Art. 11 
 
Misure a sostegno dello  sviluppo  e  dell'occupazione  dell'Arsenale
                         Militare di Taranto 
 
  1. Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalita' e di
compatibilita'  ambientale  dell'Arsenale  militare  marittimo,   nei
limiti della  dotazione  organica,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 2259-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,
e' autorizzato ad assumere, per il triennio 2020-2022, con  contratto
di lavoro a tempo indeterminato e permanenza  nella  sede  di  almeno
cinque anni, un contingente complessivo di 315  unita'  di  personale
non  dirigenziale  con  profilo   tecnico   mediante   corso-concorso
selettivo speciale bandito dal Centro  di  formazione  della  difesa,
secondo modalita' disciplinate con decreto del Ministro della  difesa
di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione. 
  2. Il  contingente  di  personale  di  cui  al  comma  1  e'  cosi'
ripartito: 
    a) 105 unita' di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno
2020; 
    b) 105 unita' di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno
2021; 
    c) 105 unita' di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno
2022. 
  3. Le procedure concorsuali possono essere bandite in  deroga  alle
procedure di mobilita'  previste  dagli  articoli  30  e  34-bis  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  4. Agli  oneri  derivanti  dalle  assunzioni  di  cui  al  presente
articolo pari a euro 873.684 per l'anno 2020, a  euro  4.368.420  per
l'anno 2021, a euro 7.863.156 per l'anno 2022 e a euro  10.484.208  a
decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede  a  valere  sulle  facolta'
assunzionali gia' maturate del Ministero della difesa  disponibili  a
legislazione  vigente,  coerentemente  con  il  piano  triennale  dei
fabbisogni predisposto ai sensi dell'articolo 6  e  ss.  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche.