Art. 14 
 
Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti  collettivi  e
            individuali per giustificato motivo oggettivo 
 
  1. Ai datori di lavoro che non  abbiano  integralmente  fruito  dei
trattamenti di  integrazione  salariale  riconducibili  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 di cui all'articolo 1 ovvero  dell'esonero
dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 del
presente decreto resta precluso l'avvio delle procedure di  cui  agli
articoli 4, 5 e 24 della legge 23  luglio  1991,  n.  223  e  restano
altresi' sospese le procedure pendenti avviate  successivamente  alla
data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale
interessato dal recesso, gia' impiegato nell'appalto, sia riassunto a
seguito di subentro di  nuovo  appaltatore  in  forza  di  legge,  di
contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto
di appalto. 
  2. Alle condizioni di cui al comma 1, resta, altresi', preclusa  al
datore di lavoro, indipendentemente dal  numero  dei  dipendenti,  la
facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo  oggettivo
ai sensi dell'articolo 3 della  legge  15  luglio  1966,  n.  604,  e
restano altresi' sospese le procedure in corso di cui all'articolo  7
della medesima legge. 
  3. Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 1  e  2  non  si
applicano nelle ipotesi di licenziamenti  motivati  dalla  cessazione
definitiva dell'attivita' dell'impresa,  conseguenti  alla  messa  in
liquidazione della  societa'  senza  continuazione,  anche  parziale,
dell'attivita', nei caso in cui nel corso della liquidazione  non  si
configuri la cessione di  un  complesso  di  beni  od  attivita'  che
possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo  di  essa
ai sensi dell'articolo 2112 c.c., ovvero  nelle  ipotesi  di  accordo
collettivo  aziendale,  stipulato  dalle   organizzazioni   sindacali
comparativamente  piu'  rappresentative  a  livello   nazionale,   di
incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro,  limitatamente  ai
lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori  e'
comunque riconosciuto  il  trattamento  di  cui  all'articolo  1  del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono  altresi'  esclusi  dal
divieto i licenziamenti intimati in caso di  fallimento,  quando  non
sia previsto l'esercizio  provvisorio  dell'impresa,  ovvero  ne  sia
disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio  provvisorio  sia
disposto per  uno  specifico  ramo  dell'azienda,  sono  esclusi  dal
divieto i licenziamenti riguardanti  i  settori  non  compresi  nello
stesso. 
  4. Il datore  di  lavoro  che,  indipendentemente  dal  numero  dei
dipendenti, nell'anno 2020, abbia proceduto al recesso del  contratto
di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo  3
della legge 15 luglio 1966, n. 604, puo', in deroga  alle  previsioni
di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300,
revocare in ogni tempo  il  recesso  purche'  contestualmente  faccia
richiesta del trattamento di cassa  integrazione  salariale,  di  cui
agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17  marzo  2020,
n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24  aprile  2020,  n.
27, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal
caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato  senza  soluzione
di continuita', senza oneri ne' sanzioni per il datore di lavoro.