Art. 21 
 
Rideterminazione  dei  limiti  di  spesa  per  Bonus  baby  sitter  e
                        lavoratori domestici 
 
  1. All'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.
18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e
successive modificazioni, le  parole  «67,6  milioni  di  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «236,6 milioni di euro». 
  2. All'onere di cui al comma 1 pari  a  169  milioni  di  euro  per
l'anno  2020,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 85, comma  5,  primo
periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.