Art. 20 
 
                  Disposizioni per il settore aereo 
 
  1.  All'articolo  94  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «200 milioni di  euro»  sono  sostituite
dalle seguenti: «190,2 milioni di euro»; 
    b) al comma 2, le parole «200 milioni di euro  per  l'anno  2020»
sono sostituite dalle seguenti: «9,8 milioni di euro per l'anno  2020
e 22,9 milioni per l'anno 2021» e le parole «previo accordo stipulato
in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali, anche in presenza dei Ministeri delle infrastrutture  e  dei
trasporti  e  dello  sviluppo   economico   nonche'   della   Regione
interessata, il trattamento straordinario di  integrazione  salariale
per crisi aziendale qualora  l'azienda  operante  nel  settore  aereo
abbia cessato o cessi l'attivita' produttiva  e  sussistano  concrete
prospettive di cessione dell'attivita' con conseguente riassorbimento
occupazionale, nel limite delle risorse stanziate ai sensi del  comma
1» sono sostituite dalle seguenti: «il trattamento  straordinario  di
integrazione salariale per crisi aziendale in  favore  delle  aziende
operanti nel settore aereo, in possesso del prescritto Certificato di
Operatore Aereo (COA) e titolari di licenza  di  trasporto  aereo  di
passeggeri rilasciata dall'Ente nazionale dell'aviazione civile,  che
hanno cessato o cessano l'attivita' produttiva  nel  corso  dell'anno
2020 e che non sono sottoposte  a  procedure  concorsuali  alla  data
della  stipulazione  dell'accordo  di  cui  al  presente  comma.   Il
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  puo'  essere
autorizzato, previo accordo in sede governativa stipulato, presso  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza dei
Ministeri delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e  dello  sviluppo
economico nonche' della Regione  o  delle  Regioni  interessate,  ove
ricorra almeno una  delle  seguenti  condizioni:  a)  prospettive  di
cessione dell'azienda o di un ramo di essa; b) specifici percorsi  di
politica attiva del lavoro posti in  essere  dalla  regione  o  dalle
regioni  interessate  secondo  le  modalita'  indicate   nell'accordo
previsto dal presente comma»; 
    c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Al  fine  di
consentire  il  costante  monitoraggio  delle   risorse   finanziarie
disponibili, il trattamento di integrazione salariale di cui al comma
2  viene  corrisposto  direttamente  dall'Istituto  Nazionale   della
Previdenza Sociale ed in relazione  allo  stesso  non  e'  dovuto  il
pagamento del  contributo  addizionale  di  cui  all'articolo  5  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Agli  oneri  derivanti
dall'esonero dal pagamento dell'addizionale prevista dall'articolo  5
del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, si provvede a  valere
e nei limiti delle risorse di cui al comma 2». 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 22,9  milioni
di euro per il 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a  14,3
milioni di euro per il 2021 in termini di fabbisogno e  indebitamento
netto, si provvede ai sensi dell'articolo 114.