che
abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno  trenta  giornate
nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o  di
altro rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, ne' di  indennita'
di malattia ne' di pensione  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, e' riconosciuta un'indennita' pari a 600  euro  per
ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020. 
  2. L'indennita' di cui  al  presente  articolo  non  concorre  alla
formazione del reddito ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed e' erogata dall'INPS,  previa
domanda, nel limite di spesa complessivo di 26,4 milioni di euro  per
l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del  limite
di spesa e comunica i risultati di tale attivita'  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il  verificarsi  di
scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di
spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. 
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo  pari
a 26,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2020  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 114.