Art. 13 
 
           Disposizioni concernenti l'indennita' a valere 
             sul Fondo per il reddito di ultima istanza 
 
  1.  Ai  fini  della  completa   attuazione   di   quanto   previsto
dall'articolo 78 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  ai  soggetti
gia' beneficiari dell'indennita' di cui al decreto del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, del 29 maggio 2020 adottato  ai  sensi
dell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17  marzo  2020  n.  18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  la
medesima indennita' e' erogata in via automatica anche per il mese di
maggio 2020 e, per tale mese, la stessa  e'  elevata  all'importo  di
1.000 euro. Con riferimento ai liberi  professionisti  iscritti  agli
enti di previdenza obbligatoria di diritto privato di cui ai  decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10  febbraio  1996,  n.  103,  i
quali non abbiano gia' beneficiato dell'indennita' di cui al predetto
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 maggio
2020, ai fini del riconoscimento agli stessi dell'indennita'  di  cui
al primo periodo, si applicano le disposizioni  di  cui  al  medesimo
decreto del 29 maggio 2020, con aggiornamento del  termine  temporale
per la cessazione di attivita' che e' esteso dal 30 aprile 2020 al 31
maggio 2020. Le domande per l'accesso all'indennita' per  i  soggetti
di cui al secondo periodo devono essere presentate entro e non  oltre
il trentesimo giorno successivo alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto. Ai fini  dell'attuazione  di  quanto  previsto  dal
presente  articolo,  salvo  quanto  non  diversamente  disposto,   si
applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze del 29 maggio 2020, adottato ai sensi dell'articolo 44,
comma 2, del decreto-legge 17  marzo  2020  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
  2. Il beneficio di cui al comma 1 e'  riconosciuto  nel  limite  di
spesa di 530 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere  pari
a 530 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede: 
    a) quanto a 124,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2020  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 84, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
    b) quanto a 405,2  milioni  di  euro  per  l'anno  2020  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge  17  marzo  2020  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
come  rifinanziata  dall'articolo  78,  comma  1,  lettera   a)   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.