Art. 18 
 
                Disposizioni in materia di patronati 
 
  1.  A  decorrere  dall'esercizio  finanziario  2020  gli  specifici
stanziamenti iscritti nello stato di  previsione  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli  istituti
di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152,
sono complessivamente e proporzionalmente aumentati di 20 milioni  di
euro annui. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2020, che consegue  da  maggiori  somme
versate agli istituti di cui al primo  periodo  in  deroga  a  quanto
previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo  2001,
n. 152, si provvede ai sensi dell'articolo 114.