Art. 15 Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore di soggetti disagiati 1. Con effetto dal 20 luglio 2020 all'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole «di eta' pari o superiore a sessanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «di eta' superiore a diciotto anni». 2. L'articolo 89-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' abrogato. 3. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 178 milioni di euro per l'anno 2020 e in 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede, quanto a 46 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2, e quanto a 132 milioni di euro per l'anno 2020 e a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114.