Art. 2 
 
Disposizioni in  materia  di  accesso  alla  cassa  integrazione  dei
lavoratori   dipendenti   iscritti   al   Fondo   Pensione   Sportivi
                           Professionisti 
 
  1.  All'articolo  22  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi
Professionisti  che,  nella  stagione   sportiva   2019-2020,   hanno
percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro
possono accedere al trattamento di integrazione salariale di  cui  al
comma 1, limitatamente ad un  periodo  massimo  complessivo  di  nove
settimane. Le domande di cassa integrazione  in  deroga,  di  cui  al
presente comma, dovranno  essere  presentate  dai  datori  di  lavoro
all'INPS, secondo le modalita' che  saranno  indicate  dall'Istituto.
Sono considerate valide le domande gia'  presentate  alle  regioni  o
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  che   provvederanno   ad
autorizzarle nei  limiti  delle  risorse  loro  assegnate.  Per  ogni
singola associazione sportiva non potranno essere autorizzate piu' di
nove settimane complessive; esclusivamente per le associazioni aventi
sede nelle regioni di cui al comma  8  quater,  le  regioni  potranno
autorizzare periodi  fino  a  tredici  settimane,  nei  limiti  delle
risorse  ivi  previste.  La  retribuzione  contrattuale   utile   per
l'accesso alla misura viene  dichiarata  dal  datore  di  lavoro.  Le
federazioni sportive e l'INPS,  attraverso  la  stipula  di  apposite
convenzioni,  possono  scambiarsi  i  dati,  per  i  rispettivi  fini
istituzionali, riguardo all'individuazione della  retribuzione  annua
di 50.000 euro ed ai periodi ed importi di CIG in deroga, di  cui  al
presente comma. Al riconoscimento dei benefici  di  cui  al  presente
comma  si  provvede,  relativamente  al  riconoscimento  delle   nove
settimane di competenza INPS, nel limite massimo  di  spesa  di  21,1
milioni di euro per l'anno 2020.». 
  2.  All'articolo  98  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  il
comma 7 e' abrogato.