Art. 22 
 
         Fondo per la formazione personale delle casalinghe 
 
  1.  E'  istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, per  il  successivo  trasferimento  al
bilancio autonomo della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  un
Fondo  denominato  «Fondo   per   la   formazione   personale   delle
casalinghe», con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno  2020,  finalizzato  alla   promozione   della   formazione
personale   e   all'incremento   delle   opportunita'   culturali   e
partecipative, anche in collaborazione con enti pubblici  e  privati,
delle donne che svolgono attivita'  prestate  nell'ambito  domestico,
senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla
cura   delle   persone   e    dell'ambiente    domestico,    iscritte
all'Assicurazione obbligatoria, di cui all'articolo 7 della  legge  3
dicembre 1999, n. 493. 
  2. Con decreto del Ministro per le pari opportunita' e la  famiglia
da emanarsi entro il 31 dicembre 2020, sono stabiliti i criteri e  le
modalita' di riparto del fondo di cui al comma 1. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  comma  1,  pari  a  3
milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2020,  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 114.