Art. 17 
 
       Disposizioni in materia di Centri di assistenza fiscale 
 
  1.  Nell'ambito  del   programma   «Regolazione   giurisdizione   e
coordinamento del sistema della fiscalita'» della missione  di  spesa
«Politiche  economico-finanziarie  e  di  bilancio»,   le   dotazioni
finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione  del
Ministero dell'economia e  delle  finanze  sono  incrementate  di  20
milioni di euro per il solo anno 2020, relativamente  alle  attivita'
rese nell'anno 2019.  Le  risorse  da  destinare  all'erogazione  dei
compensi  spettanti  ai   Centri   di   assistenza   fiscale   e   ai
professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza  fiscale,
ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n.
175,  non  possono  conseguentemente  eccedere  il  limite  di   euro
236.897.790,00 nell'anno  2020,  relativamente  alle  attivita'  rese
nell'anno 2019. Qualora per effetto  dell'applicazione  dei  compensi
unitari stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettera c),  del  decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  29  dicembre   2014,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  18  del  23  gennaio  2015,
l'importo complessivo dei compensi  spettanti  risulti  superiore  al
suddetto limite, gli importi dovuti a ciascun avente diritto  per  le
attivita' svolte nell'anno 2019 sono proporzionalmente ridotti. Resta
fermo quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214
del 13 settembre 2016, per le attivita' svolte a decorrere  dall'anno
2020. 
  2. All'onere derivante dal comma 1 pari a 20 milioni  di  euro  per
l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 114.