Art. 16 
 
Disposizioni in materia di erogazione dell'assegno ordinario COVID-19
da parte dei Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo  14
                       settembre 2015, n. 148 
 
  1. All'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
le parole «1.100 milioni di euro»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«1.600 milioni di euro» e al relativo onere, pari a  500  milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo
dello stanziamento di cui all'articolo 22-ter,  comma  1del  predetto
decreto-legge n. 18 del 2020.